Sentenza 21 giugno 2001
Massime • 1
In tema di giudizio direttissimo, l'omesso avviso - da parte del giudice - della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa di cui all'art.451, comma 6, cod. proc. pen., non produce la nullità del giudizio quando l'imputato, anziché accettare il rito direttissimo, abbia optato per uno dei riti alternativi (patteggiamento o giudizio abbreviato), atteso che tale avviso ha carattere subordinato rispetto all'altro, previsto dal comma 5, riguardante la possibilità, per l'imputato, di avvalersi dei riti speciali, e diventa essenziale solo quando, scartate tali possibilità, questi abbia accettato di essere giudicato in via direttissima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2001, n. 29446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29446 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 21/06/2001
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - N. 801
3. Dott. MOCALI PIERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - N. 009852/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON CE N. IL 30/01/1963
2) RR VI N. IL 05/12/1975
avverso SENTENZA del 10/01/2001 CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario FAVALLI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore Avv. Stefano Maronella, quale sostituto procuratore dell'avv. Vito Malpegnano, difensore di fiducia degli imputati.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 10 gennaio 2001, la corte di appello di Lecce confermava la sentenza con la quale il 16 novembre 1999 il tribunale della stessa città aveva condannato ON FR e RR NZ alla pena di anni uno di reclusione e lire 2.000.000 di multa ciascuno perché ritenuti responsabili di concorso nel delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina della cittadina albanese Stenaj Maddalena, all'esito di un giudizio celebrato col rito abbreviato.
La corte territoriale, per la parte che qui interessa, rigettava l'eccezione in rito formulata da entrambi gli imputati, affermando che all'udienza del 12 ottobre 1999, avendo entrambi optato per il rito alternativo del patteggiamento (respinto dal tribunale) è quindi scelto di evitare il giudizio direttissimo e il dibattimento, non gravava sul presidente del collegio alcun obbligo di dar loro l'avviso della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa previsto dall'art. 451 comma 6 c.p.p. Allo stesso modo non spettava loro alcun diritto di essere avvisati di tale facoltà alla successiva udienza del 16 novembre 1999, all'inizio della quale peraltro i due imputati non avevano eccepito alcunché, posto che in quella sede esercitarono la ulteriore facoltà di chiedere (ed ottenere) la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato.
Ricorrono per cassazione il CA e il CO, deducendo che la concessione del termine a difesa previsto dall'art. 451 comma 6 c.p.p. costituiva un diritto imprescindibile dell'imputato e non era subordinato ad alcuna valutazione del giudice sulla sua necessità:
il testo letterale della norma, spiegano i ricorrenti, depone nel senso che al preventivo obbligo del presidente del collegio di avvisare gli imputati di potersi avvalere di un rito alternativo (giudizio abbreviato o applicazione della pena su concorde richiesta delle parti) deve immediatamente seguire l'obbligo dello stesso presidente di avvisarli della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa.
2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. L'art. 451 c.p.p., nel disciplinare lo svolgimento del giudizio direttissimo, dopo aver disposto che il pubblico ministero contesta l'imputazione all'imputato presente (comma 4), prescrive che il presidente del collegio deve avvisare io stesso della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena su accordo delle parti (comma 5), aggiungendo che lo avvisa "altresì della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni" (comma 6).
L'anteriorità della previsione dell'avviso relativo alla facoltà di avvalersi di uno dei due riti alternativi al dibattimento (patteggiamento o giudizio abbreviato) rispetto alla previsione concernente l'avviso della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non è solo di carattere temporale, come è dato desumere dalla collocazione normativa delle due previsioni (la prima nel quinto comma e la seconda nel successivo sesto comma), ma è anche e soprattutto di ordine logico, essendo evidente che chi sceglie di non difendersi (concordando la pena) o di farsi giudicare "allo stato degli atti" mostra chiaramente di non aver bisogno di alcun termine per preparare la difesa, avendo deciso di evitare il procedimento incardinato con il rito direttissimo, optando per un diverso rito alternativo, ritenuto più vantaggioso. Parrebbe evidente che se il legislatore avesse voluto imporre al giudice di assolvere contemporaneamente l'adempimento dell'obbligo dei due avvisi (quello di segnalare la possibilità di avvalersi di uno dei due riti alternativi e quello di chiedere un termine per preparare la difesa), avrebbe formulato la norma in modo diverso, inserendo entrambe le prescrizioni in un unico contesto normativo e non in due commi distinti.
L'autonomia delle due previsioni conferma, per altro verso, la diversa natura del patteggiamento e del rito abbreviato rispetto al giudizio direttissimo, la cui eventuale nullità per mancanza di uno dei suoi presupposti (arg. ex art. 449 c.p.p.), è irrilevante ove su di esso si siano innestati i diversi riti alternativi del patteggiamento o del giudizio abbreviato (Cass., 9 luglio 1991, Animashau, in Riv. pen., 1992, 883).
Ne deriva che, mentre l'avviso della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa costituisce un preciso obbligo del giudice ove l'imputato non intende avvalersi di alcun rito alternativo, la sua omissione non determina alcuna nullità quando, come nel caso in esame, l'imputato abbia deciso di optare subito per un rito alternativo, optando una prima volta senza successo per il c.d. patteggiamento (udienza del 12 ottobre 2000) e una seconda volta per la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato (udienza del 16 novembre 2000).
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2001