Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/1999, n. 2610
CASS
Sentenza 20 marzo 1999

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La domanda di demolizione di corpi di fabbrica abusivamente costruiti su un immobile acquistato da coniugi in regime di comunione legale, deve esser proposta nei confronti di entrambi, litisconsorti necessarii, ancorché non risultino dalla nota trascritta nei registri immobiliari ne' detto regime, ne' l'esistenza del coniuge, non trattandosi di questione concernente la circolazione dei beni e l'anteriorità dei titoli, bensì di azione reale, che prescinde perciò dall'individuazione dell'autore materiale dei lamentati abusi edilizi. La eventuale violazione del contraddittorio è deducibile anche per la prima volta in sede di legittimità, se risultante dagli atti e non preclusa dal giudicato sulla questione.

Commentario1

  • 1Casa in comproprietà: nel processo vanno citati entrambi i coniugi?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 febbraio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/1999, n. 2610
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2610
Data del deposito : 20 marzo 1999

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