Sentenza 19 novembre 2013
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza qualora il reato sia stato commesso sotto il vigore della precedente disciplina e la sentenza di primo grado sia emessa nella vigenza della legge n. 120 del 2010 ed infligga una pena determinandola con riferimento alla cornice edittale previgente, meno severa rispetto a quella attuale, la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità può essere disposta soltanto se, con l'appello, l'imputato abbia devoluto anche la questione relativa all'illegalità della pena principale e ciò in quanto il "novum" normativo, ove ritenuto più favorevole in concreto, va applicato nella sua integralità, non essendo consentita la combinazione di frammenti normativi delle due leggi succedutesi nel tempo. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la mera richiesta di sostituzione della pena principale con il lavoro sostitutivo, formulata dall'imputato con motivo aggiunto, non equivaleva ad impugnazione del punto concernente la determinazione della pena base).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2013, n. 47906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47906 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 19/11/2013
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 1932
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 12034/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE RA N. IL 24/09/1961;
avverso la sentenza n. 2592/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del 03/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Ricorre per cassazione CC CO avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato, riducendo la pena ai sensi dell'art. 62 bis c.p. a mesi 2 di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda (rideterminata previa conversione in Euro 3.280,00 di ammenda), quella in data 1.6.2011 del Tribunale di Casale Monferrato che aveva riconosciuto il predetto colpevole del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 1 e comma 2, lett. c) (commesso il 14.5.2009), e l'aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 1.600,00 di ammenda, convertita in Euro 3.420,00 di ammenda.
Deduce violazione di legge in ordine al diniego della sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186 C.d.S., comma 9 bis esponendo:
a) che la Corte di Appello, in applicazione dell'art. 2 cod. pen., avrebbe dovuto applicare la sanzione sostitutiva ritenendola più favorevole sulla base del raffronto tra le concrete conseguenze a carico dell'imputato dell'attuale disciplina e della disciplina previgente, mentre aveva operato un raffronto astratto tra le due fattispecie;
b) che, in merito al diniego sul presupposto che la richiesta fosse stata avanzata nei motivi aggiunti di appello e non mediante espressa manifestazione di volontà dell'imputato, confermava personalmente la propria intenzione di essere ammesso alla pena alternativa. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato e pertanto non merita accoglimento.
2.1. Con la L. 29 luglio 2010, n. 120 da un canto è stato introdotto l'art. 186 C.d.S., comma 9 bis (che prevede la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con l'aggiunta, in caso di esito positivo, dell'estinzione del reato, della riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e della revoca della confisca del veicolo sequestrato) e, dall'altro, è stata inasprita la pena detentiva prevista (dal previgente D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4) per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett.
c), con introduzione del minimo edittale di sei mesi ed innalzamento del massimo ad un anno di arresto (ferma restando la congiunta pena dell'ammenda da Euro 1.500,00 ad Euro 6.000,00). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche ai fatti commessi sotto la vigenza del precedente regime è applicabile siffatta pena sostitutiva. Infatti è stato ritenuto che, nel complesso, la nuova disposizione, alla luce dei vantaggi introdotti a fronte del contestuale inasprimento della sanzione, laddove sia intervenuta la specifica scelta dell'imputato ovvero la sua mancata opposizione, divenga per lui oggettivamente ed in concreto più favorevole rispetto a quella previgente. Infatti, per un primo aspetto, "l'individuazione, tra una pluralità di disposizioni succedutesi nel tempo, di quella più favorevole al reo, va eseguita non in astratto, sulla base della loro mera comparazione, bensì in concreto, mediante il confronto dei risultati che deriverebbero dall'effettiva applicazione di ciascuna di esse alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice" (Sez. 1, n. 40915 del 2.10.2003, Rv. 226475 ed altre conformi). Per altro, proprio perché il maggior favore di una disciplina va valutato con riferimento al complesso degli effetti che dispiega nel caso concreto, la pena base di partenza deve comunque essere non inferiore, con attenuanti generiche e la diminuzione per l'eventuale rito abbreviato o patteggiamento, a mesi due e giorni venti di arresto ed Euro 667,00 di ammenda, come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c). Infatti, il principio della doverosa applicazione del trattamento più favorevole all'imputato non permette di combinare un frammento normativo di una legge a frammento normativo di altra legge, perché in tal modo si verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità (cfr. Cass. Sez. 4, n. 36757 del 4.6.2004, Rv. 229687).
