CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2026, n. 21159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21159 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZI RA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Valeria Bove;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall’Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria e la memoria di replica del difensore, avv. Juri Monducci, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e di sollevare questione di legittimità costituzionale. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 luglio 2025 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del 16 giugno 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha dichiarato, tra gli altri, RA ZI responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 perché, in qualità di legale rappresentante della BLUE AGENCY srl ed in concorso con l’amministratore di fatto, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva fatture riferite ad operazioni inesistenti nei confronti della LY ITALIA SR nei periodi di imposta 2016 e 2017, rispettivamente per euro 103.010,70 ed euro 100.470,66 (capo b); del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen e 2 d.lgs. n. 74 del 2000 perché, nella qualità indicata ed in concorso con l’amministratore di fatto, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni presentate elementi passivi fittizi riferiti a fatture per Penale Sent. Sez. 3 Num. 21159 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 15/04/2026 operazioni inesistente emesse dalla EVENTI E MARKETING S.r.l nei periodi di imposta 2016 e 2017 rispettivamente per euro 468.053,00 e euro 1.500.725,66 (capo c) e la condannava, concesse le circostanze attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, operata la riduzione per rito abbreviato scelto, alla pena di mesi dieci di reclusione, pena sospesa, oltre spese processuali, pene accessorie, disponendo la confisca obbligatoria del profitto dei reati, quantificato nell’ammontare dell’imposta evasa limitatamente al reato di cui al capo c, da eseguirsi in via diretta sulle somme di denaro reperite, ovvero per equivalente, sui beni nella disponibilità dell’imputata. 2 Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, che si è affidato a quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo, lamenta nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione alla diversa valutazione dell’elemento soggettivo del dolo, nella forma del dolo eventuale, nei reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Si evidenzia che se il giudice di primo grado aveva condannato la parte per dolo specifico, quello di appello sembra averlo condannato per dolo eventuale, con una argomentazione che appare immotivata e non sufficientemente esaustiva, dalla quale non si comprende il percorso argomentativo svolto.
2.2 Con il secondo motivo, deduce nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale, in particolare in relazione alla condanna alla confisca obbligatoria per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Si era dedotto in appello che la confisca per equivalente avrebbe dovuto riguardare il profitto incamerato dalla persona giuridica, su cui la Corte di appello non si è pronunciata, ritenendo che l’unica persona che avrebbe potuto dolersene era il pubblico ministero. Si afferma che la persona fisica, ossia l’odierna imputata, avrebbe dovuto rispondere in via equivalente ma solo laddove la persona giuridica, che aveva ottenuto direttamente il vantaggio, non fosse stata fornita di un adeguato patrimonio aggredibile. Per tali ragioni è stato erroneamente applicato l’art. 12-bis d.lgs. cit.
2.3 Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza per mancanza o, comunque, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al quarto motivo di appello. Si afferma che, in punto di confisca, il giudice di appello si esprime laconicamente in ordine al mancato esperimento della confisca diretta nei confronti della persona giuridica.
2.4 Con il quarto motivo si solleva questione di costituzionalità dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, primo comma, laddove prevede la confisca per equivalente come obbligatoria. Si richiama Corte cost., sent. n. 7 del 2025 che ha riguardato l’art. 2641, comma secondo, cod. civ., che richiama il concetto espresso nell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 nella parte in cui prevede che quando non è possibile l’individuazione o l’apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. In tale pronuncia la Corte sottolinea la natura di pena della confisca 2 rimarcando la necessità che, nell’irrogarla, vi sia il rispetto dei principi e delle garanzie che governano la previsione legislativa, l’applicazione e l’esecuzione delle pene ed in particolare il principio di proporzionalità. Il raffronto tra le due disposizioni lascia emergere che le stesse hanno le medesime criticità in relazione alla confisca obbligatoria per equivalente, attinto dal tema della sproporzionalità. Si chiede quindi di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 per violazione degli artt. 3 e 27 comma primo e terzo, Cost.
3. Il difensore ha inoltre depositato memoria sulla rilevanza della questione di costituzionalità, premettendo che nei confronti della ricorrente è stata disposta la confisca obbligatoria del profitto del reato – quantificabile nell’importo dell’imposta evasa - di cui all’art. 2 D. Lgs. 74/2000, da eseguirsi, in via diretta, sulle somme di denaro reperite ovvero, per equivalente, sui beni nella disponibilità della medesima. Si evidenzia, quanto alla rilevanza della questione, che la disposizione di cui all’art. 12- bis d.lgs. n. 74 del 2000 impone al giudice di disporre la confisca per equivalente senza possibilità di ricorrere al suo potere discrezionale, impedendogli così di escludere o modulare la confisca in relazione all’effettiva responsabilità del reo e alla capacità patrimoniale del medesimo, in totale sfregio al principio di proporzionalità e di responsabilità penale personale. Sulla non manifesta infondatezza si evidenzia che alla luce del dettato normativo, presupposti per la confisca per equivalente sono la mancata individuazione e la conseguente mancata apprensione dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato;
la non appartenenza dei beni ad un terzo estraneo e la ricorrenza di uno dei reati per i quali è prevista. È, nello specifico, l’elisione di ogni rapporto di pertinenzialità del bene con il reato, e dunque il fatto di aggredire beni sprovvisti di pericolosità intrinseca, a conferire alla confisca per equivalente una funzione afflittiva del tutto diversa dalle finalità special preventive della confisca diretta delle “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato” o dalle altre contemplate dall’art. 240 cod.pen., - prezzo del reato e profitto - aventi invece uno scopo recuperatorio-ripristinatorio, elevandola perciò a vera e propria sanzione penale. L’obbligatorietà della confisca per equivalente impedisce di agire in conformità del principio di proporzionalità, vincolando di fatto l’Autorità ad applicare la misura anche quando, come nel caso di specie, si riveli sproporzionata, con lesione degli artt. 27 e 3 Cost. e si richiama a tal proposito la sentenza della Corte cost. n. 7 del 2025. La confisca di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, si afferma, si pone in contrasto con gli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. add. CEDU, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE. 4 Il Sost. Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 3 4.1 Quanto al primo motivo, evidenzia che in ordine all’elemento soggettivo del reato la Corte di appello ha ben spiegato come il reato sia astrattamente configurabile anche in caso di dolo eventuale.
