Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 1
I benefici relativi all'adeguamento dei trattamenti pensionistici maturati con decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, previsto dal D.L. 22 dicembre 1990 n.409 (convertito nella legge n.59 del 1991) e alla maggiorazione delle pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1971 e il 31 dicembre 1984, riconosciuta dal D.P.C.M. 16 dicembre 1989 (emanato in attuazione dell'art.3, comma secondo, della legge 29 dicembre 1988 n.544) sono compatibili con l'attribuzione delle quote aggiuntive di pensione, correlate al calcolo delle retribuzioni imponibili eccedenti il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, secondo la disciplina dell'art.21 della legge 11 marzo 1988 n.67, applicabile anche per le pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1988.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5708 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ettore MERCURIO - Presidente -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Rel. Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO BARBARIA, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CH NA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 12062/96 proposto da:
CH NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TREVISO 15, presso lo studio dell'avvocato UGO DE ANGELIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GOISIS, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -
- intimato -
avverso la sentenza n. 216/96 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 29/05/96 R.G.N. 3389/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/99 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato Carlo DE ANGELIS;
udito l'Avvocato Ugo DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
accoglimento del primo motivo dell'incidentale, rigetto del terzo e assorbiti gli altri due.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al TO di Bergamo Nazzareno IO, premesso di aver maturato la pensione di anzianità nel 1978, liquidata dall'INPS sulla base di un reddito inferiore a quello percepito nell'ultimo triennio (con la detrazione dal reddito dell'ultimo anno dell'eccedenza rispetto al tetto delle retribuzioni massime pensionabili) chiedeva l'accertamento dell'esatto ammontare della pensione dovuta in base ai principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 72 del 1990 e la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze spettanti, con rivalutazione in misura pari a quella intervenuta per la pensione e gli interessi di legge. Il TO adito condannava l'INPS al pagamento di lire 4.720.816 a titolo di arretrati dal gennaio 1988 a giugno 1992, oltre alle quote aggiuntive di pensione maturate dal giugno 1992 alla data della sentenza, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sui ratei scaduti dal 121* giorno successivo alla domanda amministrativa.
In sede di appello il Tribunale di Bergamo, rinnovata la consulenza tecnica contabile disposta in primo grado, con sentenza del 29 maggio 1996 riformava parzialmente la decisione del TO, con la condanna dell'INPS al pagamento di una somma inferiore a titolo di arretrati dal gennaio 1998 al 30 settembre 1995, oltre interessi dal 121^ giorno successivo alla domanda amministrativa. Il giudice dell'appello rilevava che il IO aveva percepito una pensione calcolata dall'INPS con l'esclusione delle retribuzioni eccedenti il limite della retribuzione massima pensionabile, in base all'art. 21, comma 6, della legge n.67/1988 (applicabile anche alle pensioni con decorrenza anteriore al gennaio 1988, in base alla sentenza n. 72/1990 della Corte Costituzionale) doveva essere riconosciuto il diritto del pensionato alle quote aggiuntive, stabilite da detta normativa, per gli importi delle retribuzioni eccedenti il limite della retribuzione massima pensionabile. Il Tribunale riteneva infondato l'assunto dell'Istituto appellante secondo cui il massimale non poteva considerarsi nella specie superato perché le quote eccedenti di un triennio più favorevole dovrebberò essere attribuite, nell'ambito del medesimo triennio, anche ad anni diversi da quelli nei quali detti importi sono stati percepiti. Nella specie, il consulente tecnico di ufficio aveva correttamente rilevato, ai fini della determinazione della quota aggiuntiva, che nel periodo dall'agosto 1977 al luglio 1988 (rectius:
1978) il IO aveva percepito una retribuzione superiore al massimale.
Avverso questa sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione con unico motivo. IO resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a cinque motivi ed illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. Con l'unico motivo del ricorso principale l'INPS, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.26 della legge n. 160/1975 e dell'art. 21 della legge n.67/1988, in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., osserva che la pensione spettante all'assicurato
è stata calcolata secondo le disposizioni dell'art.26 della legge n.160 del 1975, con abbattimento nei singoli anni delle retribuzioni eccedenti il tetto massimo. In relazione alla applicazione del principio, stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 22 febbraio 1990 n. 72, di estensione alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1988 della valutazione ai fini pensionistici di tutta la retribuzione soggetta a contribuzione, con computo della quota di retribuzione eccedente il "tetto" secondo i criteri di cui all'art. 21 sesto comma della legge il marzo 1988 n.67, si sostiene che nel caso di specie l'importo della retribuzione pensionabile, rideterminato secondo detti criteri, "pur risultando superiore a quello della retribuzione determinata per il calcolo della pensione, è comunque rimasto inferiore al "tetto" vigente alla data di decorrenza della pensione stessa, in quanto nel triennio da considerare ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile solo per alcune settimane la retribuzione eccedeva il Iettò, mentre per le altre era al di sotto del "tetto" stesso". A sostegno di questo assunto, viene invocata la regola della determinazione della retribuzione pensionabile, da compiere, secondo il disposto dell'art.26 della legge 3 giugno 1975 n.160 (che ha modificato l'art.14 della legge 30 aprile 1960 n.153), con il calcolo della media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.
