Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5714
CASS
Sentenza 10 giugno 1999

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Nel periodo di prova gli obblighi fondamentali di fedeltà, correttezza e diligenza, cui il lavoratore è tenuto, investono non solo e non tanto la prestazione lavorativa, quanto (e soprattutto) la personalità complessiva del prestatore d'opera. Ne consegue che il potere discrezionale del datore di lavoro di recedere nel corso del periodo di prova è legittimamente esercitato quando riflette l'accertamento e la valutazione non soltanto degli elementi di fatto concernenti la capacità professionale del lavoratore, ma anche degli elementi concernenti il comportamento complessivo dello stesso, quale è desumibile anche dalla sua correttezza e dal modo in cui si manifesta, anche nelle relazioni sociali, la sua personalità.

Un'affermazione contenuta "ad abundantiam" nella motivazione della sentenza, ma che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto d'impugnazione, per difetto d'interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5714
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5714
    Data del deposito : 10 giugno 1999

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