Sentenza 8 marzo 2006
Massime • 1
In tema di misure cautelari, il preesistente stato di detenzione dell'indagato per altro titolo può essere considerato idoneo ad escludere la configurabilità delle esigenze cautelari, "sub specie" di pericolo di commissione di ulteriori reati, a norma dell'art. 274 cod. proc. pen., qualora sia da escludere anche in astratto la possibilità che siano applicate misure alternative, in quanto, in caso contrario, si potrebbe verificare una inammissibile interferenza tra le valutazioni del giudice della cognizione e quelle del magistrato di sorveglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2006, n. 9530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9530 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 08/03/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 442
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 953/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC CE;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma depositata il 5 dicembre 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma quale giudice dell'appello de libertate ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di CE OL persona arrestata in flagranza del delitto di furto aggravato. Ricorre per Cassazione CE OL e propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, lamentando che il giudice del merito, nel valutare le esigenze cautelari, non abbia tenuto conto del suo stato di detenzione per altro titolo.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 274 c.p.p., lettera c), lamentando che il giudice del merito non abbia valutato in concreto il periculum libertatis.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché i giudici del merito hanno plausibilmente ritenuto rilevante il pericolo di commissione di ulteriori reati, in considerazione sia dei precedenti di OL CE sia del fatto che il furto per cui si procede è stato commesso durante l'esecuzione di altra misura cautelare coercitiva, di presentazione periodica alla polizia giudiziaria. Nè l'attuale stato di detenzione del ricorrente è di per sè ostativo all'adozione della misura, perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "quando la valutazione del fatto e della personalità dell'imputato giustificano una valutazione di pericolosità a norma dell'art. 274 c.p.p., lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena dell'imputato può essere considerato idoneo a elidere una tale valutazione solo se sia da escludere anche in astratto la possibilità che vengano applicate misure alternative;
in caso contrario si rischia di determinare una reciproca inammissibile interferenza tra le valutazioni del giudice della cognizione e quelle del magistrato di sorveglianza" (Cass., sez. 5^, 10 novembre 1997, Piscioneri, m. 209560, Cass., sez. 6^, 12 marzo 1998, Maritan, m. 211064, Cass., sez. 1^, 27 settembre 2005, Vitello, m. 232509).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2006