Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2004, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NU RO, in proprio e quale erede di NU ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Spinnato, con studio in Agrigento, via Atenea, cortile Contarini, n. 3, in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;
- intimato non costituito -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 39/34/00 del 28 gennaio 2000, depositata il 25 febbraio 2000 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 settembre 2003 dal relatore Cons. Dott. Stefano Bielli;
Udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore generale Dott. Finocchi Ghersi Renato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- con ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Agrigento, RO NU impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza da lei presentata all'Intendenza di finanza di Agrigento per ottenere la restituzione della somma di L. 16.423 milioni, versata in autotassazione (in data 31 maggio 1988) a titolo di ILOR per il 1987, quale familiare collaboratrice di impresa familiare. 2.- Con sentenza n. 391/03/92 dell'8 ottobre 1992, depositata il 19 dicembre 1992 e notificata (ai sensi dell'art. 38, terzo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972) con plico postale spedito il 27 ottobre 1993,
l'adita Commissione tributaria di primo grado di Agrigento dichiarava inammissibile il ricorso per la mancata prova del tempestivo inoltro all'ufficio tributario della copia del ricorso medesimo, ai sensi dell'art. 17 dello stesso d.P.R. n. 636 del 1972. 3.- Avverso tale sentenza, RO NU, in proprio e quale erede di ON NU, in data 30 novembre 1993, interponeva appello, che, però, veniva dichiarato improcedibile (con compensazione delle spese di giudizio), per decorrenza del termine di cui all'art. 327 cod.proc.civ. ("essendo trascorsi oltre un anno e 45 giorni dalla pronuncia della sentenza appellata" dell'8 ottobre 1992), dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 39/34/00 del 28 gennaio 2000, depositata il 25 febbraio 2000 e non notificata.
4.- Con ricorso notificato ai sensi dell'art. 149 cod.proc.civ. (con plico spedito il 21 ottobre 2000 e ricevuto il 24 ottobre 2000) e depositato mediante il servizio postale (con plico spedito l'il novembre 2000 e pervenuto il 27 novembre 2000), la NU, in proprio e nella qualità, ricorre per Cassazione avverso la sentenza di appello, prospettando un unico mezzo di impugnazione. 5.- Non si costituisce in giudizio l'intimato Ministero delle finanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 327 cod.proc.civ., avendo il giudice di appello computato il termine annuale di cui all'art. citato con decorrenza diversa da quella del deposito della sentenza (19 dicembre 1992), a fronte di un appello proposto il 30 novembre 1993, e, quindi, avendo erroneamente ritenuto decorso tale termine.
2.- Il ricorso è sostanzialmente fondato e va accolto. 2.1.- Il giudice regionale ha ritenuto consumato il potere di impugnazione della ricorrente erroneamente computando il termine annuale di cui all'art. 327, primo comma, cod.proc.civ. dalla data della pronuncia della sentenza di primo grado (8 ottobre 1992) e non, come invece prescritto dalla legge, dalla data della sua pubblicazione, cioè, in base all'art. 133 dello stesso codice, dal suo deposito (19 dicembre 1992): pertanto, alla data del 30 novembre 1993, indicata dallo stesso giudice regionale come quella della proposizione dell'appello, non era ancora decorso il termine per l'impugnazione preso in considerazione dalla Commissione tributaria regionale (nella specie, un anno e quarantasei giorni, per un lapsus calami indicato dal giudice come "un anno e 45 giorni"). 2.2.- Per vero, dagli atti risulta che il dispositivo della sentenza venne comunicato con spedizione mediante il servizio postale in data 27 ottobre 1993, ai sensi dell'art. 38, terzo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972. La ricorrente non nega di aver ricevuto tale comunicazione ed anzi, nel ricorso, incidentalmente afferma che la "notificazione della decisione" è "avvenuta il 27.10.1993". Ciò comporta, ai sensi dell'art. 22, primo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972, che il termine per appellare non era quello annuale di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc.civ., ma quello di sessanta giorni decorrenti da tale comunicazione. Il termine per appellare non scadeva, perciò, il 3 febbraio 1994, ma il 26 dicembre 1993. Tuttavia, anche così precisato il termine decadenziale applicabile, l'appello del 30 novembre 1993 risulta tempestivo, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata.
3.- L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che provvedere anche sulle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questa fase di giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 26 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004