Sentenza 18 ottobre 2002
Massime • 1
Il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dal g.i.p. a seguito di opposizione a decreto di condanna, per omessa enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, restituendogli gli atti, non è abnorme - in quanto il potere di dichiarare detta nullità è attribuito espressamente al giudice dibattimentale - e, pur potendosi configurare come illegittimo ove concretamente difettino i presupposti per la sua adozione, prevale, in forza della regola stabilita nell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., su quello del g.i.p. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza sollevato dal g.i.p. e ritenuto inammissibile dalla S.C., che gli ha conseguentemente restituito gli atti per l'ulteriore corso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2002, n. 38448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38448 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 18/10/2002
1. Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3116/2002
3. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 016975/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIB. VENEZIA - CONFLITTO;
nel ricorso a carico di:
2) TRIBUNALE MESTRE - CONFLITTO;
3) RI AT N. IL 04/03/1939;
avverso ORDINANZA del 23/04/2002 GIP TRIBUNALE di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette/sentite le conclusioni del P.G.
OSSERVA
Il GIP del Tribunale di Venezia con ordinanza 23/4/2002 ha sollevato conflitto nel confronti del Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, in relazione al provvedimento 18/4/2002 con il quale, rilevata la mancata enunciazione in forma chiara e precisa del fatto nel decreto di citazione a giudizio, era stata da tale Giudice dichiarata la nullità del decreto e disposta la trasmissione degli atti al GIP.
Il GIP ha rilevato come non si fosse verificata alcuna violazione del diritto di difesa risultando soddisfatto, in ragione degli elementi enunziati e dei richiami contenuti nel decreto (che consentivano di individuare il decreto penale opposto, regolarmente notificato all'imputato), il disposto di cui all'art. 429 lett. c C.P.P. Ritiene il Collegio che il sollevato conflitto debba essere dichiarato inammissibile.
Trattasi nella specie di contrasto insorto tra il Tribunale di Venezia-Mestre, in composizione monocratica, ed il G.I.P. presso lo stesso Tribunale in ordine alle conseguenze della nullità, per omessa enunciazione del fatto, del decreto che dispose il giudizio a seguito dell'opposizione a decreto penale emesso nei confronti di RD AT: il primo ha infatti ravvisato la nullità del decreto di citazione ai sensi dell'art. 429 comma 2 C.P.P. nella violazione dei requisiti di specifica enunciazione del fatto e di completa indicazione delle norme di legge violate (così come da comma 1 lett. c del citato art. 429) ed ha pertanto, in forza del disposto dell'art. 185 comma 3 C.P.P., disposto la regressione del procedimento innanzi al G.I.P. per consentire la rinnovazione dell'atto; il secondo, di contro, sull'assunto che le omissioni rilevate non avessero indotto la nullità del decreto, posto che da quest'ultimo ben si poteva compiutamente identificare il decreto penale opposto e che in esso, regolarmente notificato all'opponente, erano enunciati con chiarezza e precisione i fatti e le norme violate, ha ritenuto insussistente la nullità e conseguentemente indebita l'ordinanza impositiva della regressione del procedimento e la rinnovazione del decreto di citazione a giudizio. Se tale è il quadro emergente dagli atti, è agevole rilevare l'inammissibilità dell'ordinanza di conflitto per evidente insussistenza del presupposto.
È ben vero, infatti, che nel caso sottoposto al Collegio dal G.I.P. presso il Tribunale veneziano non si sarebbe dovuta ravvisare la nullità del decreto di citazione a giudizio, dato che, secondo risalente orientamento di questa Corte (da ultimo vd. Cass. sez. 1^ pen., sentenza n. 6276/96) deve escludersi tale condizione le volte in cui la contestazione possa ritenersi adeguatamente delineata attraverso l'integrazione con il decreto penale regolarmente notificato ed opposto, nel quale fatti e norme siano enunciati in forma precisa e chiara.
Ma è anche vero che il contrasto in ordine alla sussistenza di tale nullità è indubitabilmente risolto dal legislatore con la scelta di far prevalere la decisione del giudice del dibattimento a norma dell'art. 28 comma 2 C.P.P. (Cass. sez. 1^ pen., sent. n. 6911/97). Nè, si badi, nel caso sottoposto pare possa venire in rilievo l'ipotesi di esclusione dall'applicabilità di tale regola di prevalenza, ipotesi da questa Corte (Cass. sez. 1^ pen., sent. n. 4794/99) individuata nei casi di provvedimento abnorme del giudice del dibattimento (che cioè faccia uso di poteri non conferiti, determinando una non prevista vicenda di regressione del procedimento): il potere di dichiarare la nullità e determinare la regressione del procedimento innanzi al G.I.P. per la rinnovazione del decreto è infatti attribuito espressamente al giudice del dibattimento (artt. 185 c. 3 e 429 c. 2 C.P.P.) e l'atto che ne costituisca esercizio pur nell'assenza concreta dei presupposti sarà - come nel caso sottoposto - atto illegittimo ma non certo abnorme, con la conseguenza per la quale - in base a chiara quanto ragionevole scelta del legislatore - esso sarà destinato a prevalere sul contrastante orientamento del giudice dell'udienza preliminare (se, diversamente opinando, si dovesse ogni volta verificare la correttezza giuridica delle statuizioni del Giudice del dibattimento, la regola di prevalenza prevista dal legislatore non troverebbe applicazione alcuna).
E di qui la inammissibilità dell'ordinanza di conflitto in esame e la necessità di trasmettere gli atti al Giudice rimettente per il prosieguo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il conflitto e dispone trasmettersi gli atti per il prosieguo al GIP. presso il Tribunale di Venezia. Così deciso in Roma, il 18 Ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2002