Sentenza 1 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di arresti domiciliari con la prescrizione dell'adozione del cosiddetto " braccialetto elettronico", l'eventuale indisponibilità dello strumento tecnico non comporta automaticamente l'applicazione della custodia cautelare in carcere, poiché tale circostanza non dipende da un comportamento addebitabile all'indagato.
Commentario • 1
- 1. Braccialetti elettronici non disponibili: carcere o domiciliari?Accesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 15 giugno 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2015, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2015 |
Testo completo
2 2 2 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA Aan +94 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 01/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - ORDINANZA Dott. SILVIO AMORESANO N. 2229/2015 Rel. Consigliere - Dott. ANGELO MATTEO SOCCI N. 45681/2015- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANTONELLA DI STASI - Consigliere - Dott. ES SCARCELLA - Consigliere - Dott. ENRICO MENGONI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CA ES N. IL 03/05/1986 avverso l'ordinanza n. 168/2015 TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI, del 16/10/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Rizo Angelillis: SOCCI;
"1 nammissibilità del ricorso". : Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale del riesame di Cagliari, il 16 ottobre 2015, respingeva l'appello ex art 310 cod. proc. pen. presentato contro l'ordinanza del 28 . settembre 2015 del Giudice delle indagini preliminari del tribunale di Cagliari che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere nei confronti di AL RE, imputato del reato di cui agli art 110 cod. pen., 73, commi 1, 1 bis e 3, e 80 del T. U. stup. e art 624 e 625 cod. pen., e, infine, art 2 e 7 della legge n. 895 del 1967; 2. AL RE propone ricorso ex art 311 cod. proc. pen., personalmente, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione od erronea applicazione degli art. 73, commi 1 e 1 bis e 3, comma2, T. U. stup., art 624 e 625, n. 2, cod. pen., e art 2 e 7 della legge n. 895 del 1967. Violazione ed erronea applicazione degli art 192 comma 2 e 273 del cod. proc. pen. Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il tribunale ha aderito totalmente alla ricostruzione del giudice delle indagini preliminari, ratificando una motivazione carente ed illogica, non idonea a giustificare la misura della custodia in carcere. Al ricorrente si riconosce un ruolo non meramente esecutivo nei fatti reato, mentre provata risulterebbe solo la sua presenza sul luogo relativamente ad un confezionamento di sostanza stupefacente per soli grammi 512; l'ingente quantità presente nella coltivazione (bunker sotterraneo di medie grandi dimensioni per la coltivazione, serra attrezzata, con stupefacente per dosi eccessive dalla perizia afferma il - provvedimento impugnato circe 600.00 dosi di fumo -) era sconosciuta al ricorrente che quindi non può rispondere dell'art. 80 T. U. stup. per mancanza del dolo;
la convinzione del ricorrente era quella della presenza esclusiva della droga che stava confezionando, soli 512 grammi. Sulle dichiarazioni del RA LO, del 29 marzo 2015, coimputato relative alla locazione del terreno, al ricorrente, dove è stata rinvenuta la coltivazione (posta in uno scavo di grandi dimensioni) osservava che LO RA oltre ad essere cugino di LL OV RA quarto imputato - è Huge Motor Socc 1 If anche il convivete della CI LA, formale proprietaria del terreno nel quale è stata realizzata la serra bunker. Pertanto le dichiarazioni del LO RA sono influenzate e condizionate da questi rapporti, non considerati dal tribunale di Cagliari. L'episodio in analisi costituisce un unicum della vita del ricorrente e questo non è stato adeguatamente valutato dal tribunale per l'insussistenza dei pericoli necessari per l'applicazione della custodia in carcere. Anche relativamente al furto di energia elettrica allaccio abusivo alla rete per - alimentare la serra non vi è idonea motivazione ma solo formule teoriche ed - aprioristiche;
responsabile del furto dovrebbe ritenersi il proprietario del terreno, o colui che di fatto lo gestisce, e quindi beneficia dell' energia sottratta;
il possesso dell'arma è stato riscontrato successivamente all'arresto in flagranza. 2. 2. Violazione e/o erronea applicazione degli art 274, 275 comma 3, 292 cod. proc. pen. Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione risultanti dal testo del provvedimento impugnato, art 606 lettera C ed E del cod. proc. pen. Le esigenze cautelari con la riforma della legge n. 47 del 2015 non possono più essere desunte dalla gravità del reato per il quale si procede;
la misura non deve avere una funzione retributiva rispetto alla gravità del reato, non si deve anticipare alla fase cautelare il momento sanzionatorio della pena;
il ruolo non principale ma meramente esecutivo del ricorrente, come ritenuto dalla stessa procura ed emerso dalle risultanze investigative, non può giustificare la massima misura;
nella comunicazione della notizia di reato del 6 febbraio 2015 (recepita dal pubblico ministero e dal Giudice per le indagini preliminari, ma ignorata dal tribunale del riesame) emerge che figura centrale e determinante è quella del RA (capo che ha commissionato i lavori per la serra bunker). Il ricorrente è incensurato e ha avuto da poco un figlio, con nucleo familiare stabile con la compagna NE DE, ha sempre lavorato onestamente e non ha frequentato ambienti criminali, e quindi non sussiste pericolo di recidiva;
la nascita del figlio, erroneamente è stata attribuita dall'organo giudicante ad altro imputato, ha comportato sentimenti positivi e di legalità; non sussistono quindi i requisiti dell'attualità e concretezza del pericolo di recidiva. Le misure cautelari sono improntate alla ricerca del minor sacrificio necessario a soddisfare le esigenze cautelari, secondo il modello di una pluralità graduata;
il giudice dovrebbe sceglier la misura meno afflittiva tra quelle idonee Адев нойло бога 4 2 a soddisfare le esigenze cautelari;
