Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 2
Nel periodo di prova gli obblighi fondamentali di fedeltà, correttezza e diligenza, cui il lavoratore è tenuto, investono non solo e non tanto la prestazione lavorativa, quanto (e soprattutto) la personalità complessiva del prestatore d'opera. Ne consegue che il potere discrezionale del datore di lavoro di recedere nel corso del periodo di prova è legittimamente esercitato quando riflette l'accertamento e la valutazione non soltanto degli elementi di fatto concernenti la capacità professionale del lavoratore, ma anche degli elementi concernenti il comportamento complessivo dello stesso, quale è desumibile anche dalla sua correttezza e dal modo in cui si manifesta, anche nelle relazioni sociali, la sua personalità.
Un'affermazione contenuta "ad abundantiam" nella motivazione della sentenza, ma che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto d'impugnazione, per difetto d'interesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5714 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Arcangelo DE BIASE - Rel. Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI CI NN, domiciliata in ROMA presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dell'avvocato GIULIO PRONESTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RESIDENZE ANNI AZZURRI SPA già RESIDENZE ANNI AZZURRI VOLPIANO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA L. TEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato LUIGI BIAMONTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALERIO TAVORMINA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AG FR in proprio e in qualità di curatore del FALLIMENTO DELLA SAS A.A.I.D. - ASSISTENZA ANZIANI INFERMIERI A DOMICILIO DI DI CI NN 6 C.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 9687/95 del Tribunale di TORINO, depositata il 14/3/95 R.G.N. 710/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/1/99 dal Consigliere Dott. Arcangelo DE BIASE;
udito l'Avvocato FILIPPO per delega LUIGI BIAMONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.7.1991 Di IP NA conveniva in giudizio innanzi al Pretore di Torino, sezione distaccata di Rivarolo Canavese, la s.r.l. Residenze Anni Azzurri Volpiano, assumendo: di aver lavorato alle dipendenze della detta società dal 15.4.1991 al 13.5.1991 con mansioni di infermiera generica:
di essere stata fittiziamente inquadrata come "addetta ai servizi di cameriera ai piani"; di essere stata licenziata il 13.5.1991 per mancato superamento del periodo di prova. Pertanto impugnava l'intimato licenziamento, contestandone la legittimità, rilevando - in particolare - la nullità del patto di prova. In subordine nel merito, eccepiva che il recesso era ingiustificato, e concludeva per la condanna della società convenuta alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento del danno subito per l'illegittimo licenziamento, pari alla retribuzione globale di fatto dal di del licenziamento stesso a quello dell'effettiva reintegra, oltre interessi , rivalutazione monetaria e spese, nonché al versamento dei contributi di previdenza e assistenza.
Si costituiva in giudizio la s.r.l. Residenze Anni Azzurri - Volpiano, contestando l'avversa pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso col favore delle spese.
L'adito Pretore, esperito invano il tentativo di conciliazione e istruita la causa, con sentenza del 15.4.1993 accoglieva il ricorso, dichiarava l'illegittimità del licenziamento, ordinava la reintegra della Di IP nel posto di lavoro con la condanna della società resistente al risarcimento del danno da ingiustificato licenziamento quantificato nelle mensilità di retribuzione dal giorno del licenziamento stesso a quello della reintegra effettiva oltre il versamento dei contributi di previdenza e assistenza e al rimborso delle spese di causa.
Detta sentenza veniva appellata dalla soccombente s.r.l. Residenze Anni Azzurri Volpiano con ricorso depositato il 9.7.1993:
l'appellante chiedeva la totale riforma della sentenza in base a motivi variamente articolati;
vinte le spese. Si costituivano la Di IP, nonché l'avv. Franco Battaglia, quale curatore del fallimento della s.a.s. A.A.I.D (Assistenza Anziani Infermieri a Domicilio di Di IP NA e C.), nonché del socio accomandatario Di IP NA in proprio, depositando memoria e concludendo perché l'appello, e ogni istanza in esso contenuta, fossero rejetti, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
il tutto con il favore delle spese.
