Sentenza 24 settembre 2001
Massime • 1
In tema d'impedimento del difensore per concomitanza di altro impegno professionale, spetta al difensore, oltre all'onere di prospettare in modo tempestivo e motivato le ragioni che gli impediscono di presenziare, quello di fornire specifica ragione della impossibilità di nominare un sostituto ai sensi dell'art.102 cod.proc.pen., e il giudice del merito, nel bilanciamento degli interessi della difesa con quelli dell'amministrazione della giustizia, deve attribuire priorità all'esigenza di evitare che maturino i termini di prescrizione dei reati,in ciò tenendo conto non solo del tempo necessario per il giudizio di legittimità, ma anche di quello occorrente per un eventuale giudizio di rinvio (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto motivato il diniego di rinvio dell'udienza per rimpedimento del difensore, dopo che altro rinvio era stato concesso per impedimento dell'imputato, anche in considerazione del fatto che il termine prescrizionale massimo era ormai prossimo e che nonostante il rigetto dell'istanza del difensore la Corte di Appello aveva dovuto dichiarare prescritti una parte dei reati contestati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2001, n. 36987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36987 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 24/09/2001
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - SENTENZA
Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - N. 2702
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 16275/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS IG, nato il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno 16 febbraio 2001 n. 960, con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania 24 febbraio 2000 n.162, è stato dichiarato colpevole a) del reato p. e p. dall'art.20 lett. c) L. n.47/85;
b) del reato p. e p. dagli artt.1 bis e sexies L. n.431/85;
c) del reato p. e p. dagli artt.1, 2 e 13 L. n. 1086/71;
d) del reato p. e p. dagli artt.1, 4 c. 1 e 14 L. n. 1086/71;
f) del reato p. e p. dagli artt.6 e 30 c. 1 L. n. 394/91, accertati in Casal Velino il 22 aprile 1997, e condannato, con le attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di un mese e venti giorni di arresto e L. 28 milioni di ammenda con i benefici di legge. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., il quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi e la proposizione di censure in fatto alla decisione impugnata;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno 16 febbraio 2001 n. 960 - con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania 24 febbraio 2000 n. 162, è stato dichiarato colpevole dei reati sopra indicati per aver costruito abusivamente un edificio di quattro vani su un'area di mq. 110, in zona vincolata e ricadente nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano - IG Lista ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
a) violazione (art. 606 lett. b) c.p.p.) degli artt. 484 c. 2 bis e 420 ter c. 5 c.p.p. nonché dell'art. 24 Cost., perché la Corte d'appello ha rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza per un concomitante impegno professionale fissato in precedenza da altro giudice penale benché l'istanza fosse stata tempestivamente comunicata, adducendo la prevalenza dell'interesse pubblico per la prossima scadenza del termine di prescrizione benché questo scadesse dopo otto mesi, e quindi consentisse un rinvio di qualche giorno o di qualche settimana, e, in ogni caso, la legge sulla sospensione feriale consentisse il recupero nel periodo di sospensione;
b) violazione dell'art. 530 c. 2 c.p.p. e dell'art. 27 Cost., perché il Lista è stato tratto a giudizio quale titolare del Camping Velia e committente, ma nel corso dell'istruttoria dibattimentale non era emersa prova certa che avesse preso parte ai lavori o li avesse commissionati, tale non essendo la dichiarazione del verbalizzante che il Lista era proprietario;
ne' il fatto che il verbale di sequestro fosse stato consegnato a tal NI De NG, qualificatosi come rappresentante del Lista IG, peraltro non chiamato a testimoniare in dibattimento su questa circostanza;
e neppure il ricorso del Lista al Tribunale del riesame contro il decreto di sequestro, perché la richiesta di revoca del provvedimento cautelare non implica ammissione di responsabilità per la commissione del reato.
L'impugnazione è inammissibile.
Per quanto riguarda il primo motivo, l'ordinanza impugnata non risulta ne' illegittima, ne' illogicamente motivata, sicché la censura mossa alla sentenza d'appello è manifestamente infondata. L'assoluta impossibilità del difensore di comparire per legittimo impedimento, che sia stato prontamente comunicato, richiesta dall'art. 486 c. 5 c.p.p. per la sospensione o il rinvio del dibattimento, implica, nel caso di impegno professionale, che la contemporaneità delle udienze non sia dipesa da causa imputabile allo stesso difensore e che questi indichi le ragioni per cui ritiene di trattare l'uno piuttosto che l'altro processo, avendo riguardo alla natura e all'urgenza della causa, al grado di giudizio e a ogni altra circostanza obiettivamente rilevante ai fini della determinazione della precedenza accordata.