2.2. Il tessuto normativo, che sin dove si è descritto risulta incontestato, deve però confrontarsi anche con il problema dell'ammissibilità della sostituzione della pena principale quando questa sia stata inflitta in misura inferiore al minimo previsto dal testo attualmente vigente dell'art. 186, comma 2, lett. c), tenuto conto del principio devolutivo e del principio di preclusione.
3. Seguendo il principio sopra affermato, ne discende il corollario per cui la nuova disciplina deve considerarsi più favorevole rispetto alla previgente pressocché in ogni caso in cui il giudice ritenga di infliggere una pena base di mesi sei di arresto e ritenga di poter disporre la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità;
in tale ipotesi, dunque, il giudice (di primo come di secondo grado) che pronunci la decisione dopo l'entrata in vigore della L. n. 120 del 2010 è tenuto, anche in assenza di una esplicita richiesta in tal senso delle parti, ad individuare il trattamento sanzionatorio "legale", che potrà essere tale solo se risultante dalla corretta applicazione, tra gli altri, dell'art. 2 cod. pen.. 3.1. Per rimuovere la statuizione viziata, secondo il costante orientamento di questa Corte, sussiste l'obbligo del giudice di appello di applicare ex officio la disciplina più favorevole, ma a condizione che il mutamento normativo sia intervenuto dopo la pronuncia della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 39631 del 24/09/2002, Gambini, Rv. 225693. Sempre in un caso in cui la modifica era intervenuta dopo la sentenza di primo grado il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 4790 del 29/10/2010, Attanasio).
3.2. Quando - come nel caso in esame - il mutamento normativo era già intervenuto al tempo della pronuncia di primo grado, l'omessa applicazione della pena legale si traduce, come sopra evidenziato, in un vizio della decisione, il quale richiede di essere rimosso attraverso lo strumento dell'impugnazione.
3.3. Da tale considerazione deriva la conseguenza che, ove l'imputato presti acquiescenza alla decisione viziata, dovrà ritenersi precluso fare della omessa applicazione della disciplina più favorevole oggetto di motivo di ricorso per cassazione.
3.4. Ma, con specifico riguardo alle modalità con cui deve essere sottoposta la questione al giudice dell'appello, ove l'imputato non articoli un vero e proprio motivo di appello relativo alla illegalità della pena inflitta per violazione dell'art. 2 cod. pen. ma si limiti a chiedere la sostituzione della pena inflitta - nella misura determinata dal primo giudice - con quella del lavoro di pubblica utilità (come appunto nel caso che qui occupa), ci si deve chiedere se si sia o meno in presenza di un motivo di appello avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio perché determinato in violazione di legge, idoneo a devolvere al giudice del gravame il tema della esatta determinazione della pena.