All'esito l'adito Tribunale, esperito vanamente il tentativo di conciliazione e ordinato all'appellante il deposito in originale della lettera di assunzione del dì 11.4.1991, con sentenza n 9687, pubblicata il 14.3.1995, così provvedeva: in accoglimento dell'appello proposto della s.r.l. Residence Anni Azzurri Volpiano con ricorso del 9.7.1993 avverso la sentenza del Pretore di Torino, sez. distaccata di Rivarolo Canavese, resa inter partes il 15.4.1993, respingeva le domande formulate dalla Di IP con il ricorso introduttivo, e dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di lite dei due gradi.
Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso innanzi a questa Suprema Corte la Di IP articolando sette motivi di censura. Resiste con controricorso la s.r.l. Residence Anni Azzurri Volpiano. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa e decisa il dì 11.1.1999.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Col primo motivo di ricorso la Di IP lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1350, n 13 e 2096, 1 co., c.c., in relazione all'art. 360, 1 co. n 3 c.p.c., nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto il preteso patto di prova, previsto dalla società assuntrice, sarebbe stato sottoscritto solo dal legale rappresentante della s.r.l. R.ce Anni Azzurri Volpiano, e non anche dalla Di IP;
in proposito, il requisito essenziale della sottoscrizione di detto documento non poteva, secondo la ricorrente, ritenersi soddisfatto, nella specie, dalla firma apposta dalla Di IP in calce alle "norme regolamentari per il personale della ditta" collocate sul retro del documento che contiene la suddetta copia della lettera di assunzione atteso che detta firma concerne solo le norme regolamentari medesime.
La detta censura è però infondata, in quanto, come già ripetutamente deciso da questa Corte (c.f.r. da ultima Cass. Sez. III, 15.7.1998, n. 6909), in ordine all'efficacia di una scrittura privata composta di più fogli di cui solo l'ultimo sottoscritto, vale il principio che tale sottoscrizione si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio su cui la firma fu apposta, con la conseguenza che per impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei suoi confronti, la parte ha l'onere di proporre querela di falso;
querela che nel caso non risulta essere stata mai proposta. Col secondo motivo di censura la ricorrente lamenta omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1350, n 13 e 2096, 1 co., c.c. nonché dell'art. 1423 c.c., in relazione all'art. 360, 1 co, n 3 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che il documento in questione - contenute sul fronte la copia della lettera di assunzione - sarebbe stato sottoscritto sul retro dalla Di IP in Milano e nella data (11.4.1991) che si legge sullo stesso, argomentando dalla deposizione di un teste e dalla successione temporale degli atti relativi all'assunzione della Di IP, consistiti nella richiesta di nulla osta inoltrata all'Ufficio Prov.le del Lavoro e della Massima Occupazione il 12.4.1991, e nella concessione del nulla osta in pari data: ciò avrebbe giustificato la consegna di detto documento alla Di IP solo in epoca successiva.
Sul punto, assume la ricorrente, la motivazione è palesemente insufficiente, non essendo stata appieno considerata la deposizione di un teste (Bergonzo) e altre risultanze probatorie:
in particolare non poteva considerarsi attendibile la deposizione del teste Albanese, ne' appariva credibile come la s.r.l. R. Anni Azzurri Volpiano abbia assunto la Di IP prima di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni di legge.
Ma così come dedotta, la censura si rivela palesemente inammissibile, non essendo consentito a questa Corte un riesame delle prove: la valutazione delle risultanze probatorie costituisce infatti un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione ove sorretto come nella specie da congrua e adeguata giustificazione. In particolare non integra il vizio di motivazione l'apprezzamento del giudice difforme da quello preteso dalla parte, occorrendo che la risultanza processuale asseritamente trascurata sia tale da invalidare con giudizio di certezza il complessivo giudizio compiuto (così, tra le altre, Cass.23.3.1994). In realtà, in alcun modo appare viziata la decisione del Tribunale atteso che nel caso di specie risulta dimostrato che la richiesta di autorizzazione effettivamente precedette la assunzione della Di IP, poiché l'autorizzazione fu concessa il 12.4., mentre l'assunzione risale al 15.4. successivo, come ammesso in tutti i suoi scritti dalla ricorrente stessa.