Il rinvio dell'udienza per impedimento professionale del difensore presuppone altresì l'osservanza dell'art. 102 c.p.p., il quale dispone che il difensore impedito può designare un proprio sostituto per tutta la durata dell'impedimento mantenendo la titolarità dell'ufficio della difesa, che è comunque connessa con la funzione professionale.
La ratio della norma risponde al contemperamento del duplice interesse della Giustizia alla realizzazione integrale del diritto alla difesa, nel rispetto della sua proiezione fiduciaria, e alla trattazione tempestiva del processo, eliminando in radice una possibile conflittualità in concreto tra i due interessi;
e il riconoscimento di questa facoltà consente al difensore di graduare razionalmente i propri impegni professionali, preannunciandoli tempestivamente, e di evitare che il rinvio dell'udienza rappresenti l'unica soluzione nel caso di suo impedimento (Cass., Sez. 3^, p.u. 20 settembre 2000 n. 10941, Todaro). La norma dell'art. 486 c. 5 c.p.p. - della quale il ricorrente assume la violazione - secondo la quale non vi è l'impossibilità assoluta di comparire per legittimo impedimento, che è condizione del rinvio dell'udienza, quando il difensore ha designato un proprio sostituto, dev'essere intesa nel senso che non spetti al difensore la facoltà discrezionale di nominarlo, bensì che questi abbia il preciso dovere di indicare le ragioni per cui gli è impossibile farlo, perché in caso contrario l'impossibilità assoluta richiesta dalla legge non può ritenersi sussistente (Cass., Sez. U., 24 aprile 1992 n. 4708, ric. Fogliani e altri;
Sez. 3^, 18 dicembre 2000 n. ric. Fazio). Nella specie il difensore ha regolarmente fornito la dimostrazione della casualità della coincidenza della data dell'udienza per entrambi i processi e ha enunciato le ragioni d'urgenza che avevano determinato la sua scelta. E tuttavia, da un canto ha preposto i motivi d'urgenza connessi col desiderio, pur legittimo, di un anziano imputato di vedere concluso un processo che lo riguarda, alle esigenze pubbliche prevalenti della trattazione di un processo in grado d'appello per reati prossimi alla prescrizione. Al qual proposito si osserva che nell'attuazione concreta della regola procedurale posta dall'art. 486 c. 5 c.p.p. nei riguardi del difensore professionalmente impedito, nella previsione della scadenza del termine di prescrizione al fine della sospensione o del rinvio del dibattimento deve considerarsi non solo il tempo necessario per il giudizio di cassazione, ma anche quello occorrente per l'eventuale giudizio di rinvio.
Correttamente, perciò, nel caso concreto il Giudice d'appello ha negato un nuovo rinvio dell'udienza - dopo quello ordinato per impedimento dell'imputato - per impedimento del difensore di fiducia, rilevando l'imminenza della prescrizione del reato, considerando che, nonostante il rigetto dell'istanza di rinvio, con la sentenza impugnata si è dovuto dichiarare uno dei reati contestati, quello relativo al capo e), estinto per intervenuta prescrizione. Altrettanto manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Nella specie, infatti, il problema non è se il Lista sia proprietario del terreno su cui insiste il villaggio camping Tortorella Vela, bensì se sia lui proprietario e gestore dello stesso camping, gestito con le opere abusivamente realizzate. In altri termini, non si discute se il proprietario del terreno sia corresponsabile dell'autore della costruzione abusiva, ma chi sia l'autore di quest'ultima.
Giustamente, pertanto, i Giudici di merito hanno ritenuto ininfluente la circostanza che il Lista non fosse fisicamente presente al sopralluogo dei VV.UU. a causa delle sue cattive condizioni di salute, considerando comunque sussistente la piena prova della sua colpevolezza in base alla testimonianza dell'arch. Scirè, confermata dalla circostanza che l'imputato si è ricevuto la notifica del verbale di sequestro dell'opera abusiva a mani di tal NI De NG, nella qualità di suo rappresentante, e su quella base ha proposto impugnazione contro il suddetto provvedimento davanti al Tribunale del riesame.
Di qui l'evidente infondatezza anche del secondo motivo d'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2001