Sentenza 8 febbraio 2005
Massime • 1
Nel caso in cui l'appello sia stato proposto unicamente dal P.M., il giudice, benchè non investito della censura relativa alla mancata concessione della sanzione sostitutiva, può ugualmente procedere d'ufficio alla sua applicazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/02/2005, n. 9496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9496 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 08/02/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 00257
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo MA - Consigliere - N. 029841/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TI RE AR N. IL 08/01/1956;
avverso SENTENZA del 07/05/2004 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANGELISTA VITTORIO;
Udito il P.M. in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio nella parte in cui è stato omessa la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria. Disporsi la detta conversione;
è presente l'avv. ZANOTTO Mara di Treviso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AL TA MA ricorre, per ministero del difensore, avverso la sentenza in data 7.05.04, con cui la Corte di Appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione - che aveva annullato la precedente sentenza di quella Corte territoriale limitatamente al trattamento sanzionatorio - previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p., rideterminava la pena in mesi due e giorni venti di reclusione, essendo stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 589 c.p. a seguito di incidente stradale, nel quale aveva perso la vita TI EL BE.
La ricorrente lamenta la mancata concessione della sanzione sostitutiva alla reclusione, erroneamente, secondo l'avviso, negata, perché la relativa richiesta non aveva formato apposita censura nell'atto di appello;
comunque, il giudice avrebbe potuto concederla anche d'Ufficio.
Infatti, l'appello alla decisione assolutoria di prima istanza - emessa dal Tribunale di Treviso - Sez. di Castelfranco Veneto - era stato proposto dal Procuratore Generale, mentre la ricorrente sostiene di aver sollecitato l'applicazione della sanzione sostitutiva in sede di conclusioni nel giudizio di secondo grado (di rinvio).
Inoltre, una volta riformata la sentenza, che stabilì la sua colpevolezza, non avrebbe potuto, sostiene la ricorrente, lamentare, in sede di ricorso per Cassazione, quella mancata concessione, non essendo ancora intervenuta la modifica legislativa (L. 12.06.03, n. 134), che aveva ampliato i limiti di pena, in base ai quali poter consentire l'applicazione della conversione.
Lamenta, ancora, la AL la mancata riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida:
la determinazione della durata della misura accessoria sarebbe stata in rapporto di concessione esenziale con il trattamento sanzionatorio e sul punto la Corte di merito non avrebbe minimamente statuito. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte territoriale ha negato alla imputata la conversione della pena detentiva, nella corrispondente pecuniaria, sull'assunto che la relativa richiesta non aveva formato oggetto di apposito motivo di gravame: una tale motivazione non si attaglia, però, alla fattispecie processuale, in quanto al AL, assolta in primo grado, non ha impugnato la sentenza, l'appello avverso la quale è stato, invece, proposto dal Procuratore Generale.
In quanto, poi, a concedibilità del beneficio, la legge n. 134/2003, nelle more del giudizio intervenuta, con l'ampliamento dei limiti di pena, in base ai quali poter applicare la conversine, ha reso possibile la sostituzione della pena anche nel caso concreto, ritualmente e tempestivamente richiesta dalla ricorrente nelle conclusioni del giudizio di rinvio.
A seguito, inoltre, della rideterminazione della pena principale, effettuata nel giudizio di rinvio, doveva essere necessariamente anche riesaminata la durata della pena accessoria della sospensione della patente di guida, rientrando un tale esame nel trattamento sanzionatorio, oggetto del giudizio di rinvio: ciò che la Corte di merito ha omesso di fare.
Si rende, pertanto, necessario annullare, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia, la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla conversione della pena ed alla misura della sospensione della patente di guida.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al punto relativo alla conversione della pena ed alla misura della sospensione della patente di guida e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2005