Col terzo motivo si deduce omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della causa ex art. 360, 1 co., n 5 c.p.c.), per avere il Tribunale affermato che il Pretore non aveva statuito circa la dedotta nullità del patto di prova per genericità delle mansioni oggetto dello stesso.
Per la ricorrente tale statuizione sarebbe stata resa, e, in difetto di impugnazione sarebbe divenuta definitiva.
La censura è infondata, in quanto correttamente il Tribunale ritenne che la sentenza di primo grado aveva giudicato nullo il patto di prova (per essere stata la Di IP adibita a mansioni diverse da quelle previste nel patto di prova), senza pronunciarsi in ordine alla pretesa genericità della mansioni descritte nella lettera contenente il patto. A ciò aggiungasi che non può impugnarsi una sentenza per contestare argomentazioni contenute in motivazione, che non abbiano spiegato (come nel caso) influenza sul dispositivo (Cass. Sez. Un. 14.3.1990, n 2078), per cui la sentenza del Tribunale di Torino appare immune dai vizi ascrittile, avendo ben individuato i motivi per i quali la sentenza di primo grado non aveva pronunciato sulla pretesa genericità delle mansioni indicate nel documento di assunzione.
Col quarto motivo si lamenta violazione di legge (in particolare degli artt. 1350, n.13 e 2096 c.c.), in relazione all'art. 360, 1 co., n 3 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che la lettera di assunzione contenesse indicazione specifica, e non generica, delle mansioni affidate alla Di IP, in particolare, la dizione "cameriera ai piani" sarebbe stata forse chiara, ma non specifica, in quanto indica un "genus" di cui fanno parte "species" diversissime.
Anche questa censura è infondata, nonché inammissibile, in quanto per la validità del patto di prova non è necessaria una dettagliata ed esaustiva elencazione ed esposizione di tutte le mansioni da assegnarsi al neo assunto, ma è indispensabile (come avvenne nella specie) un'indicazione quanto meno sommaria e/o della figura professionale e/o del settore cui andrà riferita la prova convenuta. Con il quinto motivo di gravame, la ricorrente denuncia ancora violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1350, n.13 e 2096, 1 co., c.c., in relazione all'art. 360, 1 co., n 3 c.p.c., poiché, in ogni caso, anche a voler ritenere non generica l'indicazione "cameriera ai piani", il patto di prova sarebbe comunque stato nullo per essere stata essa Di IO adibita a mansioni di infermiera.
Ciò, ad avviso della ricorrente, risulterebbe da varie deposizioni in particolare un teste avrebbe affermato che da quando la ricorrente gli fu presentata svolse sempre il lavoro di infermiera, e in linea con detta deposizione erano anche altre dichiarazioni. Da dette risultanze, scaturirebbe, secondo la Di IP, che, essendo ella stata adibita a mansioni di infermiera generica, cioè a mansioni diverse da quelle indicate nel patto di prova, l'onere della forma scritta non sarebbe stato comunque osservato, con la conseguente nullità del patto di prova. Ulteriore conseguenza di quanto innanzi consisteva nel fatto che, una volta che la datrice di lavoro aveva di adibirla comunque alle mansioni di infermiera, avrebbe dovuto stipulare un nuovo contratto scritto di assunzione in prova, con la determinazione, a pena di nullità, delle relative mansioni, non potendo valere quello precedente per cameriera. Anche detta censura si appalesa inconsistente i quanto non tiene conto che come evidenziato dal Tribunale alla stregua (e soprattutto in base alle acquisite testimonianze) degli atti, la Di IP all'inizio del rapporto fu effettivamente adibita alle mansioni per cui era stata assunta e da lei, peraltro almeno in parte ricusata. Detta censura urta poi contro un consolidato indirizzo di questo Supremo Collegio, secondo cui, nel periodo di prova, gli obblighi fondamentali di fedeltà, correttezza e diligenza, cui il lavoratore è tenuto, investono non solo e non tanto la prestazione