Il motivo non merita accoglimento. Il Tribunale ha richiamato i risultati dell'indagine svolta dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di appello, da cui emerge che in sede di liquidazione originaria della pensione la base retributiva di calcolo per l'intero anno dal 1 agosto 1977 al 31 luglio 1978 è stata fissata in lire 12.601.680, anziché lire 15.734.472, con l'esclusione di lire 3.132.792 in quanto eccedenti il massimale dell'ultimo anno considerato. Questo accertamento di fatto, non investito da specifica censura, vale a confutare l'assunto dell'INPS secondo cui solo per alcune settimane la retribuzione avrebbe superato il "tetto"; l'Istituto non fornisce neppure una specifica indicazione sulla rilevanza nel caso concreto del sistema di calcolo dell'importo annuo pensionabile in base alla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi (di 52 settimane ciascuno) che hanno fornito nell'ultimo quinquennio le retribuzioni più elevate.
Si deve del resto osservare - e il rilievo appare decisivo - che se l'applicazione di questa regola avesse portato alla determinazione di una retribuzione annua pensionabile inferiore al massimale l'ente previdenziale non avrebbe potuto effettuare alcuna esclusione di quote eccedenti;
il meccanismo di calcolo delle quote aggiuntive previsto dalla legge n.67/1988 deve ritenersi operante in ogni caso in cui la retribuzione imponibile dell'assicurato sia stata mediamente determinata, per l'incidenza dei massimali, in misura inferiore a quella che sarebbe stata altrimenti assunta a base del calcolo della pensione (Cass. 13 gennaio 1998 n. 220). Passando quindi all'esame del ricorso incidentale, va disattesa l'eccezione, sollevata dall'INPS, di inammissibilità di tale atto di impugnazione "per mancata enunciazione del fatto". Nel caso di specie, il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesto dall'art. 366 primo comma n.3 cod. proc. civ., può ritenersi sussistente perché gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'oggetto della controversia e dello svolgimento del processo sono desumibili con sufficiente chiarezza dal contesto dei motivi svolti nello stesso ricorso (giurisprudenza costante: cfr. per tutte Cass. 16 dicembre 1988, n. 6854). Con il primo motivo si denunciano "omessa motivazione, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art.21 comma sesto legge n.67/1988 come interpretato da Corte Cost. 72/90, in relazione all'art.112 cod. proc. civ.". La sentenza impugnata viene criticata perché, senza il supporto di alcuna motivazione e in violazione del divieto di ultrapetizione, sulla base dei calcoli effettuati dal c.t.u. ha detratto dalle spettanze determinate in applicazione della citata pronuncia della Corte Costituzionale gli aumenti riconosciuti al pensionato ai sensi della legge n.59 del 1991 e del D.P.C.M. 16 dicembre 1989. Il motivo merita accoglimento nei termini qui precisati, pur dovendosi escludere la configurabilità del denunciato vizio di ultrapetizione, che sussiste solo ove il giudice travalichi i limiti delle domande o delle eccezioni delle parti, e non quando una domanda tendente ad ottenere un effetto più ampio venga accolta per un effetto minore, ma non diverso qualitativamente, con una pronuncia contenuta nell'ambito della res in iudicium deducta e della fattispecie prospettata.
Nel caso di specie, il giudice dell'appello ha condiviso la valutazione espressa nella relazione del consulente tecnico, secondo cui "allo scopo di non creare un duplice beneficio pensionistico con le stesse retribuzioni" dovevano essere detratti dall'ammontare spettante gli importi degli aumenti liquidati al IO in applicazione della disciplina dettata dal D.P.C.M. 16 dicembre 1989 (in attuazione dell'art.3 della legge 29 dicembre 1988 n.544) e poi dalla legge L. 27 febbraio 1991, n. 59 (di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in terna di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico).