4.2 Con riferimento alla confisca per equivalente si evidenzia che la stessa è stata prevista obbligatoriamente dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (oggi art. 87 d.lgs. n. 173 del 2024) e che per natura è consentita solo laddove sia risultato impossibile procedere a quella diretta.
4.3 Quanto, infine, alla riferita potenziale incostituzionalità della disposizione di cui all’art. 12-bis d.lgs. cit. si rimarca come detta disposizione sia del tutto distinta rispetto a quella di cui all’art. 2641 cod. civ. ante illegittimità, che prevedeva la diversa ipotesi della confisca obbligatoria dei c.d. “beni strumentali” (non del profitto) che, appunto, con la sentenza n. 7 del 2025 della Corte costituzionale è divenuta facoltativa e valutabile dal giudice tenendo conto del principio di proporzionalità.
5. In replica alla requisitoria del pubblico ministero, il difensore dell’imputata ha depositato memoria con la quale ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso, chiedendo di cassare l’impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione e rinviare alla Corte d’Appello competente per la decisione di merito;
in subordine, di cassare l’impugnata sentenza limitatamente al capo che dispone la confisca per equivalente;
infine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis, comma 1, d. lgs. n. 74 del 2000 per violazione degli art. 3 e 27 Cost. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
1. Generico e quindi inammissibile è il primo motivo di ricorso con il quale la difesa lamenta mancanza di motivazione, da parte della Corte di appello, in relazione alla diversa valutazione dell’elemento soggettivo del dolo che, in tesi, sarebbe stato ritenuto essere eventuale, laddove la sentenza di primo grado aveva condannato la ricorrente per dolo specifico.
1.1 Va premesso che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, nel caso in esame ricorre la c.d. “doppia conforme” e la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda perfettamente con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale. (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218–01; in termini conformi, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 252615-01;). La sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna e quella della Corte di appello di Bologna si saldano, infatti, perfettamente tra loro e formano un unico complesso motivazionale, avendo i giudici di appello esaminato le censure proposte dai 4 singoli appellanti con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione, tenendo conto che i motivi di gravame, illustrati nella prima parte della decisione della corte territoriale, non hanno riguardato elementi nuovi (che si versi, in questa situazione, in un tipico caso di “doppia conforme” cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218–01; Sez.3, n.13926 del 01/12/2011, Valeri, Rv.252615-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri). Nel caso di specie, per altro, le conformi sentenze di primo e di secondo grado si integrano perfettamente tra loro e fanno buon governo dei principi espressi da questa Corte sul tema (cfr Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278611-01). Laddove, infatti, l'appellante si è limitato alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, o ha prospettato critiche generiche, il giudice dell'impugnazione ha motivato, correttamente, per relationem;
mentre, quando sono state formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, la Corte di appello le ha compiutamente analizzate e ciò esclude qualunque vizio di motivazione della decisione (in questo senso, oltre a Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278611-01, anche le conformi, Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, [...], Rv. 256435-01 e Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, [...], Rv. 255392-01).
1.2 Con il primo composito motivo di appello la ricorrente lamentava l’omessa assoluzione perché il fatto non costituisce reato sotto il profilo, tra l’altro, della mancanza di consapevolezza e quindi della insussistenza del dolo, censure, queste, di cui la Corte di appello si è fatta carico, evidenziando che l’imputata, a differenza degli altri appellanti, aveva articolato una linea difensiva diversa, essendosi affermato nel gravame che la stessa prendeva effettivamente parte alla vita societaria, senza disinteressarsene.
1.3 Su tali elementi la Corte di appello, a differenza di quanto si sostiene nel primo motivo di ricorso, motiva compiutamente (pag 8), rilevando come l’imputata, pur redigendo le fatture e nonostante fosse capace di farlo e di comprenderne il significato (si dà atto che era un’amministratrice condominiale) «volse lo sguardo altrove, nell’assoluta indifferenza di quanto tutto ciò corrispondesse o meno alla realtà», e ciò sia con riferimento ai servizi pubblicitari offerti dalla Agenzia (la Blue Agency), di cui era formale amministratrice nell’ambito del campionato italiano di motociclismo, sia quando gli stessi servizi venivano resi per la Butterfly Italia s.r.l., che aveva ad oggetto un’attività commerciale – settore medicale – del tutto diversa dagli altri clienti, che avrebbe necessitato dell’impiego di personale qualificato di cui la Blue Agency non disponeva. Di qui l’affermazione, priva di qualunque aporia o illogicità, in ordine al fatto che l’imputata aveva assunto la carica, dietro compenso (nell’ultimo anno neanche corrisposto) «senza porsi alcuna domanda, con ciò pienamente integrandosi il dolo nella forma, 5 quantomeno, eventuale», decisione, questa, che non si pone in termini di contraddittorietà rispetto a quella assunta in primo grado, ma che anzi, proprio con riferimento alla componente dell’elemento soggettivo, la integra e la rafforza («...nella forma, quantomeno, eventuale..»).
1.4 Non vi è, dunque, alcuna censura da muovere alla motivazione assunta dalla Corte di appello, tenuto conto del principio espresso da questa Corte secondo cui il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico, consistente nella consapevole indicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o, comunque, accetti l'eventualità, nonché il dolo specifico di evasione, che rappresenta la finalità che deve animare la condotta del predetto, ma il cui concreto conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato (Sez. 3, n. 37131 del 04/07/2024, [...], Rv. 287020 - 01). Né vi è alcuna contraddittorietà tra il dolo specifico di evasione e quello eventuale, come già in affermato da Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, [...], Rv. 274104 – 01 secondo cui, in tema di reati tributari, il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva. 2 Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto riguardano la disposta confisca, sono infondati.
