Sentenza 10 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2001, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2001 |
Testo completo
ec 6234.623401927 /0 1 N IO 6 8 Z 19 A / R 4 T 5 / IA IS 6 . 2 N R G . - E .R A R .P T B . D IBU A L L L D E A D TR E . I T B S UBBLICA ITALIANA A N N R. G. N. 21102/98+453/99 T E E S S IA 1 E I 3 1 A R . TE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CRON. 4102 N A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Rep. SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 28/09/2000 Alfio FINOCCHIARO - Presidente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Enrico PAPA - Consigliere - Richiesta copia studio dal Sig. _ IL SOLE 24 ORE Giovanni PAOLINI >> per diritti L. 3000 Mario CICALA 13 FEB. 2001 -> NI DI LA rel. IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Imposta registro - Benefici fiscali - Proprietà sul ricorso n. 21102/98+453/99 R.G. proposto da diretto coltivatrice.- coltivazione Mancata MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante pro dovuta cause indipendenti volontà acquirente tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui Irrilevanza agli effetti decadenziali. Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliato per legge,
- Ricorrente -
CANCELLERIA
contro
US RA, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CO d'Ayala Valva di Ch168817 Roma e dall'Avv. Pier Cesare Tacchi Venturi di Verona, con domicilio afer presso lo studio del primo in Roma Via Boccioni n.4
- Controricorrente -
Ricorrente in via incidentale - per la Cassazione della sentenza n.295/15/97 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia 15^ Sez. in data 5-12-1997, depositata il 30- 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 3570/00 5 N. 62345 5 1 CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. D'AYALA VALVA per diitti L. 2002. 23 FEB. 2001. 1-1998 e notificata il 25-9-1998; AL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 settembre 2000 dal Relatore Consigliere Dott. NI Di Blasi;
udito per i controricorrenti, l'Avv. CO D'Ayqla Valva;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sepe Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo e terzo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto registrato a Verona il 10-1-1986 il sig. US CO acquistava un fondo rustico in Comune di Lavagno per il prezzo dichiarato, e ritenuto congruo dall'Ufficio, di L. 570.000.000. Invocava nella circostanza le agevolazioni fiscali, previste dalla Legge 24-2-1948 n.114 per la formazione della proprietà diretto coltivatrice, che venivano concesse. Con nota 11-6-1994 l'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura disponeva la revoca dei benefici fiscali concessi per non avere l'acquirente provveduto alla diretta coltivazione dell'intero fondo acquistato e, conseguentemente, l'Ufficio del Registro di Verona procedeva alla liquidazione dell'imposta ed alla notifica del relativo avviso. Il US impugnava tale provvedimento per carenza di motivazionę e per violazione degli artt. 40 Legge n.203/82, 7 Legge n.604/54 ed 1 bis All. PREMA A ter. parte I^, DPR n.634/72 e la Commissione Tributaria Provinciale di Verona con sentenza n.246/02/95, accoglieva il ricorso. L'Ufficio proponeva appello, sostenendo che il US non aveva titolo a godere dei chiesti benefici tributari per non essersi perfezionata la condizione indispensabile della diretta personale coltivazione del fondo e la 2 Commissione Tributaria Regionale di Venezia, con la decisione in epigrafe indicata, rigettava l'impugnazione confermando la sentenza di primo grado. Con ricorso notificato il 24-11-1998 il Ministero delle Finanze ha chiesto la cassazione della decisione di appello denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 della Legge 24 febbraio 1948 n.114 e 7 L. 6-8- 1954 in relazione all'art. 360 n.3 C.p.C.. Il US resiste con controricorso e contestuale ricorso incidentale notificato il 30/12/1998, chiedendo il rigetto del ricorso ed, in via gradata, la dichiarazione di nullità dell'avviso di liquidazione per carenza di motivazione e l'applicazione dell'imposta nella misura dell'8% con riferimento alla parte di fondo rimasta in possesso del terzo affittuario e perciò non coltivata direttamente. Con memoria 4-9-2000 il US insiste nelle proprie difese, che illustra ulteriormente. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disposta la riunione del ricorsi in epigrafe indicati, ex art. 335 C.p.C. trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza. Con l'unico mezzo l'Amministrazione censura la decisione dei giudici di merito per avere, affermando il principio che la mancata coltivazione del fondo dovuta a comportamento non volontario "ma giuridicamente imposto" PREMA non sostanzia un'ipotesi di decadenza dalle agevolazioni tributarie previste dal D.L. n. 114 del 24-2-1948, e dall'art. 7 della Legge 6-8-1954 n. 604, ritenuto legittime la revoca dei benefici disposta dall'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura di Verona. Il ricorrente Ministero, prospetta la violazione di legge nella considerazione che la coltivazione del fondo acquistato costituisce un presupposto indefettibile per la conferma delle agevolazioni concesse in via 3 provvisoria, mancando il quale la revoca costituirebbe un atto dovuto, non potendosi ritenere perfezionato il procedimento concessorio dell'agevolazione, ed a nulla, quindi, potendo rilevare la volontarietà o meno della mancata coltivazione. La