Tale impostazione non può essere seguita. Quanto al D.P.C.M. del 1989, la stessa Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 72 del 1990, ha ricordato che tale provvedimento (diretto ad una parziale perequazione tra le pensioni limitate dal tetto, operata in favore di quelle maggiormente falcidiate da questo) non potrebbe essere considerato come un correttivo della prospettata sperequazione tra le pensioni aventi decorrenza anteriore o posteriore al lo gennaio 1988; ha osservato quindi che l'applicazione della disciplina in questione alle pensioni ante 1988 è pienamente compatibile con l'espansione, per quelle più sfavorite, dell'area di operatività del tetto di rendimento superiore.
Analoga valutazione deve essere espressa per quanto riguarda la compatibilità del beneficio relativo all'attribuzione delle quote integrative di pensione con i miglioramenti concessi dal d.l. n.409/1990, al fine di assicurare, mediante una riliquidazione dei trattamenti pensionistici, l'adeguamento di quelli maturati con decorrenza anteriore al i luglio 1982, secondo criteri e finalità diverse da quella dell'introduzione dei correttivi al sistema del tetto pensionistico. La sentenza impugnata merita quindi le censure mosse per quanto riguarda le detrazioni operate nel calcolo delle spettanze.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciando l'"omesso esame della domanda di accertamento della pensione attualmente spettante al sig. IO ex art.21 comma 6 legge 67/88", la parte deduce di aver chiesto sin dal giudizio di primo grado una pronuncia di accertamento dell'"esatto ammontare della pensione a lui spettante", e di aver ribadito tale domanda nel procedimento di appello: il Tribunale non si è tuttavia pronunziato sul punto. La censura è inammissibile, perché propone un nuovo tema di contestazione relativo ad un accertamento non richiesto al giudice dell'appello. Infatti, nessun specifico gravame di omessa pronuncia sul punto in questione risulta proposto dal sig. IO avverso la sentenza del TO che ha stabilito l'ammontare della quota aggiuntiva di pensione;
l'appello incidentale proposto dalla parte investe solo tale statuizione.
Il terzo motivo dello stesso ricorso incidentale, che reca il titolo "insufficiente motivazione quanto al diniego di rivalutazione (o perequazione) della quota aggiuntiva tra la data del pensionamento e l'1.1.1988; violazione dell'art.3 Cost.", investe la statuizione di rigetto della richiesta di rivalutazione dell'importo della quota aggiuntiva di pensione mensile, calcolata dal TO in valori del 1978, al 1 gennaio 1988 "e poi di seguito secondo i coefficienti di perequazione" utilizzati per la pensione. Si afferma che l'interpretazione compiuta dal Tribunale si pone in contrasto con le finalità della legge n.67/1988, con la quale si intese ristabilire un'equa proporzione tra contributi versati e pensione spettante;
conseguentemente, dovrebbe essere applicata alla quota aggiuntiva di pensione (calcolata in valori di anni precedenti al 1988) la perequazione automatica di cui godettero le pensioni attribuite fino al 1988.
Premesso che l'omesso esame di tesi giuridiche prospettate dalla parte non integra gli estremi del difetto di motivazione, deducibile autonomamente come motivo di ricorso per cassazione, ma può valere soltanto a sorreggere o a completare le censure di violazione o falsa applicazione di norme o di principi di diritto, l'assunto del ricorrente incidentale appare comunque infondato alla luce dell'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la disciplina dettata dall'art. 21 della legge 11 marzo 1988 n.67 (integrata dall'espresso richiamo dei criteri di computo della retribuzione pensionabile di cui all'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297, compiuto in via interpretativa dall'art.3, comma 2 bis, del D.L. 21 marzo 1988 n.86, convertito con legge 20 maggio 1988 n. 160) comporta che per le pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1988 non si fa luogo ad una nuova liquidazione della pensione, ma la rivalutazione delle retribuzioni eccedenti il massimale va eseguita riportandosi alla data dell'originaria decorrenza del trattamento, ferma restando la decorrenza dal 1 gennaio 1988 delle relative quote aggiuntive. Neanche può procedersi alla rivalutazione di tali quote aggiuntive secondo i parametri di perequazione automatica delle pensioni, con riferimento al periodo intercorrente tra l'originaria liquidazione della pensione e la data di decorrenza della nuova disciplina, per l'inesistenza nell'ordinamento pensionistico di un principio generale di perequazione o rivalutazione dei valori monetari, mentre - in conformità agli orientamenti in materia della Corte Costituzionale - va escluso che la graduazione, in relazione ad elementi temporali delle fattispecie, dell'incidenza dei nuovi benefici previdenzialì possa implicare la violazione dei principi di cui agli artt. 3, 36 e 38 Cost. (Cass. 11 maggio 1996 n. 4446, 6 novembre 1996 n. 9687, 11 ottobre 1997 n. 9929 ed altre in corso di pubblicazione). Fino all'entrata in vigore della legge 11 marzo 1988 n. 67 la retribuzione imponibile veniva computata, ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia, entro un massimale via via determinato dalle leggi in materia nel tempo (c.d. tetto pensionabile); con l'art. 21, comma sesto, della medesima legge n. 67 del 1988 il legislatore ha reso utilizzabile, per il calcolo della pensione, anche la parte eccedente il limite massimo della retribuzione annua pensionabile. Detta norma stabilisce appunto che la retribuzione imponibile eccedente tale limite è computata secondo aliquote via via decrescenti (indicate nella tabella allegata: 1,50, 1,25, 1) e dà titolo ad una quota di pensione integrativa di quella calcolata sulla parte di retribuzione imponibile che è nei limiti del massimale retributivo pensionabile.
