Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2007, n. 8097
CASS
Sentenza 11 gennaio 2007

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Massime1

Ai fini dell'integrazione dell'esimente della provocazione, l'immediatezza della reazione deve essere intesa in senso relativo, avuto riguardo alla situazione concreta e alle stesse modalità di reazione in modo da non esigere una contemporaneità che finirebbe per limitare la sfera di applicazione dell'esimente in questione e di frustarne la ratio e tanto più deve considerarsi il tempo necessario alla reazione quando questa assuma la forma della diffamazione; ne deriva che per l'integrazione della provocazione è sufficiente che l'azione reattiva sia condotta a termine persistendo l'accecamento dello stato d'ira provocato dal fatto ingiusto altrui e che tra l'insorgere della reazione e tale fatto sussista una reale contiguità temporale, senza che occorra che la reazione si esaurisca in una reazione istantanea. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha escluso l'esimente di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen. - nei confronti di un soggetto che aveva inviato ad alcuni professori di una Università un plico contenente alcuni stralci del diario della moglie ed una missiva con appellativi offensivi della reputazione di quest'ultima, il tutto dopo averne scoperto il tradimento con il cognato - ritenendo che i tempi intercorsi tra la scoperta della relazione (3 agosto 1999) e la diffusione del plico succitato (successivo 4 agosto) non consentissero di configurare l'immediatezza necessaria ad integrare l'esimente in questione).

Commentario1

  • 1Diffamazione: nelle trasmissioni di “gossip” sono ammesse affermazioni con toni più aggressivi (Cass. Pen. n. 32829/2019)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023

    La massima In tema di diffamazione, nell'ambito delle trasmissioni dedicate al c.d. “gossip”, caratterizzate dalla spettacolarizzazione del pettegolezzo, i limiti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della continenza espressiva, immanenti all'esercizio del diritto di critica, assumono una maggiore elasticità in considerazione del contesto dialettico nel quale si sono realizzate le condotte e, in particolare, il parametro dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, che in siffatte trasmissioni ruota attorno alla curiosità determinata dalla vita privata di personaggi noti, deve necessariamente ampliarsi, tenendo in considerazione anche la scelta dell'interessato di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2007, n. 8097
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8097
Data del deposito : 11 gennaio 2007

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