2.1 La parte, con il quarto motivo di appello (oggetto di censura nel terzo motivo di ricorso, in cui si lamenta l’omessa risposta su tale doglianza), aveva dedotto che «la confisca per equivalente è subordinata all’impossibilità della confisca di valore», con ciò evidentemente equivocando – come rileva anche la Corte di appello – la confisca diretta e quella per equivalente (o di valore) salvo poi, nell’ultimo periodo del motivo di gravame, precisare che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare la misura ablativa solo nel caso in cui «non sia possibile la confisca di valore nei confronti della persona giuridica che ha tratto vantaggio dal reato». Il quarto motivo di gravame, pur se così come formulato – confondendo la confisca diretta con la confisca di valore e facendo riferimento ad omesse verifiche istruttorie da parte del giudice di primo grado antecedenti alla disposta confisca per equivalente - poteva risultare poco comprensibile, è stato comunque analizzato dalla Corte di appello, che si è fatta carico di comprenderne il significato e di fornirvi una risposta, in temini che non presentano profili di illogicità e che sono giuridicamente corretti, avendo affermato che la 6 confisca per equivalente discende dal disposto normativo di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 ed essa per natura è consentita solo laddove sia risultato impossibile procedere a quella diretta. Nel ricorso proposto la parte riprende il motivo di doglianza, soffermandosi maggiormente sulla necessità di disporre, in via principale, la confisca nei confronti della persona giuridica, e quindi poi nei confronti della persona fisica o comunque di verificare prima la possibilità della confisca diretta nei confronti della società.
2.2 Le censure sono infondate. Premesso che in relazione alla terza censura, si è già precisato che la Corte di appello ha risposto sul quarto motivo di gravame riguardante la confisca, va qui rilevato che il giudice di primo grado ha disposto prima di tutto la confisca diretta sulle somme di denaro reperite e poi, solo in subordine, la confisca per equivalente, dispositivo, questo, confermato dalla Corte di appello, e con il quale la parte non si confronta, continuando a sostenere che avrebbe dovuto essere verificata la possibilità della confisca diretta, precisandosi poi nel ricorso che essa avrebbe dovuto essere verificata nei confronti della società. Al di là della risposta data al quesito dalla Corte di appello, nella parte in cui sembra affermare, in termini non corretti, che la società non è coinvolta nella esecuzione della confisca, le censure, così come poste dalla ricorrente, riguardano l’esecuzione della confisca e non la sua decisione, unica questione che avrebbe potuto costituire oggetto di ricorso, e ciò rende infondati i motivi dedotti, dovendosi ribadire che i giudici di merito – a differenza di quanto affermato dalla difesa – hanno comunque disposto, in primis, la confisca diretta delle somme di denaro, la cui esecuzione si estende anche alla stessa società, e quindi, in subordine, ma sempre al momento della sua esecuzione, la confisca per equivalente sui beni nella disponibilità dell’imputata, laddove non sia possibile (in fase di esecuzione) procedere alla confisca diretta. Di qui l’infondatezza dei motivi dedotti.
3. Infondato è il quarto motivo di ricorso, sviluppato anche nella ulteriore memoria depositata.
3.1 In premessa, va rimarcato che la questione non risulta essere stata posta nei motivi di appello, ed in particolare nell’unico motivo di appello (il quarto) riguardante la confisca (né in motivi nuovi), posto che lo stesso riguardava il profilo della esecuzione della confisca per equivalente, come osservato in precedenza, e non faceva menzione della obbligatorietà o meno della confisca, per cui essa deve ritenersi dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. La difesa ha ancorato la deduzione alla sentenza della Corte cost. n. 7 del 2025, che ha inciso sulla disposizione di cui all’art. 2641 cod. civ., che – si legge nel ricorso – ha una formulazione sovrapponibile a quella qui censurata.
3.2 Ebbene, la questione di costituzionalità dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (oggi art. 87 d.lgs. n. 173 del 2024), posta in relazione alla confisca per equivalente e alla sua 7 obbligatorietà, riguarda sostanzialmente - come già è stato precisato nell’analisi del secondo e del terzo motivo di ricorso - l’esecuzione della misura, non la sua decisione, per cui già sotto questo profilo la questione risulta essere del tutto irrilevante. In ogni caso, essa è irrilevante non potendosi sovrapporre la questione di legittimità costituzionale decisa dalla Consulta con sent. n. 7 del 2025 in ordine alla confisca nei reati societari, rispetto a quella riguardante la confisca tributaria del profitto.