La Corte Costituzionale, con la sentenza (interpretativa di rigetto) del 22 febbraio 1990 n. 72 ha ritenuto che l'abolizione del tetto retributivo operi a vantaggio anche dei titolari di pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1988, che abbiano fruito di una retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile. Nei suoi passaggi argomentativi la sentenza costituzionale chiarisce che il legislatore "con l'impugnato art. 21, sesto comma, ha mantenuto fermo il massimale di retribuzione pensionabile", da considerarsi in linea di principio corrente con i precetti costituzionali;
che il meccanismo di recupero "in effetti si esaurisce nell'erogazione della quota aggiuntiva di pensione, da sommare alla pensione determinata in base al limite massimo della retribuzione annua pensionabile"; che "si tratta quindi di un'operazione autonoma e aggiuntiva rispetto a quella di liquidazione della pensione, già effettuata in base al tetto pensionabile, che non comporta perciò alcuna riliquidazione di questa e si risolve in una mera sommatoria di due entità distinte, calcolate secondo aliquote diverse: sicché essa ben può essere eseguita anche nei confronti di chi tale liquidazione abbia già ottenuto"; che "l'inciso a decorrere dal 1 gennaio 1988 segna solo il momento a partire dal quale va effettuato il computo della retribuzione eccedente il tetto pensionabile e va corrisposta la quota aggiuntiva di pensione così determinata".
L'art. 21 cit. è stato interpretato autenticamente dall'art. 3, comma 2 bis della legge 20 maggio 1988 n. 160 (di conversione del d.l. 21 marzo 1988 n. 86), secondo il quale "la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982 n. 297, e relative alle ultime 260
settimane di contribuzione". Il meccanismo di calcolo della quota aggiuntiva si giova dei valori già utilizzati per calcolare tutta la retribuzione pensionabile al momento in cui la pensione fu liquidata. In particolare, la rivalutazione della media delle retribuzioni imponibili va effettuata, secondo il disposto dell'art. 3 comma 2 bis cit., alla stregua del criterio dettato dal comma 11 dell'art. 3 l. n.297-82, e cioè in base alla variazione del costo della vita "tra l'amo solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione".
Tenuto conto della chiara lettera della norma interpretativa, la pretesa di veder rivalutate le retribuzioni annue fino alla data del 1 gennaio 1988, che invece segna solo il momento a partire dal quale il pensionato (che abbia subito la falcidia del c.d. tetto) ha diritto alla quota aggiuntiva, si rivela priva di qualsiasi fondamento.
Con il quarto motivo del ricorso incidentale si denunciano l'omessa motivazione quanto alla compensazione di un terzo delle spese del giudizio di appello e la violazione dell'art.91 cod. proc. civ., rilevandosi che la completa soccombenza dell'INPS avrebbe comportato la condanna dell'istituto all'integrale rifusione delle spese. Il motivo è inammissibile, perché secondo la costante giurisprudenza la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità.
Ugualmente inammissibile appare l'ultimo motivo del medesimo ricorso, con cui si chiede che questa Corte "precisi la spettanza al sig. IO di interessi e arretrati anche successivi al settembre 1995 ... sino alla data di effettiva integrazione della sua pensione con la quota aggiuntiva spettantegli": con tale mezzo il ricorrente incidentale chiede infatti un nuovo accertamento di fatto, non compiuto dal giudice di merito.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altro giudice - designato nel Tribunale di Cremona - che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi sopra indicati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, rigetta il terzo motivo e dichiara inammissibili gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Cremona.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 1999