Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 1
L'art. 1510, secondo comma cod. civ. pone la presunzione secondo cui, nella vendita di una cosa da trasportare da un luogo all'altro, deve considerarsi quale ipotesi normale quella della "vendita con spedizione", mentre è necessario un apposito patto contrario perché possa ritenersi conclusa "una vendita con consegna all'arrivo". La norma in questione è dunque disponibile, ma essendo la regola quella della "vendita con spedizione", perché possa ritenersi l'esistenza del patto contrario, occorre il concorso di elementi precisi e univoci atti a dimostrare la volontà di deroga.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/1999, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA FONDIARIA ASSIC SPA GIÀ ITALIA ASSIC SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ASOLONE 8/6, presso lo studio dell'avvocato CARMINE VERTICCHIO, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati STEFANO BALESTRIERI, ENRICO BONAVERA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LOGISTICA MEDITERRANEA SPA, (già TIRSO TRASPORTI SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARO 37, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA COLANTUONI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato CLAUDIO DONATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 668/95 della Corte d'Appello di BRESCIA, emessa il 8/11/95 e depositata il 14/12/95 (R.G. 627/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/98 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'avvocato Luciana COLANTONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22 settembre 1986, la Italia Assicurazioni S.p.a. conveniva dinanzi al Tribunale di Brescia la Tirso Trasporti S.p.a. per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 70.768.250 a titolo di risarcimento dei danni conseguiti alla mancata consegna di un carico di billette di alluminio affidatole. L'attrice esponeva che tale carico era stato rubato al vettore Tirso Trasporti nella notte tra il 5 e il 6 novembre 1984; che in conseguenza di ciò, aveva dovuto erogare agli aventi diritto la somma in oggetto a titolo di indennizzo assicurativo;
che, pertanto, aveva maturato il diritto di agire ex art. 1916 c.c. nei confronti del vettore responsabile al fine i conseguire la restituzione della somma.
La Tirso Trasporti S.p.a., costituitasi, oltre a formulare talune eccezioni pregiudiziali, contestava nel merito la domanda, chiedendone il rigetto.
Il Tribunale rigettava la domanda, con condanna alle spese. Impugnata la sentenza da parte della Fondiaria Assicurazioni S.p.a. (già Italia Assicurazioni S.p.a.), la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 14 dicembre 1995, rigettava l'appello. Avverso tale sentenza la Fondiaria Assicurazioni S.p.a. (già Italia Assicurazioni S.p.a.) propone ricorso per Cassazione fondato su di un unico articolato motivo. La Logistica Mediterranea S.p.a. (già Tirso Trasporti S.p.a.) resiste con controricorso e con memoria a norma dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Sembra opportuno richiamare in sintesi le argomentazioni poste a base della decisione impugnata. La Corte di merito è pervenuta al rigetto dell'appello deducendo che nel caso di specie era stata stipulata una assicurazione per conto di chi spetta, come tale assoggettata alla disciplina dell'art. 1891; che in base a tale disciplina i diritti derivanti dal contratto non spettano al contraente e debitore del premio, ma vanno riconosciuti all'assicurato il quale, nella normalità dei casi è il titolare del diritto di proprietà delle merci trasportate al momento del furto o della rapina;
che all'epoca del fatto, a norma dell'art. 1510 la proprietà della merce era passata alla compratrice Metra S.p.a., che dunque era l'unica legittimata a percepire l'indennizzo; che conseguentemente erroneamente la società assicuratrice si era surrogata alla Seamar S.r.l. che, in quanto cessionaria della venditrice Alluminio Italia S.p.a. non era titolare dei diritti nascenti dalla polizza;
che la clausola "franco destino" od altra analoga non vale di per sè come deroga alla disciplina generale contenuta nell'art. 1510 c.c.; che la deroga a tale disposizione richiede il concorso di elementi precisi e univoci, atti a dimostrare la volontà delle parti in tal senso;
che di tali elementi non vi era traccia in atti;
che la parola aggiuntiva "resa", di portata non diversa dall'usuale termine "consegna", si manifestava priva di particolare valenza sul piano della prova;
che la clausola (resa: franco destino) non aveva altro effetto che quello di accollare al venditore le spese del trasporto, le quali, ai sensi dell'art. 1510, secondo comma c.c., sarebbero nella normalità dei casi a carico del compratore.
Con l'unico articolato motivo la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1510 c.c., secondo comma e degli artt. 1360 e ss. c.c., nonché il vizio di omessa e insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per averla ritenuta non legittimata ad agire in surroga della Seamar S.r.l. cessionaria dei diritti della venditrice-mittente Alluminio Italia S.p.a. Più specificamente la ricorrente lamenta che la Corte territoriale aveva male interpretato, senza fornire sul punto adeguata motivazione, la clausola contrattuale "resa: franco destino", che non equivale a quella "franco destino" e che sta ad indicare che la vendita è con consegna all'arrivo. Il termine "resa" equivale a consegna, con la conseguenza che la merce, fino a quando non arrivava a destinazione, resta di proprietà del venditore sul quale incombono i rischi del trasporto. La Corte d'appello non aveva inoltre considerato altri elementi che pur inducevano a ritenere che ci si trovasse di fronte ad una vendita con consegna all'arrivo e non ad una vendita con spedizione, e precisamente: a) la clausola dove si diceva "trasporto: consegna con autocarri e motrici disposti dalla Alluminio Italia", cioè dalla venditrice, che integra un patto contrario al principio generale di cui all'art. 1510, secondo comma c.c. e che, comunque, dimostra che l'altra clausola "resa: franco destino" non si riferisce alle condizioni di trasporto;
b) la circostanza che il ricevitore non aveva pagato la merce e il venditore non aveva richiesto il pagamento, cui avrebbe comunque avuto diritto se la vendita fosse stata con spedizione e non con consegna all'arrivo.
