Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2026, n. 21159
CASS
Sentenza 9 giugno 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sulla valutazione dell'elemento soggettivo del dolo

    La Corte ha ritenuto la motivazione adeguata, spiegando come il dolo eventuale fosse integrato dall'indifferenza dell'imputata verso la realtà delle operazioni e dalla sua consapevolezza di emettere fatture per operazioni inesistenti, accettando il rischio di evasione fiscale. La Corte ha anche chiarito che il dolo specifico di evasione è compatibile con il dolo eventuale.

  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge penale in relazione alla confisca per equivalente

    La Corte ha ritenuto infondate le censure, affermando che la confisca per equivalente è consentita solo laddove sia impossibile procedere a quella diretta. Ha inoltre precisato che la confisca diretta è stata disposta in primis sulle somme di denaro reperite, estendendosi anche alla società, e solo in subordine la confisca per equivalente sui beni dell'imputata. Le censure riguardano l'esecuzione della confisca, non la sua decisione.

  • Rigettato
    Mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla confisca

    La Corte ha ritenuto che il motivo di appello fosse stato analizzato e risposto adeguatamente, pur con una formulazione iniziale poco chiara, chiarendo che la confisca per equivalente è subordinata all'impossibilità di quella diretta.

  • Inammissibile
    Sollevamento questione di legittimità costituzionale

    La Corte ha ritenuto la questione inammissibile e infondata. Innanzitutto, ha osservato che la questione non era stata sollevata nei motivi di appello, ma per la prima volta nel ricorso per cassazione. In secondo luogo, ha ritenuto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 7/2025, riguardante la confisca di beni strumentali nei reati societari, non sia sovrapponibile alla confisca del profitto nei reati tributari. La Corte Costituzionale ha distinto la confisca del profitto, che ha natura ripristinatoria, dalla confisca dei beni strumentali, che ha natura punitiva e deve rispettare il principio di proporzionalità. Pertanto, l'obbligatorietà della confisca del profitto non contrasterebbe con i principi costituzionali invocati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2026, n. 21159
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21159
    Data del deposito : 9 giugno 2026

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