Sentenza 25 febbraio 2009
Massime • 1
Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la violenza cosiddetta impropria, che può essere esercitata anche su persona diversa dal pubblico ufficiale, purché comunque idonea ad impedire od ostacolare l'esplicazione della pubblica funzione. (Nella fattispecie le lesioni erano state procurate ad un agente che era intervenuto in aiuto di collega oltraggiato).
Commentario • 1
- 1. Il delitto di resistenza a un pubblico ufficiale c.d. “impropria”: profili ermeneutici e casi praticiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 febbraio 2016
Scopo del presente scritto è quello di trattare il delitto di resistenza a un pubblico ufficiale nei casi in cui l'autore di questo reato si opponga a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio mentre uno di questi compia un atto di ufficio o di servizio, usando la violenza c.d. “impropria”[1]. Per comprendere cosa debba intendersi per violenza impropria, può soccorre quell'orientamento nomofilattico che, in relazione al delitto di violenza privata, ha definito – una volta rilevato che l'«elemento della violenza nella fattispecie criminosa di violenza privata si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2009, n. 11559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11559 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 25/02/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 371
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 023954/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BO ED N. IL 23/03/1981;
avverso SENTENZA del 20/01/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 25-5-2005 il Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato PA RE colpevole del reato di cui all'art. 337 c.p. e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, lo ha condannato, con la diminuente per il rito, alla pena di mesi tre di reclusione, disponendo la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con sentenza del Tribunale di Napoli del 10-7- 2001. Con sentenza in data 25-11-2005 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della predetta sentenza, ha ridotto la pena inflitta all'imputato a mesi due e giorni venti di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Ricorre personalmente il PA, denunciando con un unico motivo l'erronea applicazione dell'art. 337 c.p., non avendo l'imputato esercitato alcuna violenza o minaccia nei confronti del militare CI al fine di impedire che questi compisse un atto del suo ufficio, ma essendosi il medesimo limitato a chiedere il suo intervento a fronte dell'azione posta in essere dai militari effettivamente operanti, nei cui confronti non veniva esercitata alcuna forma di opposizione.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Dalla ricostruzione fattuale della vicenda operata dalla Corte di Appello, insindacabile in sede di legittimità, risulta che la violenza esercitata dal PA nei confronti del carabiniere CI (strattonato e costretto, perciò, ad indietreggiare, e diviso con la forza dal prevenuto che lo aveva letteralmente investito, ad opera degli stessi colleghi che avevano fermato il PA e lo avevano accompagnato in caserma per completare gli accertamenti) si è inserita in un intero contesto di violenza messo in atto dall'imputato, mentre era in corso l'attività di accertamento dei carabinieri Andreozzi e Faticati nei suoi confronti, che venne, pertanto, impedita o, comunque, turbata;
violenza che è culminata nell'aggressione al CI, intervenuto per impedirne l'accesso in zone protette della caserma, nei pugni e nei calci alle sedie e al tavolo della sala di attesa e negli spintoni agli stessi carabinieri Andreozzi e Faticati per introdursi, contro un loro espresso divieto, all'interno degli uffici.
Pertanto, avendo accertato che l'imputato ha posto in essere atti violenti, diretti ad impedire o contrastare il compimento di un atto di ufficio dei pubblici ufficiali, del tutto legittimamente i giudici di merito hanno ravvisato nella condotta del PA gli estremi integrativi del reato di cui all'art. 337 c.p.. Non rileva, in contrario, il fatto che il carabiniere CI non fosse personalmente impegnato nell'attività di accertamento condotta dai suoi colleghi nei confronti del prevenuto. Come è stato precisato da questa Corte, infatti, ad integrare l'elemento materiale del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente la violenza cosiddetta impropria, che può essere esercitata anche su persona diversa dal pubblico ufficiale, purché comunque idonea ad impedire od ostacolare l'esplicazione della pubblica funzione, (nella specie, le lesioni erano state procurate ad un agente che era intervenuto in aiuto di un collega oltraggiato) (Cass. Sez. 6^, 1-7-1997 n. 9442). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2009