3.5. Come questa Sezione ha recentemente avuto modo di chiarire, sviluppando quell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il giudice di appello non può applicare la sanzione sostitutiva quando la richiesta non sia stata fatta oggetto di apposito motivo di appello (Cass. Sez. 5, n. 44029 del 10/10/2005 Rv. 232536; v. anche Cass., Sez. 4, n. 31024 del 10/01/2002, Rv. 222313;
Cass., Sez. 5, n. 9391 del 04/06/1998, Rv. 211446; Cass., Sez. 1, n. 166 del 26/09/1997, Rv. 209438; Cass., Sez. 6, n. 4302 del 20/03/1997, Rv. 208887; Cass., Sez. 5, n. 2039 del 17/01/1997, Rv. 208671; contra v. Cass., Sez. 6, n. 786 del 12/12/2006, Rv. 235608;
Cass., Sez. 3, n. 9496 del 08/02/2005, Rv. 231122), "qualora l'imputato non abbia proposto appello avverso la decisione di primo grado che ritenga viziata per non aver applicato la disciplina più favorevole, viene a formarsi una preclusione. Infatti, la mera richiesta di sostituzione della pena non equivale ad impugnazione del punto concernente la determinazione della pena,posto che il motivo di impugnazione si concreta in una censura alla decisione, per aver questa errato "per omissione o per commissione". Da un canto l'appellante può formulare, oltre ai motivi, richieste sollecitatorie dei poteri di ufficio del giudice del gravame. Dall'altro, deve ritenersi che la mera richiesta di sostituzione della pena non valga a devolvere il punto della sentenza relativo al trattamento sanzionatorio, posto che l'appellante, tacendo della applicazione di una pena non legale ex art. 2 cod. pen., evidenzia che non intende veder modificata la pena principale" (Cass. Sez. 4, n. 42649 del 28/03/2013, Perfumo). Qualora, dunque, l'imputato non abbia proposto uno specifico motivo di appello avverso la decisione di primo grado che ritenga viziata per non aver applicato la disciplina più favorevole, viene a formarsi una preclusione. Infatti, la mera richiesta di sostituzione della pena non equivale ad impugnazione del punto concernente la determinazione della pena, posto che il motivo di impugnazione si concreta in una censura alla decisione concernente l'applicazione di una pena non legale ex art. 2 cod. pen.. 4. Analizzando l'appello proposto da CC CO avverso la sentenza di primo grado, risultano presenti due motivi: a) mancanza di sufficiente prova oltre ogni ragionevole dubbio;
b) mancata concessione delle attenuanti generiche ed eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio. In data 14 giugno 2012 perveniva al giudice dell'impugnazione memoria contenente motivi aggiunti all'atto di appello in cui l'appellante chiedeva "voglia la Ecc.ma Corte d'Appello, ex art. 2 c.p. e art. 186 C.d.S., comma 9 bis, irrogare al sig. CC la pena alternativa del lavoro di p.u. da svolgersi presso....per la durata risultante dalla conversione - secondo i parametri di cui all'art. 186 C.d.S., comma 9 bis - della pena che la Ecc.ma Corte vorrà irrogare in accoglimento dei motivi di cui all'atto di appello già depositato in data 25/11/11, ovvero in subordine nella misura risultante dalla conversione, ex art. 186 C.d.S., comma 9 bis, della pena già irrogata con la impugnata sentenza di primo grado".
5. La Corte ritiene, dunque, che, non avendo l'appellante censurato l'inflizione di una pena illegale, ma avendo formulato una censura tendente a combinare un frammento normativo di una legge con un frammento normativo di altra legge, il giudice dell'appello non avrebbe potuto modificare la decisione impugnata ed un motivo di ricorso che si limiti a richiedere nuovamente la sostituzione della pena o denunci violazione di legge ritenendo che, ferma restando la pena principale determinata ab origine, il giudice dell'appello avrebbe dovuto provvedere alla sua sostituzione, il ricorso non può essere accolto, poiché la decisione di secondo grado sia pervenuta correttamente alla reiezione della domanda, ancorché con motivazione non esatta, dovendosi piuttosto ritenere che il principio devolutivo precludesse la possibilità di modificare la (omessa) statuizione relativa alla sostituzione della pena, essendo mancata la censura concernente la inflizione di una pena illegale.
6. Nel caso in esame il giudice di primo grado, pur avendo pronunciato la sentenza in data posteriore al 30.7.2010, aveva inflitto una pena pari a mesi tre di arresto ed Euro 1.600,00 di ammenda, senza peraltro esplicitare le ragioni per le quali non trovava applicazione la disciplina recata dalla legge n. 120/2010. Con l'atto di appello l'imputato si è limitato, con motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 c.p.c., comma 4, a richiedere la sostituzione della pena. Nel rispetto, poi, del principio interpretativo secondo il quale "I motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari" (Cass. Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013, rv.254485), il nuovo motivo non poteva che interpretarsi come mera richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della pena determinata dal primo giudice o rideterminata dalla Corte d'Appello, piuttosto che della diversa pena principale derivante dall'applicazione del combinato disposto all'art. 186 C.d.S., comma 2 e art. 2 cod. pen.. La sentenza di secondo grado è, quindi, pervenuta correttamente alla reiezione della richiesta, sia pure sulla scorta dell'errata identificazione della "disciplina più favorevole", ai sensi dell'art. 2 cod. pen.. 7. Segue, al rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2013