Sentenza 17 novembre 1998
Massime • 1
La nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore per generica enunciazione del fatto a norma dell'art.555, comma 2, c.p.p., non può integrare una ipotesi di nullità assoluta ex art.179 c.p.p. non essendo riconducibile tra quelle di cui all'art.178 del medesimo codice. La relativa eccezione, pertanto, deve essere formulata nella fase degli atti introduttivi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/1998, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 17.11.1998
1. Dott. Vito La Gioia Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni Macrì " N. 1235
3. " Piero Mocali " REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe De Nardo " N. 31467/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RE ON, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza del Pretore di Termini Imerese, sezione distaccata di Polizzi Generosa, in data 10.12.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Macrì,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Luigi Ciampoli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza perché il reato è estinto per prescrizione.
Fatto e Diritto
Con sentenza in data 18 dicembre 1997 il Pretore di Termini Imerese, sezione distaccata di Polizzi Generosa, condannava NT RE alla pena di lire quattrocentomila di ammenda per il reato di cui all'art. 660 c.p. oltre alle statuizioni di natura civile in favore della parte civile per avere recato continue molestie e disturbo a GI IA Galetto.
In motivazione il pretore riteneva provata la sussistenza del reato sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte offesa e dai testi GI CA e NI BR.
La parte offesa aveva riferito di essere stata molestata dall'imputato per un lungo periodo e, in particolare, che il RE le telefonava continuamente prima nell'abitazione di Palermo e poi, dal 1993, in quella di Petralia, arrivando a fare in una occasione dalle 15 alle 25 telefonate. Oltre alle telefonate l'imputato si faceva trovare, anche di notte, nei luoghi frequentati dalla Galletto. In una occasione, e precisamente la sera del 9 gennaio 1994, alle ore 21, l'imputato aveva impedito per qualche minuto alla Galletto, medico di guardia a Petralia Sottana, di partire con la sua autovettura per andare a fare una visita domiciliare.
Le dichiarazioni della parte lesa erano state confermate da quelle dei testi CA e BR.
Ha proposto ricorso per cassazione il RE il quale ha dedotto la nullità del decreto di citazione per generica enunciazione del fatto nonché erronea applicazione dell'art. 660 c.p. e vizio di motivazione, assumendo che il Pretore non aveva specificato quali fossero stati gli atti di molestia perpetrati dall'imputato. Rileva preliminarmente la Corte che la contravvenzione in esame, risulta contestata come commessa sino al 25 gennaio 1994, per cui essa si è prescritta in data 25 luglio 1998.
Peraltro, in tema di declaratoria di estinzione del reato, l'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice di appello o la Corte di cassazione,
nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e a tal fine devono ovviamente esaminare e valutare i motivi di impugnazione proposta dall'imputato. Nella fattispecie il ricorso dell'imputato deve ritenersi infondato e pertanto vanno confermate le statuizioni civili della sentenza di primo grado.
Innanzitutto va rilevato che la nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore prevista dal secondo comma dell'art. 555 c.p.p. non può integrare un'ipotesi di nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. non essendo riconducibile tra quelle di cui all'art. 178 del medesimo codice. La relativa eccezione, pertanto, deve essere formulata nella fase degli atti introduttivi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (cfr. Cass. 2 febbraio 1994 n. 1222, rv. 196487). Dall'esame della sentenza impugnata non risulta essere stata proposta sul punto alcuna eccezione da parte del difensore, con la conseguenza che l'eccezione proposta in questo grado dev'essere dichiarata inammissibile.
Nel merito il primo giudice ha compiuto un'approfondita disanima delle risultanze processuali e dato una adeguata base giustificativa al proprio convincimento, avevano sottolineato il contenuto delle dichiarazioni rese dalla parte offesa e dai testi, da cui emergevano le continue molestie poste in essere dall'imputato in danno della Galletto, mediante le continue telefonate e la sua presenza nei luoghi frequentati dalla parte offesa, comportamento che, interferendo sgradevolmente nella sfera della libertà e della quiete della Galletto, integrava l'estremo della petulanza richiesta dall'art. 660 c.p.p. Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni di natura civilistica.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni di natura civile.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 1999