Da tali elementi risultava che correttamente essa ricorrente si era surrogata alla Seamar S.r.l. cessionaria della società venditrice. Alle stesse conclusioni sarebbe pervenuto il giudice d'appello "se avesse ammesso i capitoli di prova (ed in particolare il n. 2), che si è limitato a definire "generici" ed implicanti giudizi di valutazione dei testi, senza peraltro fornire alcuna motivazione al riguardo".
Il motivo è infondato.
L'art. 1510, secondo comma c.c. pone la presunzione secondo cui, nella vendita di una cosa da trasportare da un luogo all'altro, deve considerarsi quale ipotesi normale quella della "vendita con spedizione"", mentre è necessario un apposito patto contrario perché possa ritenersi conclusa una "vendita con consegna all'arrivo". La norma in questione è, dunque, disponibile, ma, essendo la regola quella della "vendita con spedizione", perché possa ritenersi l'esistenza del patto contrario, occorre, come in più occasioni ha affermato la giurisprudenza di questa Corte, il concorso di elementi precisi e univoci atti a dimostrare la volontà di deroga (Cass. 21 giugno 1985, n. 3719; Cass. 6 maggio 1978, n. 2179) La Corte territoriale si è mossa nel quadro giuridico sopra tracciato, escludendo la sussistenza della deroga all'art. 1510 c.c., sicché è da escludere la dedotta violazione di legge.
Quanto alle doglianze relative all'interpretazione delle clausole contrattuali, va osservato che l'interpretazione del contratto da parte del giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità se sostenuta da motivazione adeguata e se esente da violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale.
Ciò premesso in termini generali, appare innanzi tutto chiaro che non sussiste il denunziato vizio di motivazione. Nell'argomentare dei giudici di merito sono evidenziati i punti salienti della decisione e risulta chiaramente individuabile l'"iter" logico e la "ratio decidendi" adottata. In particolare la Corte ha proceduto all'interpretazione della clausola in questione escludendo che potesse attribuirsi alla parola "resa" la valenza ritenuta dalla ricorrente. A fronte di tali argomentazioni, appare evidente che le censure di vizio di motivazione appaiono rivolte non alla base del convincimento del giudice, ma, inammissibilmente in queste sede, al convincimento stesso e, cioè, all'interpretazione della clausola contrattuale in modo difforme da quello auspicato.
Quanto alla dedotta violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Corte la parte che denunci in sede di legittimità la violazione degli artt. 1362 ss. c.c. ha l'onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non seguiti dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questo si sia da essi discostato, non essendo sufficiente la semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la prospettazione di una diversa interpretazione (Cass. 25 marzo 1998, n. 3142; 18 marzo 1999 7, n. 2354; 2 agosto 1996, n. 7001). Manca nel ricorso l'indicazione specifica dei criteri ermeneutici violati, mentre si contrappone all'interpretazione della clausola contrattuale ritenuta dalla Corte di merito la propria interpretazione.
Quanto poi al rilievo che la Corte non avrebbe tenuto conto nell'interpretare la clausola dell'esistenza dell'altra clausola sopra indicata relativa alle modalità del trasporto, va rilevato che il profilo appare prospettato per la prima volta in questa sede, non avendo la clausola in questione formato oggetto di dibattito in sede di merito e non risultando neppure indicata nell'atto di appello. La deduzione, infine, che il ricevitore non aveva pagato la merce non appare decisiva in ordine all'accertamento della legittimazione ad agire in surroga da parte della ricorrente.
Relativamente alla doglianza concernente la mancata ammissione dei capitoli di prova sembra sufficiente osservare che per giurisprudenza costante di questa Corte il ricorrente che denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto, opposto dal giudice di merito, di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente introdotti ha, in base al principio di autosufficienza del ricorso, l'onere di indicare specificamente, nel ricorso, le deduzioni di prova che asserisce disattese, onde consentire, in sede di legittimità, la verifica, sulla sola base di tale atto di impugnazione, e senza necessità di (inammissibili) indagini integrative, della validità e decisività delle disattese deduzioni (Cass. 2 agosto 1997, n. 7177; 17 giugno 1995, n. 6863). La ricorrente non ha ne' trascritto nel ricorso i capitoli di prova ne' dedotto specificamente le circostanza da sottoporre a prova.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in lire 262.000 per spese e in lire quattromilioni per onorari.
Cosi deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione il 30 novembre 1998. Depositata in Cancelleria il 25/3/1999.