3.3 Con la sent. n. 7 del 2025 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato ed ha, in via consequenziale, dichiarato, ai sensi dell’art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641, primo comma, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo». L’art. 2641 cod. civ. prevede(va) la confisca obbligatoria di una somma di denaro o di beni di valore equivalente ai beni utilizzati per commettere taluno dei reati societari disciplinati dal Titolo XI del Libro V del codice civile, quando non è possibile l’individuazione o l’apprensione di tali ultimi beni: ne deriva che la Consulta si è pronunciata su una specifica tipologia di confisca, ossia sulla «confisca, diretta e per equivalente, dei beni utilizzati per commettere uno dei reati disciplinati dal Titolo XI del Libro V del codice civile, prevista dalla disposizione censurata» rispetto alla quale il giudice delle leggi ha affermato che la stessa «ha natura di vera e propria pena di carattere patrimoniale, e in quanto tale deve rispettare il principio di proporzionalità della pena». E’ di tutta evidenza che l’oggetto della pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 7 del 2025 ma anche sent. n. 112 del 2019), ossia la confisca di beni strumentali, quali sono i beni utilizzati per commettere i reati societari, è fattispecie diversa dalla confisca del profitto, nel caso di specie tributaria. E’ proprio la stessa Consulta a puntualizzare la differenza tra le due ipotesi di confisca, laddove al § 3.1.2 afferma testualmente: «..la confisca del “profitto” di un illecito ha «mera funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente» alla commissione del fatto in capo all’autore (nello stesso senso, ora, Corte EDU, sentenza 19 dicembre 2024, Episcopo e Bassani
contro
Italia, paragrafo 74). Una tale osservazione vale, allo stesso modo, per le confische disposte dall’autorità amministrativa e per quelle disposte dal giudice penale. Anche in relazione a queste ultime, infatti, la finalità essenziale della misura risiede nel sottrarre al reo l’utilità economica acquisita mediante la violazione della legge penale, e che egli non ha il diritto di trattenere, proprio in ragione della sua origine radicalmente illecita. Ciò che esclude quell’effetto peggiorativo della sua situazione patrimoniale preesistente, che necessariamente inerisce alle sanzioni dal contenuto “punitivo”. Al contrario, la confisca dei “beni utilizzati per commettere l’illecito” (o semplicemente “beni strumentali”) incide su beni non ottenuti attraverso un’attività criminosa, e che dunque, di regola, erano legittimamente posseduti dall’autore del reato al momento del fatto;
sicché 8 la loro ablazione ad opera del giudice penale determina un peggioramento della sua situazione patrimoniale preesistente al reato. Il che senz’altro esclude che tale misura possa avere una natura meramente “ripristinatoria” dello status quo ante». E’ dunque la stessa Corte costituzionale, nella decisione citata dalla difesa a sostegno della sua tesi, ad escludere una sovrapponibilità tra le due confische, quella di beni strumentali e quella del profitto, avendo il giudice delle leggi affermato la natura di pena della confisca, diretta, dei beni strumentali e della corrispondente ipotesi di confisca per equivalente, senza che lo stesso discorso possa automaticamente estendersi alla confisca del profitto, come fa invece il ricorrente. Alla luce, infatti, di quanto affermato dalla Consulta, nella parte in cui analizza le due ipotesi di confisca, la ablazione del profitto, ad opera del giudice penale, non determina un peggioramento della sua situazione patrimoniale preesistente al reato, avendo natura meramente ripristinatoria, il che esclude che possa ritenersi – come invece la confisca dei beni strumentali - una sanzione dal contenuto “punitivo”. Si legge nel prosieguo del § 3.1.2. ed al § 3.1.3: «Come ritenuto dalla sentenza n. 112 del 2019, alla confisca (obbligatoria) dei beni strumentali deve, piuttosto, riconoscersi natura autenticamente “punitiva”. Una tale confisca si risolve, infatti, nell’ablazione di beni di regola legittimamente acquistati e posseduti dal reo, ma dei quali egli abbia fatto un uso illegittimo, in tal modo perdendo – proprio in conseguenza della sua decisione di commettere il reato – la tutela che l’ordinamento normalmente assicura al diritto di proprietà su quegli stessi beni;
senza che sia invece necessario accertare nel caso concreto la possibilità di un loro uso illecito futuro, quale condizione per poter disporne l’ablazione (per analoghe considerazioni, sentenza n. 196 del 2010, punto 5.1. del Considerato in diritto, in relazione alla confisca obbligatoria del veicolo stabilita a carico del responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, la quale va disposta, in base alla legge, anche quando il veicolo risulti ormai inutilizzabile e pertanto sia «privo di attuale pericolosità oggettiva»). Laddove, dunque, la confisca in parola sia disposta dal giudice penale, come nel caso disciplinato dall’art. 2641, primo comma, cod. civ., nulla osta a riconoscere che essa debba essere qualificata come vera e propria “pena” di carattere patrimoniale, che si aggiunge alle altre sanzioni principali previste in conseguenza della commissione di ciascun reato» 3.1.3.– Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla confisca di beni o somme di valore equivalente ai beni utilizzati per commettere il reato. In linea generale, infatti, la confisca per equivalente mira a far sì che il reo subisca, nel suo patrimonio complessivo, la medesima perdita – in termini economici – che avrebbe sofferto laddove fosse stato possibile eseguire, in via diretta, l’ablazione degli specifici beni dei quali la legge dispone la confisca;
sì da evitare che egli possa continuare a godere delle utilità derivanti da tali beni, una volta che li abbia comunque messi al riparo dalla pretesa ablatoria statale. Laddove, dunque, la confisca di un bene o di una somma di denaro abbia natura di 9 pena, quella medesima natura dovrà essere ascritta anche alla corrispondente ipotesi di confisca per equivalente». In linea con quanto osservato dalla Corte costituzionale, deve dunque affermarsi che così come dalla riconosciuta natura di pena delle confische dei «beni utilizzati per commettere il reato» (art. 2641, primo comma, cod. civ.), o del «denaro o beni di valore equivalente» a tali beni (art. 2641, secondo comma, cod. civ.), deriva il loro necessario assoggettamento all’insieme dei principi e delle garanzie che governano la previsione legislativa, l’applicazione e l’esecuzione delle pene, allo stesso modo l’assenza, con riferimento alla confisca del profitto, della natura di pena, porta ad escludere un suo assoggettamento ai principi che governano la pena, e con essi al principio di proporzionalità, rapportato alla gravità del reato (e, in caso di confisca per equivalente, alle condizioni economiche e patrimoniali dell’interessato – cfr § 4, pag. 18 di Corte cost. n. 7 del 2025 cit.). Né, sotto altro profilo, può ritenersi che la confisca di beni strumentali e quella del profitto siano assimilabili tra loro per il fatto – evidenziato in tesi difensiva - che l’art. 2641 cod. civ. menzioni oltre alla confisca obbligatoria delle somme di denaro anche quella di beni di valore equivalente, essendo differente, come visto, l’oggetto e la natura della misura ablativa, riguardante, giova ribadirlo, beni strumentali e non già il profitto, aventi, rispettivamente, natura punitiva e ripristinatoria.
3.4 Il discorso effettuato dalla Consulta in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3, 27, terzo comma, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE ed in base al quale sono state ritenute fondate le questioni di legittimità dell’art. 2641 cod. civ, sollevate in riferimento al principio di proporzionalità, non è, in conclusione, sovrapponibile, per le ragioni sopraevidenziate, al caso che occupa, che riguarda una tipologia differente di confisca, di cui viene censurata non già la decisione, conforme, assunta dai giudici di merito, ma la sua eventuale (e successiva) esecuzione, per equivalente, nei confronti della parte ricorrente, con conseguente rigetto del motivo di doglianza.
4. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 15/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 10
udita la relazione svolta dal consigliere Valeria Bove;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall’Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria e la memoria di replica del difensore, avv. Juri Monducci, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e di sollevare questione di legittimità costituzionale. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 luglio 2025 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del 16 giugno 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha dichiarato, tra gli altri, RA ZI responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 perché, in qualità di legale rappresentante della BLUE AGENCY srl ed in concorso con l’amministratore di fatto, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva fatture riferite ad operazioni inesistenti nei confronti della LY ITALIA SR nei periodi di imposta 2016 e 2017, rispettivamente per euro 103.010,70 ed euro 100.470,66 (capo b); del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen e 2 d.lgs. n. 74 del 2000 perché, nella qualità indicata ed in concorso con l’amministratore di fatto, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni presentate elementi passivi fittizi riferiti a fatture per Penale Sent. Sez. 3 Num. 21159 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 15/04/2026 operazioni inesistente emesse dalla EVENTI E MARKETING S.r.l nei periodi di imposta 2016 e 2017 rispettivamente per euro 468.053,00 e euro 1.500.725,66 (capo c) e la condannava, concesse le circostanze attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, operata la riduzione per rito abbreviato scelto, alla pena di mesi dieci di reclusione, pena sospesa, oltre spese processuali, pene accessorie, disponendo la confisca obbligatoria del profitto dei reati, quantificato nell’ammontare dell’imposta evasa limitatamente al reato di cui al capo c, da eseguirsi in via diretta sulle somme di denaro reperite, ovvero per equivalente, sui beni nella disponibilità dell’imputata. 2 Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, che si è affidato a quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo, lamenta nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione alla diversa valutazione dell’elemento soggettivo del dolo, nella forma del dolo eventuale, nei reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Si evidenzia che se il giudice di primo grado aveva condannato la parte per dolo specifico, quello di appello sembra averlo condannato per dolo eventuale, con una argomentazione che appare immotivata e non sufficientemente esaustiva, dalla quale non si comprende il percorso argomentativo svolto.
2.2 Con il secondo motivo, deduce nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale, in particolare in relazione alla condanna alla confisca obbligatoria per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Si era dedotto in appello che la confisca per equivalente avrebbe dovuto riguardare il profitto incamerato dalla persona giuridica, su cui la Corte di appello non si è pronunciata, ritenendo che l’unica persona che avrebbe potuto dolersene era il pubblico ministero. Si afferma che la persona fisica, ossia l’odierna imputata, avrebbe dovuto rispondere in via equivalente ma solo laddove la persona giuridica, che aveva ottenuto direttamente il vantaggio, non fosse stata fornita di un adeguato patrimonio aggredibile. Per tali ragioni è stato erroneamente applicato l’art. 12-bis d.lgs. cit.
2.3 Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza per mancanza o, comunque, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al quarto motivo di appello. Si afferma che, in punto di confisca, il giudice di appello si esprime laconicamente in ordine al mancato esperimento della confisca diretta nei confronti della persona giuridica.
2.4 Con il quarto motivo si solleva questione di costituzionalità dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, primo comma, laddove prevede la confisca per equivalente come obbligatoria. Si richiama Corte cost., sent. n. 7 del 2025 che ha riguardato l’art. 2641, comma secondo, cod. civ., che richiama il concetto espresso nell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 nella parte in cui prevede che quando non è possibile l’individuazione o l’apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. In tale pronuncia la Corte sottolinea la natura di pena della confisca 2 rimarcando la necessità che, nell’irrogarla, vi sia il rispetto dei principi e delle garanzie che governano la previsione legislativa, l’applicazione e l’esecuzione delle pene ed in particolare il principio di proporzionalità. Il raffronto tra le due disposizioni lascia emergere che le stesse hanno le medesime criticità in relazione alla confisca obbligatoria per equivalente, attinto dal tema della sproporzionalità. Si chiede quindi di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 per violazione degli artt. 3 e 27 comma primo e terzo, Cost.
3. Il difensore ha inoltre depositato memoria sulla rilevanza della questione di costituzionalità, premettendo che nei confronti della ricorrente è stata disposta la confisca obbligatoria del profitto del reato – quantificabile nell’importo dell’imposta evasa - di cui all’art. 2 D. Lgs. 74/2000, da eseguirsi, in via diretta, sulle somme di denaro reperite ovvero, per equivalente, sui beni nella disponibilità della medesima. Si evidenzia, quanto alla rilevanza della questione, che la disposizione di cui all’art. 12- bis d.lgs. n. 74 del 2000 impone al giudice di disporre la confisca per equivalente senza possibilità di ricorrere al suo potere discrezionale, impedendogli così di escludere o modulare la confisca in relazione all’effettiva responsabilità del reo e alla capacità patrimoniale del medesimo, in totale sfregio al principio di proporzionalità e di responsabilità penale personale. Sulla non manifesta infondatezza si evidenzia che alla luce del dettato normativo, presupposti per la confisca per equivalente sono la mancata individuazione e la conseguente mancata apprensione dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato;
la non appartenenza dei beni ad un terzo estraneo e la ricorrenza di uno dei reati per i quali è prevista. È, nello specifico, l’elisione di ogni rapporto di pertinenzialità del bene con il reato, e dunque il fatto di aggredire beni sprovvisti di pericolosità intrinseca, a conferire alla confisca per equivalente una funzione afflittiva del tutto diversa dalle finalità special preventive della confisca diretta delle “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato” o dalle altre contemplate dall’art. 240 cod.pen., - prezzo del reato e profitto - aventi invece uno scopo recuperatorio-ripristinatorio, elevandola perciò a vera e propria sanzione penale. L’obbligatorietà della confisca per equivalente impedisce di agire in conformità del principio di proporzionalità, vincolando di fatto l’Autorità ad applicare la misura anche quando, come nel caso di specie, si riveli sproporzionata, con lesione degli artt. 27 e 3 Cost. e si richiama a tal proposito la sentenza della Corte cost. n. 7 del 2025. La confisca di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, si afferma, si pone in contrasto con gli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. add. CEDU, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE. 4 Il Sost. Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 3 4.1 Quanto al primo motivo, evidenzia che in ordine all’elemento soggettivo del reato la Corte di appello ha ben spiegato come il reato sia astrattamente configurabile anche in caso di dolo eventuale.