doglianza è infondata. In vero, la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo che, poiché il contribuente aveva comprovato, tramite la prescritta certificazione, il possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dei chiesti benefici, ed aveva coltivato direttamente la parte del fondo acquistato, di cui aveva ottenuto l'immediata consegna ed aveva intrapreso azione legale per conseguire il possesso della residua parte dell'immobile, detenuta in affitto da terzi, nessun addebito poteva essergli mosso per la mancata coltivazione di tale parte del fondo. Tale percorso argomentativo appare corretto e, dunque, si sottrae alle censure del ricorrente. E' ben vero, in fatte, che l'art. 1 della Legge n. 114/48 riconosce il beneficio di che trattasi all'acquirente del fondo solo se sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra. Ed è, altresì, esatto che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 604 del 6-8- 1954, il contribuente decade dalle agevolazioni tributarie, se, "prima che REA siano trascorsi dieci anni dall'acquisto aliena il fondo o cessa dal coltivarlo direttamente". Nel caso, però, non è in discussione la peculiare qualifica pacificamente accertata in sede di rogito, richiesta all'acquirente perché gli si possa concedere il chiesto beneficio, ma si controverte, esclusivamente, circa gli 4 effetti giuridici ricollegabili all'altrettanto pacifica circostanza, che parte del fondo dopo l'acquisto non potè essere coltivato direttamente dal US non essendone questi entrato in possesso, in quanto il bene era detenuto da terzi, che ne avevano rifiutato la consegna, malgrado l'avvio di azione legale recuperatoria. La Corte ritiene che la decadenza, nei termini prospettati dall'Amministrazione, non possa tornare applicabile alla pacifica realtà fattuale, quale desumibile dalla documentazione in atti. avuto Ciò, sia riguardo al fatto che il procedimento di concessione dell'agevolazione era stato definito a seguito dell'accertamento della sussistenza di tutti i presupposti giustificativi, sia pure, in considerazione del fatto che nessun addebito poteva essere mosso al US in ordine alla mancata coltivazione di parte del fondo acquistato, evincendosi in modo inequivocabile la volontà di adeguarsi alla prescrizione normativa, sia dal concludente comportamento tenuto con riferimento alla parte di immobile ( circa il 60% dell'intero) di cui il contribuente era entrato immediatamente in possesso, sia pure dal fatto che essendo i benefici fiscali, subordinati al serio afer perseguimento e quindi al raggiungimento dello scopo per cui vengono BEMA concessi, il ritardo nell'avvio della diretta coltivazione, peraltro di una sola parte del fondo, nel caso non poteva costituire prova della non serietà dell'intenzione dell'acquirente di attendere alla stessa, al punto da giustificare la revoca dei concessi benefici;
ciò, soprattutto, in presenza di comportamenti concludenti che logicamente inducevano ad opinare diversamente Non potendosi, dunque, configurare nessuna inadempienza del 5 contribuente, per essersi questi conformato al precetto normativo, venendo a trovarsi nell'impossibilità di coltivare una parte del fondo acquistato per fatto a lui non imputabile, non essendo avvenuta la consegna malgrado il tempestivo avvio dell'opportuna procedura legale, mancano i presupposti perché la decadenza possa operare. In effetti, come si desume dalle norme agevolative richiamate, la decadenza è correlata ad una omissione (mancata coltivazione) ascrivibile all'acquirente, sicchè quando tale omissione non sia a questi riconducibile ma anzi realizzi una situazione di impossibilità fattuale e giuridica in contrasto con la volontà dell'acquirente medesimo, quale desumibile da atti e comportamenti concludenti e giuridicamente apprezzabili, si è fuori dallo schema normativo nel cui ambito la decadenza è contemplata. Nel caso in esame, la decisione impugnata, ha accertato che il US aveva documentato in sede di rogito, il possesso dei requisiti per ottenere il chiesto beneficio fiscale;
ha, altresì, accertato che il detto contribuente aveva direttamente coltivato quella parte del fondo che gli era stata consegnata dal venditore ed aveva operato per il recupero giudiziale della residua parte. Alla stregua di tali accertamenti, che non trovano smentita nel ricorso in esame, nessuna decadenza era ravvisabile, derivando la mancata coltivazione di parte del compendio immobiliare acquistato, non già da SUPRE inerzia del contribuente bensì da fatti e circostanze non riconducibili alla di lui volontà, che richiedevano un comportamento giuridicamente imposto. L'impugnata decisione, quindi, non merita censura ed il ricorso principale va respinto con conseguente assorbimento di quello incidentale, gradate proposto in via insidentale dal US. 6 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico dell'Amministrazione ed in favore dei resistenti in complessive L. 2.150.000, ivi incluse L.
2.000.000 per onorario di avvocati.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio in ragione di L. 2.150.000, ivi incluse L.
2.000.000 per onorario. Così deciso in Roma il 28-09-2000. Il Presidente Dott. Alfio Finocchiaro Il Consigliere Relatore -Estensore སྤྱི་Dott. NI Di Blasi IL CANCELLIERE C1 OS AN DEPOSITATO IN CANCELLERIA SUPRE Oggi 10 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 A M E OS AN R 5 P 7 U 8 S E T R O C ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUȚARIA