Sentenza 12 gennaio 2005
Massime • 1
Attesa l'equiparabilità alla detenzione domiciliare di cui all'art.47 ter dell'ordinamento penitenziario del regime detentivo che si instaura, ai sensi dell'art. 656, comma primo, cod. proc. pen., nei confronti del detenuto già agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, l'eventuale, successiva revoca degli arresti domiciliari, quando non sia ancora intervenuta la decisione del tribunale di sorveglianza circa l'applicazione di una delle previste misure alternative, comporta l'operatività del divieto di concessione di tali misure, stabilito dall'art. 58 quater, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2005, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2005 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SOSSI MARIO PRESIDENTE
CONSIGLIERE 1. Dott. FABBRI GIANVITTORE
2. Dott. GIORDANO UMBERTO "
3. Dott. GIRONI EMILIO "
4. Dott. GRANERO FRANCANTONIO n ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) DO NO N.
avverso ORDINANZA del 22/06/2004
TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
GIORDANO UMBERTO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIE rifetto del ricorso
2884/05
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 12/01/2005
SENTENZA
N. 66105
REGISTRO GENERALE
N. 031574/2004
IL 05/10/1964
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con ordinanza in data 22/6/04 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha dichiarato inammissibile l'istanza di misure alternative alla detenzione presentata da GE NO,
ristretto in espiazione di pena per uno dei delitti previsti dal comma 1 dell'art.
4-bis O.P.,
ravvisando la causa ostativa di cui all'art. 58-quater comma 2 sul rilievo che al predetto, con provvedimento del 30/3/04, erano stati revocati gli arresti domiciliari in cui era stato mantenuto in via provvisoria, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 656 comma 10 C.P.P.
Ha ritenuto il Tribunale che la situazione giuridica in cui era venuto a trovarsi il GE
dopo il passaggio della sentenza di condanna fosse in tutto assimilabile, tanto da essere dallo stesso art. 656 comma 10 C.P.P. considerata come espiazione di pena, alla detenzione domiciliare.
Contro questa pronuncia l'interessato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge per essere la norma di carattere restrittivo di cui all'art. 58-quater comma 2 O.P. stata applicata in via di analogia in malam partem.
Secondo l'assunto del ricorrente l'effetto ostativo da tale norma previsto potrebbe farsi discendere soltanto dalla revoca della misura alternativa di cui all'art. 47-ter O.P., alla quale è
fatto riferimento nell'ambito di una elencazione tassativa.
La doglianza è priva di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 C.P.P.
Ed invero, come ha evidenziato il Procuratore generale presso questa Corte, l'art. 656
comma 10 C.P.P., pur non qualificando il regime detentivo che si instaura ope legis con il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di chi si trova agli arresti domiciliari e che permane sino alla pronuncia del tribunale di sorveglianza, dichiara espressamente ad esso applicabili gli adempimenti previsti dall'art. 47-ter O.P. demandandoli al magistrato di sorveglianza e configura una situazione di fatto e di diritto, considerata come espiazione di
- 2 - ля pena, che corrisponde pienamente alla detenzione domiciliare provvisoria disciplinata dal comma 1-quater dell'art. 47-ter.
Si può dunque senz'altro affermare che il regime detentivo di cui si tratta altro non è che una particolare forma di applicazione provvisoria, che si distingue solamente per il modo di instaurazione automatica, dell'istituto della detenzione domiciliare al quale l'art 58-quater comma 2 O.P. fa riferimento.
Del tutto legittimamente quindi è stato ricollegato al provvedimento, non impugnato, con cui tale regime è stato revocato nei confronti del GE l'effetto ostativo da quest'ultima norma previsto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12/1/05.
Il Consigliere est. Il Presidente Minder Som DEPOSITATA IN CANCELLERIA
28 GEN 2005
IL CANCELLIERE E
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