Sentenza 20 marzo 1999
Massime • 1
La domanda di demolizione di corpi di fabbrica abusivamente costruiti su un immobile acquistato da coniugi in regime di comunione legale, deve esser proposta nei confronti di entrambi, litisconsorti necessarii, ancorché non risultino dalla nota trascritta nei registri immobiliari ne' detto regime, ne' l'esistenza del coniuge, non trattandosi di questione concernente la circolazione dei beni e l'anteriorità dei titoli, bensì di azione reale, che prescinde perciò dall'individuazione dell'autore materiale dei lamentati abusi edilizi. La eventuale violazione del contraddittorio è deducibile anche per la prima volta in sede di legittimità, se risultante dagli atti e non preclusa dal giudicato sulla questione.
Commentario • 1
- 1. Casa in comproprietà: nel processo vanno citati entrambi i coniugi?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 febbraio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/1999, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 20 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO OM, CAMERA PASQUALINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SIENA, difesi dall'avvocato VINCENZO DEL VECCHIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DE EG NN;
- intimato -
e sul 2 ricorso n. 12727/96 proposto da:
DE EG NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato DELLI PAOLI LUIGI, difeso dall'avvocato ALFONSO FALCONE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NO OM, CAMERA PASQUALINA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1699/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 19/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/98 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 18.06.1984 ER ME e CA LI convennero De OR NN avanti il Tribunale di Napoli assumendo che costui, proprietario di un appartamento sito in Capri - a fronte di un quartino da essi coniugi acquistato nel 1984, aveva eseguito vari abusi nella sua proprietà, in dispregio e difformità a quanto stabilito nello strumento divisionale per notar Siciliano del 23/2/1963 (intercorso tra i rispettivi danti causa delle parti). Il De OR, secondo l'assunto dei coniugi istanti, aveva prolungato una scala di accesso alla sua proprietà; aveva intercluso un pozzo esistente sul terrazzo;
aveva costruito uno sporto in muratura e una veranda fissa sul terrazzo stesso.
Il De OR, costituitosi, resisteva alla domanda deducendo, tra l'altro, in ordine allo sporto esistente sul terrazzo, che rientrava nei limiti del titolare originario di provenienza.
Spiegava riconvenzionale in ordine alla regolamentazione della cisterna comune.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio e prova per testi, l'adito Tribunale, con sentenza 17/2-3/4/1993, condannò, il De OR alla demolizione dei corpi di fabbrica indicati con le lettere A e B dal CTU in planimetria, per la parte ritenuta sporgente oltre i limiti imposti dall'atto Siciliani del 23/2/1963; condannò inoltre lo stesso convenuto alla rimozione della porta d'ingresso e della struttura di copertura del terrazzo in ferro e tendone in plastica (lett. D ed E planimetria); dichiarò essere di comproprietà con gli attori la cisterna sul terrazzo del convenuto;
rigettò altre domande attoree e si dichiarò incompetente ratione materiae a conoscere della riconvenzionale avente ad oggetto l'uso della cisterna comune. Su appello del De OR, che deduceva la legittimità del corpo di fabbrica in aggetto indicato dal C.T.U. sub A e insisteva per il rigetto degli altri capi di domanda, invece accolti in I grado, la Corte Napoletana, con sentenza 20/3/-19/6/1996, ha accolto il gravame il relazione alla sola censura sul corpo "A" sporto questo ritenuto legittimo siccome preesistente all'acquisto, da parte del De OR, del cespite, e comunque fuori dal "petitum" formulato dagli attori.
Rigettati gli altri motivi di appello.
Ricorrono per cassazione avverso tale ultima decisione i coniugi NO - CAMERA deducendo, con un primo mezzo d'impugnazione, che ben doveva intendersi, da loro originaria domanda giudiziale, estesa all'intero fronte dello sporto, sia sul corpo di fabbrica "A" che "B" sicché erronea era la interpretazione che di essa ne aveva fatto la Corte territoriale.
Con una seconda censura i ricorrenti, sempre sullo stesso punto sostengono la uniformità strutturale dei due sporti e la incertezza della prova sulla più antica data cui dovrebbe farsi risalire quello sub A, anche esso di notevole pregiudizio alla amenità della proprietà degli istanti.
Resiste al ricorso il De OR e con contestuale ricorso, incidentale autonomo - qui riunito - deduce violazione del contraddittorio per l'omessa chiamata in causa, quale litisconsorte necessario, della moglie NA RS, in regime di comunione legale e come tale menzionata nell'atto di compravendita per notaio Casiello del 1 maggio 1981 con cui il bene oggetto del giudizio gli era pervenuto.
