Sentenza 25 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di accertamento delle condizioni per l'accoglimento delle domande di estradizione di un imputato verso l'Estero, la valutazione compiuta dalla Corte d'Appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità, nonché la possibilità di subordinare l'estradizione a condizioni, nell'ipotesi in cui, come nella specie, l'estradando debba essere giudicato anche nel territorio dello Stato per fatti diversi da quelli oggetto dell'estradizione; rientra, infatti, nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia, ed attiene alla fase esecutiva dell'estradizione medesima, la facoltà, per scelta politico-amministrativa, di rimandare la consegna dell'estradando, ovvero di procedere ad una consegna temporanea, atteso che solo la pendenza in Italia di un procedimento penale per lo stesso fatto oggetto della richiesta di estradizione vieta di adottare una pronuncia di estradabilità.
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- 1. Truffa: la mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'esteroAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima La mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'estero per il reato di truffa in base alla Convenzione europea di estradizione, che non prevede, tra le condizioni richieste perché vi si faccia luogo, il controllo sui presupposti per la procedibilità del reato secondo la legislazione delle Parti contraenti (Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2020, n. 7975). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2020, n. 7975 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 maggio 2019 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione …
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Vige il divieto di estradizione ove per lo stesso fatto sia in corso procedimento penale nei confronti della persona oggetto della relativa domanda: la eventuae norma pattizia contraria è indirizzata agli Stati contraenti e non direttamente operativa all?interno di questi ultimi, e quindi necessariamente rimette ai singoli ordinamenti la regolazione della fattispecie, onde compete a ciascuno Stato stabilire "se e a quali condizioni, e per determinazione di quale autorità, l?estradizione possa o debba essere concessa o negata", qualsiasi soluzione risultando conforme alla norma internazionale. Corte di Cassazione sez. VI Penale, sentenza 15 settembre ? 19 settembre, n. 38762 Ritenuto in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2001, n. 9273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9273 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 25/01/2001
Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
Dott. NICOLA MILO - rel. Consigliere - N. 364
Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 39577/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da KE ET, nato a [...] (ex Jugoslavia) il 16/8/'68 (alias CO UC, nato a [...] il [...]; alias MA TO, nato a [...] il [...]; alias AN ER RE Michale, nato a [...] il [...])
avverso la sentenza 13/7/2000 della Corte d'appello di Roma;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio Mura che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
il difensore Avv. M. Cavaliere non è comparso;
osserva in:
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza 13/7/2000, dichiarava l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione verso la Repubblica d'Austria di KE ET (alias come in epigrafe precisato), imputato in quel Paese dei reati di traffico illecito di sostanze stupefacenti, di falsificazioni di documenti di identità, di detenzione, acquisto e cessione abusivi di armi da sparo, fatti questi in ordine ai quali il Tribunale di Feldkirch aveva emesso in data 11/11/1999 ordine di arresto a carico dello stesso KE.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'estradando e ha lamentato la violazione di legge, sotto il profilo che, pendendo in Italia a suo carico alcuni procedimenti penali per violazione della legge sugli stupefacenti ed avendo egli interesse a seguire tali procedimenti per difendersi in modo adeguato, non doveva darsi corso alla procedura di estradizione sollecitata dalla Repubblica austriaca fino alla definizione delle pendenze giudiziarie innanzi citate.
Il ricorso è privo di fondamento.
Ed invero, la sentenza impugnata ha fatto buon governo delle norme previste dalla Convenzione Europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con legge n. 300/'63, nonché dalle disposizioni legali del nostro ordinamento interno. Ha evidenziato, infatti, che la richiesta di estradizione, formalmente regolare, era stata supportata dalla documentazione richiesta dall'art. 12/2^ della citata Convenzione;
che gli illeciti addebitati al kepac sono previsti come reato sia dalla legge austriaca che da quella italiana e sono puniti con pena restrittiva della libertà personale non inferiore ad un anno;
che detti reati non sono di natura politica e, in quanto commessi tra l'agosto '94 e la primavera del '95, non sono prescritti;
che non sussistono tutte le altre condizioni ostative alla sollecitata estradizione.
La doglianza prospettata dal ricorrente non ha alcun pregio, perche' la stessa non spiega alcun rilievo in questa fase di garanzia giurisdizionale, nel corso della quale l'Autorita' giudiziaria è solo chiamata a risolvere la questione di diritto concernente la legale possibilità dell'estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità nonché la possibilità di subordinare la concessione dell'estradizione a condizioni, nell'ipotesi in cui l'estradando deve essere giudicato nel territorio del nostro Stato per fatti diversi da quelli oggetto della domanda di estradizione. Rientra, infatti, nella esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia ed attiene alla fase esecutiva della estradizione la facoltà, per scelta politico-amministrativa, di rimandare la consegna o di procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare, concordandone termini e modalità (art. 19 convenzione).
Solo la pendenza in Italia di procedimento penale per lo stesso fatto oggetto della richiesta di estradizione vieta di adottare una pronuncia di estradabilità (cfr. C. Cost.
3.3.1997 n. 58). A carico del KE, come precisato nella sentenza impugnata, non pende alcun procedimento penale per gli stessi fatti per i quali procede l'Autorità giudiziaria austriaca.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001