Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2003, n. 7485
CASS
Sentenza 14 maggio 2003

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Perché l'incapacità naturale del dipendente possa rilevare come causa di annullamento delle sue dimissioni , non è necessario che si abbia la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, ma è sufficiente che tali facoltà risultino diminuite in modo tale da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente, facendo quindi venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'atto che sta per compiere; la valutazione in ordine alla gravità della diminuzione di tali capacità è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.

La firma apposta dal difensore in calce o a margine del ricorso per cassazione ai fini della autenticazione della procura speciale vale anche quale sottoscrizione del ricorso, in quanto consente di riferire al difensore che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternità del ricorso stesso.

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    ISSN 2385-1376 LA MASSIMA L'incapacità naturale, prevista dall'art.428 cc, va accertata dal giudice del merito, la cui valutazione in ordine alla gravità della diminuzione di tali capacità non è normalmente censurabile in cassazione se adeguatamente motivata, dovendo l'eventuale vizio della motivazione emergere, in ogni caso, direttamente dalla sentenza e non dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità. L'incapacità naturale, prevista dall'art.428 cc, si connota non già per la totale o sensibile privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la sola menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2003, n. 7485
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7485
Data del deposito : 14 maggio 2003

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