Con altra censura, ricompresa nello stesso mezzo di impugnazione, denuncia omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, violazione dell'art. 873 e 1065 c.c. in relazione all'art. 360 n.3 e 5 c.p.c.; e tanto perché sia il C.T.U. che il Tribunale, in ordine allo sporto dei corpi "A" e "B", erano incorsi in errore, giacché "la muratura del nuovo manufatto impegna il suolo per la massima dimensione e non per la minima che si ritiene essere alla base della muratura", sicché "la misura dei due metri andava presa alla base del muro perimetrale". Tale doglianza la Corte Napoletana aveva omesso di motivare.
I ricorrenti con memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. hanno controdedotto al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presenta impugnazione è la sola questione relativa alla legittimità o meno, con conseguente rimozione degli sporti - mediante demolizione - dei corpi di fabbrica del De OR, indicati come "A" e "B" dal CTU in planimetria.
Tutte le altre pronunce della sentenza di I grado, confermata in appello e non fatta oggetto di gravame, costituiscono cosa giudicata tra le parti.
La premessa è necessaria per delimitare l'effetto della non integrità del contraddittorio eccepita dal De OR per la prima volta in questa sede di legittimità col ricorso incidentale. L'esame di tale questione è preliminare rispetto al merito del ricorso e alla seconda censura del ricorso incidentale. Considerato l'oggetto del giudizio, quale residuando in questa fase, è indubbio che - in presenza di un comproprietario della costruzione, della quale è chiesta la demolizione - si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. Sez. II, 13/6/1997 n. 5335;5/12/1990 n. 11693). È altrettanto indubbio che la questione può essere sollevata per la prima volta anche, in questa sede, purché la relativa prova già emerga dagli atti del giudizio di merito e su di essa non si sia già formato il giudicato (in quanto già affrontata e decisa negli altri gradi e non investita da gravame): Cfr. Cass. Sez. II 22/6/1995 n. 7083; 20/12/1994 n. 10968; 22/6/1995 n. 7083, 5/5/1990 n. 3741. Orbene nel caso di specie risulta ritualmente depositato per il giudizio di II grado (v. art. 345 co. II c.p.c. nel testo allora vigente) il 21/1/1993 nel fascicolo del De OR l'atto per notaio Casiello con cui il predetto acquistò l'appartamento "de quo", atto in cui si fa puntualmente cenno al regime di comunione legale dell'acquirente con la moglie NN ER.
L'essere stata pretermessa tale comproprietaria - "ex lege" - del bene ha comportato la nullità del giudizio di I e II grado, in quanto in intesi alla demolizione degli aggetti di cui ai corpi "A" e "B".
La giurisprudenza citata dai ricorrenti principali per contrastare tale pronuncia non è pertinente, giacché attiene ad azioni di natura personale (accertamento della simulazione quella n. 11428/92 e di annullamento contrattuale quella n. 11773/92), mentre nella specie trattasi di tipica azione reale (in tema, per tutte, v. Cass. 5/5/90 n.3741; Sez. II n.5335/97).
Male gli stessi ricorrenti invocano - per contrastare l'eccezione "de qua" - i principi del sistema di pubblicità degli atti, facendo leva sulla mancata menzione, nella nota di trascrizione dell'atto Casiello, della comunione legale e della moglie dell'acquirente. Nel presente giudizio non si fa, invero, questione di priorità di trascrizione o iscrizione e non vi sono problemi connessi alla circolazione dei beni, ai quali solo è finalizzato quel sistema. L'omessa trascrizione della comunione legale, pertanto, non è fatto che incide sulla validità ed efficacia dell'atto, propria del suo contenuto intrinseco, sicché i relativi diritti sono incodizionatamente azionabili nei confronti di chiunque li contesti, salvo l'ipotesi di conflitto tra più acquirenti dello stesso bene dal medesimo alienante (cfr. Cass. Sez. II 5/7/1999 6 n.6152). Nulla pure significa che autore materiale delle opere, che vuolsi abusive, sia stato il solo De OR, giacché il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di entrambi i coniugi comproprietari del bene interessato dai lavori (cfr. Cass. Sez. II 13/6/1997 n. 5335). Accogliendosi il 1 motivo del ricorso incidentale - che assorbe, in quanto preliminare al merito, quelli del ricorso principale e l'altro del ricorso incidentale - nei limiti della questione non ancora coperta da giudicato (sporti A e B), la impugnata sentenza va cassata in relazione alla censura accolta.
La causa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 383, ultimo comma, 354 c.p.c., data la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di ER NN, va rimessa, sul punto ancora controverso, al giudice di I grado, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE RIUNISCE I RICORSI ACCOGLIE per quanto di ragione il 1 motivo del ricorso incidentale.
DICHIARA assorbito il ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale. CASSA in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma il 29 settembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 20/3/1999.