4.2 Con riferimento alla confisca per equivalente si evidenzia che la stessa è stata prevista obbligatoriamente dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (oggi art. 87 d.lgs. n. 173 del 2024) e che per natura è consentita solo laddove sia risultato impossibile procedere a quella diretta.
4.3 Quanto, infine, alla riferita potenziale incostituzionalità della disposizione di cui all’art. 12-bis d.lgs. cit. si rimarca come detta disposizione sia del tutto distinta rispetto a quella di cui all’art. 2641 cod. civ. ante illegittimità, che prevedeva la diversa ipotesi della confisca obbligatoria dei c.d. “beni strumentali” (non del profitto) che, appunto, con la sentenza n. 7 del 2025 della Corte costituzionale è divenuta facoltativa e valutabile dal giudice tenendo conto del principio di proporzionalità.
5. In replica alla requisitoria del pubblico ministero, il difensore dell’imputata ha depositato memoria con la quale ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso, chiedendo di cassare l’impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione e rinviare alla Corte d’Appello competente per la decisione di merito;
in subordine, di cassare l’impugnata sentenza limitatamente al capo che dispone la confisca per equivalente;
infine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis, comma 1, d. lgs. n. 74 del 2000 per violazione degli art. 3 e 27 Cost. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
1. Generico e quindi inammissibile è il primo motivo di ricorso con il quale la difesa lamenta mancanza di motivazione, da parte della Corte di appello, in relazione alla diversa valutazione dell’elemento soggettivo del dolo che, in tesi, sarebbe stato ritenuto essere eventuale, laddove la sentenza di primo grado aveva condannato la ricorrente per dolo specifico.
1.1 Va premesso che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, nel caso in esame ricorre la c.d. “doppia conforme” e la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda perfettamente con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale. (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218–01; in termini conformi, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 252615-01;). La sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna e quella della Corte di appello di Bologna si saldano, infatti, perfettamente tra loro e formano un unico complesso motivazionale, avendo i giudici di appello esaminato le censure proposte dai 4 singoli appellanti con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione, tenendo conto che i motivi di gravame, illustrati nella prima parte della decisione della corte territoriale, non hanno riguardato elementi nuovi (che si versi, in questa situazione, in un tipico caso di “doppia conforme” cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218–01; Sez.3, n.13926 del 01/12/2011, Valeri, Rv.252615-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri). Nel caso di specie, per altro, le conformi sentenze di primo e di secondo grado si integrano perfettamente tra loro e fanno buon governo dei principi espressi da questa Corte sul tema (cfr Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278611-01). Laddove, infatti, l'appellante si è limitato alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, o ha prospettato critiche generiche, il giudice dell'impugnazione ha motivato, correttamente, per relationem;
mentre, quando sono state formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, la Corte di appello le ha compiutamente analizzate e ciò esclude qualunque vizio di motivazione della decisione (in questo senso, oltre a Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278611-01, anche le conformi, Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, [...], Rv. 256435-01 e Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, [...], Rv. 255392-01).
1.2 Con il primo composito motivo di appello la ricorrente lamentava l’omessa assoluzione perché il fatto non costituisce reato sotto il profilo, tra l’altro, della mancanza di consapevolezza e quindi della insussistenza del dolo, censure, queste, di cui la Corte di appello si è fatta carico, evidenziando che l’imputata, a differenza degli altri appellanti, aveva articolato una linea difensiva diversa, essendosi affermato nel gravame che la stessa prendeva effettivamente parte alla vita societaria, senza disinteressarsene.
1.3 Su tali elementi la Corte di appello, a differenza di quanto si sostiene nel primo motivo di ricorso, motiva compiutamente (pag 8), rilevando come l’imputata, pur redigendo le fatture e nonostante fosse capace di farlo e di comprenderne il significato (si dà atto che era un’amministratrice condominiale) «volse lo sguardo altrove, nell’assoluta indifferenza di quanto tutto ciò corrispondesse o meno alla realtà», e ciò sia con riferimento ai servizi pubblicitari offerti dalla Agenzia (la Blue Agency), di cui era formale amministratrice nell’ambito del campionato italiano di motociclismo, sia quando gli stessi servizi venivano resi per la Butterfly Italia s.r.l., che aveva ad oggetto un’attività commerciale – settore medicale – del tutto diversa dagli altri clienti, che avrebbe necessitato dell’impiego di personale qualificato di cui la Blue Agency non disponeva. Di qui l’affermazione, priva di qualunque aporia o illogicità, in ordine al fatto che l’imputata aveva assunto la carica, dietro compenso (nell’ultimo anno neanche corrisposto) «senza porsi alcuna domanda, con ciò pienamente integrandosi il dolo nella forma, 5 quantomeno, eventuale», decisione, questa, che non si pone in termini di contraddittorietà rispetto a quella assunta in primo grado, ma che anzi, proprio con riferimento alla componente dell’elemento soggettivo, la integra e la rafforza («...nella forma, quantomeno, eventuale..»).
1.4 Non vi è, dunque, alcuna censura da muovere alla motivazione assunta dalla Corte di appello, tenuto conto del principio espresso da questa Corte secondo cui il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico, consistente nella consapevole indicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o, comunque, accetti l'eventualità, nonché il dolo specifico di evasione, che rappresenta la finalità che deve animare la condotta del predetto, ma il cui concreto conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato (Sez. 3, n. 37131 del 04/07/2024, [...], Rv. 287020 - 01). Né vi è alcuna contraddittorietà tra il dolo specifico di evasione e quello eventuale, come già in affermato da Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, [...], Rv. 274104 – 01 secondo cui, in tema di reati tributari, il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva. 2 Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto riguardano la disposta confisca, sono infondati.
