Sentenza 17 gennaio 2011
Massime • 1
È affetta da nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, resa a seguito di udienza camerale fissata per la trattazione di separate istanze, poi riunite, nel caso di mancata notifica all'interessato dell'avviso di fissazione relativamente ad una di esse. (Fattispecie nella quale l'avviso, notificato al condannato ed al difensore, riguardava l'incidente di esecuzione promosso dal PM per la revoca della sospensione condizionale e non anche quello promosso dal condannato, tendente al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, oggetto del provvedimento di rigetto).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2011, n. 5834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5834 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania Presidente del 17/01/2011
Dott. TARDIO Angela Consigliere SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo Consigliere N. 119
Dott. BONITO Francesco M.S. rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele Consigliere N. 28055/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI AR N. IL 01/01/1977;
avverso l'ordinanza n. 36/2010 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del 20/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. La Corte:
OSSERVA
1. Avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale, in data 20.04.2010, veniva rigettata la sua domanda volta all'applicazione della disciplina di favore di cui all'art. 671 c.p.p., comma 1, in relazione a sentenze neppure indicate nel provvedimento impugnato, propone ricorso per cassazione BL ZI, denunciando personalmente, attraverso l'illustrazione di due motivi di impugnazione, la violazione degli artt. 666 e 127 c.p.p., in relazione alla previsione di cui all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. c), nonché difetto di motivazione a sostegno del rigetto.
Lamenta, in particolare, il ricorrente: a) col primo motivo di censura, la omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso relativo alla fissazione dell'udienza camerale fissata per la discussione dell'incidente di esecuzione e, b), col secondo motivo di doglianza, la mancanza di motivazione dappoiché fondata la domanda per il riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81 c.p., tra due condotte del tutto analoghe, consumate nello stesso contesto di luogo ed assai vicine nel tempo e con medesimo modus operandi.
2. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, concludeva per l'annullamento dell'ordinanza impugnata perché fondato, a suo avviso, il primo motivo di censura.
3. Il ricorso è fondato nel suo primo motivo di doglianza.
3.1 Ed invero l'incidente di esecuzione di cui al presente giudizio risulta sollevato con richiesta del ricorrente proposta al giudice competente in data 4.3.2010. La relativa domanda è stata unita ad altra, presentata dal P.M. per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e già fissata per l'udienza camerale del 20.4.2010, ritualmente comunicata all'interessato, BL ZI, ed al suo difensore di fiducia. Non veniva però notificata al medesimo interessato l'avviso relativo all'udienza per l'esame della seconda istanza, come innanzi riunita a quella promossa dall'iniziativa del rappresentante della pubblica accusa. All'udienza del 20.4.2010, come detto fissata per l'esame di entrambe le domande in executivis, di cui però una soltanto, la prima, portata ritualmente a conoscenza dell'interessato e del suo difensore, BL ZI è stato difeso da un difensore di ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4. Attese siffatte certe ed incontroverse premesse processuali, non può non convenirsi con le conclusioni in diritto rappresentate ed illustrate sia dalla difesa che dal rappresentante della pubblica accusa in sede.
Ed invero il procedimento di esecuzione, secondo quanto regolato dall'art. 666 c.p.p., nella fattispecie in esame, nell'ipotesi cioè non prevista dal comma 2 del citato articolo, a mente di quello successivo, il terzo, si svolge nelle forme e nei modi procedimentali fissati dall'art. 127 c.p.p., regolatore in linea generale, come è noto, del procedimento in camera di consiglio.
Detta normativa stabilisce che per l'esame dell'incidente di esecuzione proposto dal P.M., dall'interessato personalmente ovvero dal suo difensore, il giudice o il presidente del collegio fissi la data dell'udienza in camera di consiglio e ne faccia dare avviso alle parti ed ai difensori almeno dieci giorni prima della data anzidetta, che hanno facoltà di depositare memorie difensive entro il termine di giorni cinque prima dell'udienza stessa. Nel caso in esame l'interessato non ha avuto avviso alcuno della data fissata per la discussione della sua istanza volta all'applicazione della disciplina di favore di cui all'art. 671 c.p.p., in relazione all'art. 81 c.p., nè avviso alcuno risulta notificato al suo difensore di fiducia, in quanto tale designato con atto di nomina posto in calce all'istanza in executivis.
È appena il caso di osservare che l'evidenziata omissione processuale non può trovare emenda nel dato procedimentale che, comunque, dell'udienza del 20.4.2010 era stato dato avviso sia all'interessato che al suo difensore, dappoiché l'avviso in questo caso faceva riferimento ad altra istanza e, pertanto, ad altro procedimento esecutivo, distinto e del tutto autonomo da quello per cui è causa.
Il mancato avviso della data fissata per l'udienza camerale di cui innanzi integra nullità di carattere generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 1, giacché incidente l'omissione, in modi decisivi,
sia sul diritto di difesa del ricorrente, sia sul suo diritto a conoscere il giorno ed il luogo in cui la sua istanza difensiva sarebbe stata esaminata giudizialmente e la individuata nullità travolge, irrimediabilmente, l'udienza camerale poi svoltasi e, con essa, il provvedimento al suo esito deliberato.
3.2 Il secondo motivo di doglianza, anch'esso, per la verità, per nulla peregrino, rimane assorbito dalla pronuncia procedimentale di annullamento, per ciò stesso di valenza logico - giuridica pregiudiziale rispetto al suo esame.
4. L'ordinanza impugnata va, conclusivamente, annullata, con rinvio per nuovo esame al GIP del Tribunale di Firenze.
P.Q.M.
la Corte, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011