Sentenza 4 giugno 1998
Massime • 1
In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di appello, non investito con i motivi di impugnazione della censura relativa alla mancata applicazione della pena sostitutiva, non può concedere d'ufficio la pena sostitutiva stessa, pur se richiesta dalla parte all'udienza dibattimentale di secondo grado. L'espressa previsione delle facoltà attribuite ex officio al giudice di appello sono tassativamente indicate dall'art. 597, quinto comma, cod. proc. pen., per cui deve ritenersi preclusa un'applicazione estensiva od analogica della norma in questione ed un ampliamento per via interpretativa dei poteri discrezionali del giudice di secondo grado, A favore dell'affermazione di tale principio depone la natura eccezionale della norma in esame, costituente deroga al principio generale dell'effetto devolutivo dell'appello stabilito dall'art. 597, primo comma, cod. proc. pen., con conseguente sua inapplicabilità, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, al di fuori dei casi espressamente consentiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/1998, n. 9391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9391 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Alfonso MALINCONICO Presidente del 04/06/98
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Lucio TOTH " N. 1166
3. " Alfonso AMATO " REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA " N. 45294/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dell'Aquila avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello dell'Aquila in data 24.7.1997 nei confronti di IO LU, nata a [...] il [...];
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Albano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 6.6.1994, il Pretore di Vasto dichiarava IO LU colpevole del reato di cui all'art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386 per avere emesso un assegno bancario per lire
37.136.456, non pagato per difetto di provvista, condannandola, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di mesi due di reclusione, con pene accessorie del divieto di emettere assegni bancari e postali per un anno e pubblicazione della sentenza, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. A seguito di appello dell'imputata, la Corte d'Appello dell'Aquila con sentenza in data 24.7.1997, in parziale riforma dell'impugnata decisione, sostituiva la pena detentiva inflitta con lire 1.500.000 di multa, eliminando la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e il già concesso beneficio della sospensione condizionale.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale, il quale deduce violazione di legge per avere la Corte di merito disposto la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, nonostante che la richiesta di conversione non fosse stata avanzata in atto, di appello, essendo essa stata proposta per la prima volta dal difensore all'udienza dibattimentale di secondo grado e quindi tardivamente, ponendo erroneamente a fondamento della decisione il disposto di cui all'art.597, quinto comma, c.p.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di appello, non investito con i motivi di impugnazione della censura relativa alla mancata applicazione della pena sostitutiva, non può concedere d'ufficio la pena sostitutiva stessa, pur se richiesta dalla parte all'udienza dibattimentale di secondo grado. L'espressa previsione delle facoltà attribuite ex officio al giudice di appello sono tassativamente indicate dall'art. 597, quinto comma, c.p.p., per cui deve ritenersi preclusa un'applicazione estensiva od analogica della norma in questione ed un ampliamento per via interpretativa dei poteri discrezionali del giudice di secondo grado. A favore dell'affermazione di tale principio depone la natura eccezionale della norma in esame, costituente deroga al principio generale dell'effetto devolutivo dell'appello stabilito dall'art.597, primo comma, C.P.P., con conseguente sua inapplicabilità, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, al di fuori dei casi espressamente consentiti (cfr. Cass., Sez. I, 10.1.1998, Gargano). Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, quanto alla pena sostitutiva, alla eliminazione della pena accessoria ed alla revoca della sospensione condizionale della pena, dovendo rivivere totalmente la sentenza di primo grado.
P. Q. M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza senza rinvio quanto alla pena sostitutiva, alla eliminazione della pena accessoria ed alla revoca della sospensione condizionale della pena.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 1998