Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2001, n. 29446
CASS
Sentenza 21 giugno 2001

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In tema di giudizio direttissimo, l'omesso avviso - da parte del giudice - della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa di cui all'art.451, comma 6, cod. proc. pen., non produce la nullità del giudizio quando l'imputato, anziché accettare il rito direttissimo, abbia optato per uno dei riti alternativi (patteggiamento o giudizio abbreviato), atteso che tale avviso ha carattere subordinato rispetto all'altro, previsto dal comma 5, riguardante la possibilità, per l'imputato, di avvalersi dei riti speciali, e diventa essenziale solo quando, scartate tali possibilità, questi abbia accettato di essere giudicato in via direttissima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2001, n. 29446
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29446
    Data del deposito : 21 giugno 2001

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