Sentenza 26 settembre 1997
Massime • 1
In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di appello, non investito con i motivi di impugnazione della censura relativa alla mancata applicazione della pena sostitutiva, non può concedere di ufficio la pena sostitutiva stessa, pur se richiesta dalla parte in sede di giudizio d'appello. Ed invero, a nulla rileva che trattasi di un beneficio meno consistente della sospensione condizionale della pena, beneficio, questo, che, in forza del quinto comma dell'art.597 cod.proc.pen., il giudice di appello può concedere di ufficio: infatti, proprio l'espressa previsione, da parte del legislatore, delle facoltà attribuite, "ex officio", al giudice dell'appello preclude un'applicazione estensiva od analogica della norma, ed un ampliamento, per via di interpretazione giurisprudenziale, dei poteri discrezionali specificamente, e non esemplificativamente ma tassativamente, conferiti al medesimo giudice. A favore dell'affermazione di tale principio depone, del resto, la natura eccezionale della disposizione in esame, costituente deroga al principio generale dell'effetto devolutivo dell'appello stabilito dall'art. 597, comma primo, cod.proc.pen., con conseguente sua inapplicabilità, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, al di fuori dei casi espressamente consentiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/1997, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 26 settembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 26/09/1997
1. Dott. Bruno Saccucci Consigliere SENTENZA
2. " Paolo Bardovagni " N. 1205
3. " Anna Nabellini " REGISTRO GENERALE
4. " Emilio Gironi " N. 13847/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RG LE n. Barletta 1.11.1961 e ZE IU Vito, n. Pisticci 18.8.1952
avverso la sentenza 18.2.1997 C.A. Salerno Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gironi
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Favalli che ha concluso per rigetto
- Motivi della decisione -
Avverso la sentenza in epigrafe, che, in sede di giudizio di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in mesi sei di reclusione la pena inflitta a RG LE e ZE IU per il reato di concorso in tentata violenza privata, rigettando la richiesta formulata nel giudizio di rinvio dagli imputati, di sostituzione della pena ex art. 53 s, l. n.689/1981, entrambi i prevenuti hanno proposto ricorso denunziando violazione dell'art. 597, co. 5, c.p.p. in riferimento all'art. 53 succitato, sull'assunto che il giudice del gravame, pur in difetto di impugnazione sul punto, avrebbe potuto, d'ufficio, disporre la sollecitata sostituzione, comportante "beneficio meno consistente della sospensione condizionale" che il secondo giudice può concedere "ex officio", ai sensi dell'art. 597, co. 5, sopra menzionato. Il ricorso e infondato, non condividendosi l'orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti sin qui seguito dalla quarta sezione di questa corte con le sentenze 5.5.1995, Rv. 201.708, e 19.6.1996, rv. 205.216, incentrato su di una interpretazione estensiva o, più esattamente, analogica dell'art. 597, co. 5, c.p.p. in considerazione della ritenuta minor entità del beneficio rispetto a quelli espressamente contemplati dalla predetta disposizione. A tale linea interpretativa deve, invero, obiettarsi che proprio l'espressa previsione, da parte del legislatore, delle facoltà attribuite, "ex officio", al giudice dell'appello preclude un'applicazione estensiva od analogica della norma (ubi lex voluit dixit) ed un ampliamento, per via giurisprudenziale, dei poteri discrezionali specificamente e non esemplificativamente ma tassativamente conferiti al medesimo giudice (e ciò a tacer del fatto che, nel caso concreto, la sentenza di annullamento di questa corte imponeva al giudice del rinvio il compito esclusivo e ben definito di determinare la pena in ordine al reato residuo di tentata violenza privata, dopo l'estinzione per remissione di querela di quello, concorrente, di lesioni personali).
A favore della soluzione qui accolta depone, del resto, la natura eccezionale della disposizione in esame, costituente deroga al principio generale dell'effetto devolutivo dell'appello stabilito dall'art. 597, 1^ co., c.p.p., con conseguente sua inapplicabilità al di fuori dei casi espressamente considerati, ex art. 14 delle preleggi.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 1998