Sentenza 26 settembre 2002
Massime • 1
In tema di successione di leggi penali nel tempo, ai fini dell'applicabilità dell'art.2, comma 2, cod. pen., sono norme extrapenali integratrici solo quelle che determinano, o concorrono a determinare, il contenuto del precetto penale. Tali non sono, con riguardo ai reati fallimentari, le norme civilistiche (art. 10 e 11 R.D. 16 marzo 1942, n.267 - Disciplina del fallimento, applicabili anche al socio illimitatamente responsabile di società fallita, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.66 del 1999), che disciplinano i limiti temporali entro cui deve intervenire la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che le vicende relative alle predette norme restano ininfluenti rispetto al fatto di reato anteriormente commesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2002, n. 41499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41499 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 26/09/2002
1. Dott. COGNETTI Carlo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 01809
3. Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 043354/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MI ES N. IL 06/03/1958;
avverso ORDINANZA del 27/09/2001 TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
lette le conclusioni del p.g. Dr. Francesco M. Iacoviello che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
AR ES fu condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta con sentenza del 27 febbraio 1998, irrevocabile il 24 maggio 1999.
A seguito della sentenza 12 marzo 1999, n. 66 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto applicabile l'art. 10 l. fall. anche al socio illimitatamente responsabile di società fallita, il condannato proponeva incidente di esecuzione, volto ad ottenere la dichiarazione di depenalizzazione ex art. 2 comma 2^ c.p. del reato per cui era stato condannato.
L'argomento avanzato può, in sintesi, articolarsi nei seguenti passaggi logici;
- la sentenza della Corte costituzionale deve ritenersi applicabile, in via interpretativa, anche al socio occulto;
- nel caso in esame la dichiarazione di fallimento nei confronti del socio occulto non è intervenuta entro il limite temporale fissato dall'art. 10 l. fall.;
- conseguentemente tale dichiarazione di fallimento deve ritenersi nulla;
- il venir meno di tale dichiarazione fa venir meno l'evento del reato di bancarotta;
- il fenomeno è inquadratile in quello della successione di legge extrapenale integratrice del precetto penale;
- tale fenomeno deve ritenersi rientrare nella disciplina dell'art. 2 comma 2 c.p.. Il giudice dell'esecuzione, con la ordinanza riportata in epigrafe, ha respinto detta prospettazione sul la base della considerazione della non assimilabilità della posizione del socio occulto a quella del socio palese illimitatamente responsabile di società fallita. Questa soluzione non è condivisa dal difensore del CR che, con il ricorso ora in delibazione, denuncia violazione di legge sostanziale (artt. 10 e 147 l. fall.) Richiamando - anche con note d'udienza - successive decisioni della Corte Costituzionale sull'interpretazione dei menzionati artt. 10 e 147. Il ricorso non merita accoglimento.
Non si verte nel caso in esame - giusta il primo tra i rilievi esposti dal P.G. a sostegno della sua richiesta - in una, ipotesi di successione di leggi penali eli sensi dell'art. 2 comma 2 c.p., che s'invoca dal ricorrente.
Invero, in tema, di successione di leggi penali, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2 cit., debbono ritenersi norme extrapenali integratrici solo quelle che determinano, o concorrono a determinare, il contenuto del precetto penale. E tali non sono - com'è di tutta evidenza - le norme civilisti che disciplinano i limiti temporali condizionanti la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, elemento costitutivo del reato di bancarotta, onde le vicende successorie che intervengano all'interno di dette norme restano ininfluenti rispetto fatto anteriormente commesso (ancorato ad un dato normativo - la dichiarazione di fallimento - non più discutibile) che mantiene fermo tutto il suo disvalore penale, in quanto non toccato nella sua struttura fondamentale.
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna, il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2002