lavorativa, quanto (e soprattutto), la personalità complessiva del prestatore d'opera, sì che il potere discrezionale del datore di lavoro di recedere nel corso del periodo di prove è legittimamente esercitato quando riflette l'accertamento e la valutazione non soltanto degli elementi di fatto concernenti la capacità professionale del lavoratore, ma anche degli elementi concernenti, il comportamento complessivo dello stesso, quale è desumibile anche dalla sua correttezza e dal modo in cui si manifesta, anche nelle relazioni sociali, la sua personalità (così, Cass. 2.6.1982, n. 3364; Cass.19.9.1986, n. 5696). come rilevato dal Tribunale, l'affidamento successivo di altre mansioni fu in definitiva un atto di correttezza da parte, della datrice di lavoro, che tentò di coinvolgere la Di IP in altre attività, ma senza successo (come risulta dall'esame dei testi), per cui va sottolineato che se si accogliesse la censura - sul punto - della ricorrente si perverrebbe al risultato aberrante di penalizzare il datore di lavoro che, invece di espellere subito il lavoratore incapace o inadempiente, abbia cercato di trattenerlo presso di sè per valutare la capacità in altri settori lavorativi più ampi.
Con il sesto motivo, la ricorrente denuncia la sentenza per violazione degli artt. 1 e 5 l. n.604/1966, nonché degli artt. 7 e 18 l. n. 300/1970, in relazione all'art. 360, n 3 cpc., per aver ritenuto legittimo il licenziamento della Di IP ad onta del fatto che il rapporto di lavoro fosse definitivo, e, quindi, il recesso poteva essere esercitato solo nei casi di cui alle leggi n.604/1966 il n.300/1970.
Detta censura però potrebbe avere logico fondamento solo se venisse cassata la sentenza che ritenne valido il patto di prova apposto nella lettera di assunzione.
In difetto di questa ipotesi, la censura appare del tutto inammissibile e infondata, in quanto è in contrasto con il principio secondo cui il recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale per quanto concerne il presupposto della giusta causa, del giustificato motivo e dell'adozione della forma scritta (così Cass. 20.05.91, n. 5634). Col settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2096 c.c., nonché dell'art. 18 l. n.300/1970, in relazione all'art. 360, 1 co., n 3 c.p.c., in quanto - in ogni caso - sarebbe stato illegittimo il recesso della datrice di lavoro dal rapporto, poiché essa società ritenne di risolvere il predetto contratto a distanza di neppure un mese dal su insorgere, senza quindi poter valutare appieno le capacità professionali della ricorrente (pur avendone l'obbligo); ne' fu in grado di dare una qualche spiegazione circa l'esperimento negativo della prova, ma si limitò a fornire quella sola motivazione, generica, che si legge nella lettera di licenziamento prodotta.
Ma anche questa censura non appare conferente: sul piano logico non si può non convenire con il ragionevole avviso del Tribunale secondo cui una prova protrattasi per 28 giorni a fronte di una previsione di termine massimo di 45 giorni non può considerarsi troppo breve per la valutazione della inidoneità della lavoratrice. In punto di diritto, non si può che riportarsi al costante insegnamento di questa stessa S. Corte secondo cui "il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve esser motivato, atteso che l'obbligo di motivazione ha ragion d'essere solo ove la legge preveda motivi tipici di recesso in funzione dell'accertamento dell'effettività del motivo: incombe pertanto nel lavoratore l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., che il recesso è stato determinato da motivo illecito o che il rapporto di prova, si è svolto in tempi e con modalità inadeguate rispetto alla funzione del patto...." (cfr. Cass. 25.3.1996 n. 2631; Cass. 4.6.1998, n. 7644). In definitiva il ricorso va rigettato.
Stante la natura e l'oggetto delle questioni trattate sussistono giusti motivi per compensare fra le parti anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.