Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2002, n. 41499
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Sentenza 26 settembre 2002

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In tema di successione di leggi penali nel tempo, ai fini dell'applicabilità dell'art.2, comma 2, cod. pen., sono norme extrapenali integratrici solo quelle che determinano, o concorrono a determinare, il contenuto del precetto penale. Tali non sono, con riguardo ai reati fallimentari, le norme civilistiche (art. 10 e 11 R.D. 16 marzo 1942, n.267 - Disciplina del fallimento, applicabili anche al socio illimitatamente responsabile di società fallita, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.66 del 1999), che disciplinano i limiti temporali entro cui deve intervenire la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che le vicende relative alle predette norme restano ininfluenti rispetto al fatto di reato anteriormente commesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2002, n. 41499
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41499
    Data del deposito : 26 settembre 2002

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