2.1 La parte, con il quarto motivo di appello (oggetto di censura nel terzo motivo di ricorso, in cui si lamenta l’omessa risposta su tale doglianza), aveva dedotto che «la confisca per equivalente è subordinata all’impossibilità della confisca di valore», con ciò evidentemente equivocando – come rileva anche la Corte di appello – la confisca diretta e quella per equivalente (o di valore) salvo poi, nell’ultimo periodo del motivo di gravame, precisare che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare la misura ablativa solo nel caso in cui «non sia possibile la confisca di valore nei confronti della persona giuridica che ha tratto vantaggio dal reato». Il quarto motivo di gravame, pur se così come formulato – confondendo la confisca diretta con la confisca di valore e facendo riferimento ad omesse verifiche istruttorie da parte del giudice di primo grado antecedenti alla disposta confisca per equivalente - poteva risultare poco comprensibile, è stato comunque analizzato dalla Corte di appello, che si è fatta carico di comprenderne il significato e di fornirvi una risposta, in temini che non presentano profili di illogicità e che sono giuridicamente corretti, avendo affermato che la 6 confisca per equivalente discende dal disposto normativo di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 ed essa per natura è consentita solo laddove sia risultato impossibile procedere a quella diretta. Nel ricorso proposto la parte riprende il motivo di doglianza, soffermandosi maggiormente sulla necessità di disporre, in via principale, la confisca nei confronti della persona giuridica, e quindi poi nei confronti della persona fisica o comunque di verificare prima la possibilità della confisca diretta nei confronti della società.
2.2 Le censure sono infondate. Premesso che in relazione alla terza censura, si è già precisato che la Corte di appello ha risposto sul quarto motivo di gravame riguardante la confisca, va qui rilevato che il giudice di primo grado ha disposto prima di tutto la confisca diretta sulle somme di denaro reperite e poi, solo in subordine, la confisca per equivalente, dispositivo, questo, confermato dalla Corte di appello, e con il quale la parte non si confronta, continuando a sostenere che avrebbe dovuto essere verificata la possibilità della confisca diretta, precisandosi poi nel ricorso che essa avrebbe dovuto essere verificata nei confronti della società. Al di là della risposta data al quesito dalla Corte di appello, nella parte in cui sembra affermare, in termini non corretti, che la società non è coinvolta nella esecuzione della confisca, le censure, così come poste dalla ricorrente, riguardano l’esecuzione della confisca e non la sua decisione, unica questione che avrebbe potuto costituire oggetto di ricorso, e ciò rende infondati i motivi dedotti, dovendosi ribadire che i giudici di merito – a differenza di quanto affermato dalla difesa – hanno comunque disposto, in primis, la confisca diretta delle somme di denaro, la cui esecuzione si estende anche alla stessa società, e quindi, in subordine, ma sempre al momento della sua esecuzione, la confisca per equivalente sui beni nella disponibilità dell’imputata, laddove non sia possibile (in fase di esecuzione) procedere alla confisca diretta. Di qui l’infondatezza dei motivi dedotti.
3. Infondato è il quarto motivo di ricorso, sviluppato anche nella ulteriore memoria depositata.
3.1 In premessa, va rimarcato che la questione non risulta essere stata posta nei motivi di appello, ed in particolare nell’unico motivo di appello (il quarto) riguardante la confisca (né in motivi nuovi), posto che lo stesso riguardava il profilo della esecuzione della confisca per equivalente, come osservato in precedenza, e non faceva menzione della obbligatorietà o meno della confisca, per cui essa deve ritenersi dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. La difesa ha ancorato la deduzione alla sentenza della Corte cost. n. 7 del 2025, che ha inciso sulla disposizione di cui all’art. 2641 cod. civ., che – si legge nel ricorso – ha una formulazione sovrapponibile a quella qui censurata.
3.2 Ebbene, la questione di costituzionalità dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (oggi art. 87 d.lgs. n. 173 del 2024), posta in relazione alla confisca per equivalente e alla sua 7 obbligatorietà, riguarda sostanzialmente - come già è stato precisato nell’analisi del secondo e del terzo motivo di ricorso - l’esecuzione della misura, non la sua decisione, per cui già sotto questo profilo la questione risulta essere del tutto irrilevante. In ogni caso, essa è irrilevante non potendosi sovrapporre la questione di legittimità costituzionale decisa dalla Consulta con sent. n. 7 del 2025 in ordine alla confisca nei reati societari, rispetto a quella riguardante la confisca tributaria del profitto.
