Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2008, n. 16790
CASS
Sentenza 8 aprile 2008

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In tema di provocazione, il dato temporale deve essere interpretato con elasticità, non essendo necessaria una reazione istantanea. Tuttavia l'immediatezza della reazione rispetto al fatto ingiusto altrui rende più evidente la sussistenza dei presupposti di tale circostanza attenuante, mentre il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e di riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore a lungo provato. (Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il tempo di dieci minuti, intercorso tra il fatto ingiusto e la reazione, rappresentasse un'evidente contiguità cronologica e non comportasse la trasformazione dello stato d'ira in un diverso sentimento collegato alla freddezza d'animo).

Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; b) il "fatto ingiusto altrui", costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto ma anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l'ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati; c) un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2008, n. 16790
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16790
Data del deposito : 8 aprile 2008

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