3.3 Con la sent. n. 7 del 2025 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato ed ha, in via consequenziale, dichiarato, ai sensi dell’art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641, primo comma, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo». L’art. 2641 cod. civ. prevede(va) la confisca obbligatoria di una somma di denaro o di beni di valore equivalente ai beni utilizzati per commettere taluno dei reati societari disciplinati dal Titolo XI del Libro V del codice civile, quando non è possibile l’individuazione o l’apprensione di tali ultimi beni: ne deriva che la Consulta si è pronunciata su una specifica tipologia di confisca, ossia sulla «confisca, diretta e per equivalente, dei beni utilizzati per commettere uno dei reati disciplinati dal Titolo XI del Libro V del codice civile, prevista dalla disposizione censurata» rispetto alla quale il giudice delle leggi ha affermato che la stessa «ha natura di vera e propria pena di carattere patrimoniale, e in quanto tale deve rispettare il principio di proporzionalità della pena». E’ di tutta evidenza che l’oggetto della pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 7 del 2025 ma anche sent. n. 112 del 2019), ossia la confisca di beni strumentali, quali sono i beni utilizzati per commettere i reati societari, è fattispecie diversa dalla confisca del profitto, nel caso di specie tributaria. E’ proprio la stessa Consulta a puntualizzare la differenza tra le due ipotesi di confisca, laddove al § 3.1.2 afferma testualmente: «..la confisca del “profitto” di un illecito ha «mera funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente» alla commissione del fatto in capo all’autore (nello stesso senso, ora, Corte EDU, sentenza 19 dicembre 2024, Episcopo e Bassani
contro
Italia, paragrafo 74). Una tale osservazione vale, allo stesso modo, per le confische disposte dall’autorità amministrativa e per quelle disposte dal giudice penale. Anche in relazione a queste ultime, infatti, la finalità essenziale della misura risiede nel sottrarre al reo l’utilità economica acquisita mediante la violazione della legge penale, e che egli non ha il diritto di trattenere, proprio in ragione della sua origine radicalmente illecita. Ciò che esclude quell’effetto peggiorativo della sua situazione patrimoniale preesistente, che necessariamente inerisce alle sanzioni dal contenuto “punitivo”. Al contrario, la confisca dei “beni utilizzati per commettere l’illecito” (o semplicemente “beni strumentali”) incide su beni non ottenuti attraverso un’attività criminosa, e che dunque, di regola, erano legittimamente posseduti dall’autore del reato al momento del fatto;
sicché 8 la loro ablazione ad opera del giudice penale determina un peggioramento della sua situazione patrimoniale preesistente al reato. Il che senz’altro esclude che tale misura possa avere una natura meramente “ripristinatoria” dello status quo ante». E’ dunque la stessa Corte costituzionale, nella decisione citata dalla difesa a sostegno della sua tesi, ad escludere una sovrapponibilità tra le due confische, quella di beni strumentali e quella del profitto, avendo il giudice delle leggi affermato la natura di pena della confisca, diretta, dei beni strumentali e della corrispondente ipotesi di confisca per equivalente, senza che lo stesso discorso possa automaticamente estendersi alla confisca del profitto, come fa invece il ricorrente. Alla luce, infatti, di quanto affermato dalla Consulta, nella parte in cui analizza le due ipotesi di confisca, la ablazione del profitto, ad opera del giudice penale, non determina un peggioramento della sua situazione patrimoniale preesistente al reato, avendo natura meramente ripristinatoria, il che esclude che possa ritenersi – come invece la confisca dei beni strumentali - una sanzione dal contenuto “punitivo”. Si legge nel prosieguo del § 3.1.2. ed al § 3.1.3: «Come ritenuto dalla sentenza n. 112 del 2019, alla confisca (obbligatoria) dei beni strumentali deve, piuttosto, riconoscersi natura autenticamente “punitiva”. Una tale confisca si risolve, infatti, nell’ablazione di beni di regola legittimamente acquistati e posseduti dal reo, ma dei quali egli abbia fatto un uso illegittimo, in tal modo perdendo – proprio in conseguenza della sua decisione di commettere il reato – la tutela che l’ordinamento normalmente assicura al diritto di proprietà su quegli stessi beni;
senza che sia invece necessario accertare nel caso concreto la possibilità di un loro uso illecito futuro, quale condizione per poter disporne l’ablazione (per analoghe considerazioni, sentenza n. 196 del 2010, punto 5.1. del Considerato in diritto, in relazione alla confisca obbligatoria del veicolo stabilita a carico del responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, la quale va disposta, in base alla legge, anche quando il veicolo risulti ormai inutilizzabile e pertanto sia «privo di attuale pericolosità oggettiva»). Laddove, dunque, la confisca in parola sia disposta dal giudice penale, come nel caso disciplinato dall’art. 2641, primo comma, cod. civ., nulla osta a riconoscere che essa debba essere qualificata come vera e propria “pena” di carattere patrimoniale, che si aggiunge alle altre sanzioni principali previste in conseguenza della commissione di ciascun reato» 3.1.3.– Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla confisca di beni o somme di valore equivalente ai beni utilizzati per commettere il reato. In linea generale, infatti, la confisca per equivalente mira a far sì che il reo subisca, nel suo patrimonio complessivo, la medesima perdita – in termini economici – che avrebbe sofferto laddove fosse stato possibile eseguire, in via diretta, l’ablazione degli specifici beni dei quali la legge dispone la confisca;
sì da evitare che egli possa continuare a godere delle utilità derivanti da tali beni, una volta che li abbia comunque messi al riparo dalla pretesa ablatoria statale. Laddove, dunque, la confisca di un bene o di una somma di denaro abbia natura di 9 pena, quella medesima natura dovrà essere ascritta anche alla corrispondente ipotesi di confisca per equivalente». In linea con quanto osservato dalla Corte costituzionale, deve dunque affermarsi che così come dalla riconosciuta natura di pena delle confische dei «beni utilizzati per commettere il reato» (art. 2641, primo comma, cod. civ.), o del «denaro o beni di valore equivalente» a tali beni (art. 2641, secondo comma, cod. civ.), deriva il loro necessario assoggettamento all’insieme dei principi e delle garanzie che governano la previsione legislativa, l’applicazione e l’esecuzione delle pene, allo stesso modo l’assenza, con riferimento alla confisca del profitto, della natura di pena, porta ad escludere un suo assoggettamento ai principi che governano la pena, e con essi al principio di proporzionalità, rapportato alla gravità del reato (e, in caso di confisca per equivalente, alle condizioni economiche e patrimoniali dell’interessato – cfr § 4, pag. 18 di Corte cost. n. 7 del 2025 cit.). Né, sotto altro profilo, può ritenersi che la confisca di beni strumentali e quella del profitto siano assimilabili tra loro per il fatto – evidenziato in tesi difensiva - che l’art. 2641 cod. civ. menzioni oltre alla confisca obbligatoria delle somme di denaro anche quella di beni di valore equivalente, essendo differente, come visto, l’oggetto e la natura della misura ablativa, riguardante, giova ribadirlo, beni strumentali e non già il profitto, aventi, rispettivamente, natura punitiva e ripristinatoria.
3.4 Il discorso effettuato dalla Consulta in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3, 27, terzo comma, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE ed in base al quale sono state ritenute fondate le questioni di legittimità dell’art. 2641 cod. civ, sollevate in riferimento al principio di proporzionalità, non è, in conclusione, sovrapponibile, per le ragioni sopraevidenziate, al caso che occupa, che riguarda una tipologia differente di confisca, di cui viene censurata non già la decisione, conforme, assunta dai giudici di merito, ma la sua eventuale (e successiva) esecuzione, per equivalente, nei confronti della parte ricorrente, con conseguente rigetto del motivo di doglianza.
4. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 15/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 10