il ricorrente ha inoltre accettato la sottoposizione al braccialetto elettronico, che per la cassazione n. 53716 del 2014 è strumento idoneo a scongiurare eventuali contatti con terzi. La motivazione dell'ordinanza sul punto è illegittima, irrazionale e contraddittoria in violazione dell'art 275 comma 3 del cod. proc. pen. Ha chiesto quindi l'annullamento dell'ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il tribunale di Cagliari motiva la non idoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico (per altro non disponibile), sulla circostanza di possibili contatti con terzi poiché "né la detenzione sofferta, né le vicende familiari possono fornire sufficienti garanzie di capacità di autodisciplina a fronte di una scelta criminale, consapevole e tutt'altro che occasionale". Ritiene la Corte che tale motivazione non è esauriente per l'esclusione degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico. 3. 1. La riforma della legge n. 47 del 2015, riafferma la funzione di extrema ratio della custodia in carcere inserendo il comma 3 bis all'art 275 del cod. proc. pen.: "Nel disporre la custodia in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art 275 bis, comma 1."; si rafforza l'onere di motivazione già contenuto nell'art 292, comma 2, lettera C bis, del cod. proc. pen. (a pena di nullità rilevabile d'ufficio). L'onere specifico di motivazione, anche prima della riforma recente era stato chiaramente affermato dalla Corte di Cassazione: "In tema di misure cautelari, il Tribunale del riesame, nel valutare la inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto al pericolo di recidivanza deve adeguatamente motivare le ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere tutelate con l'impiego del cosiddetto "braccialetto elettronico" che consente di monitorare continuamente la presenza dell'indagato nel perimetro entro il quale gli è consentito di muoversi." (Sez. 2, n. 52747 del 09/12/2014 - dep. 19/12/2014, Schiavon, Rv. 261718). La prescrizione del braccialetto elettronico non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma la modalità di esecuzione degli arresti domiciliari, e per applicarla non vi è necessità di motivazione. Auch Meath to Sore." 3 Il Giudice del riesame (e quello che applica la misura) è obbligato a fornire adeguata ed esauriente motivazione sia sulla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati (art. 274, lettera C, del cod. proc. pen., senza possibilità di desumere il pericolo dalla sola gravità del reato in accertamento) e sia sull' inidoneità degli arresti domiciliari, o di altre misure anche applicate cumulativamente art 275, comma 3 del cod. proc. pen. -. Il braccialetto - elettronico (modalità di esecuzione degli arresti domiciliari) controlla costantemente il sottoposto ed evita l' "evasione" dal perimetro di pertinenza, con controllo costante ed efficace. Lo stesso potrebbe rivelarsi inutile solo se fosse accertata, e adeguatamente motivata, la concreta ed attuale possibilità di reiterazione dei reati anche dal, e nel, domicilio. Questa analisi manca nella motivazione del provvedimento impugnato, e conseguentemente sul punto l'ordinanza deve annullarsi limitatamente all'adeguatezza della misura con rinvio al Tribunale di Cagliari. 3. 2. Infine su questo punto deve anche osservarsi che la indisponibilità del braccialetto (alla quale il Tribunale pure si rimette) non può comportare l'esclusione dei domiciliari ("La scelta della misura cautelare da applicare deve essere effettuata tra una di quelle tipiche e, qualora le modalità di esecuzione assumano un valore rilevante, l'accertamento della adeguatezza ed efficienza dei supporti tecnici di cui il giudice intende avvalersi (nella specie, braccialetto elettronico), deve essere effettuato preventivamente, senza che la funzionalità dei dispositivi tecnici possa condizionare l'effettività della misura prescelta. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice di merito che aveva subordinato l'applicazione degli arresti domiciliari alla inesistenza di inconvenienti tecnici per l'installazione e il funzionamento del c.d. braccialetto elettronico)" (Sez. 2, n. 50400 del 23/09/2014 - dep. 02/12/2014, Di Francesco ed altro, Rv. 261439); "La previsione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., che consente al giudice di prescrivere, con gli arresti domiciliari, l'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico", non ha introdotto una nuova misura coercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale, sicché, nei reati con presunzione relativa di idoneità della custodia cautelare in carcere, la disponibilità ad indossare il predetto dispositivo presuppone che la presunzione sia già vinta, ossia che giudice, valutando gli elementi specifici del singolo caso, ritenga che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure diverse dalla detenzione carceraria" (Sez. 3, n. 7421 del 03/12/2014 - dep. 19/02/2015, F, Rv. 262418) vedi anche Cassazione, sez. 4, n. 35571 del 2015, non massimata;
in senso difforme vedi Cassazione Sez. 2, n. 28115 del 19/06/2015 - dep. 02/07/2015, Candolfi, Rv. 264230). A 4Augub o. Sore: Infatti l'art 275 bis del cod. proc. pen. prevede l'applicazione della custodia cautelare espressamente ed esclusivamente nell'ipotesi di rifiuto (mancanza di consenso) del braccialetto elettronico. Il consenso al braccialetto si esprime normalmente al momento dell'esecuzione dell'ordinanza che lo impone (vedi art 275 bis, comma 2, del cod. proc. pen.). Nulla dice la norma sull'applicazione della custodia in carcere per l'assenza di disponibilità del braccialetto, o di altri problemi tecnici. L'indisponibilità non può certamente addebitarsi (come conseguenza negativa che determina il carcere in luogo degli arresti domiciliari) al detenuto. Anzi il consenso anticipato significa che il soggetto vuole sottoporsi al controllo (alla modalità esecutiva dei domiciliari). Conseguentemente prima si deve decidere se sussistono i presupposti degli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere, e solo se si negasse il in sede esecutiva si potrà disporre la custodia in carcere;
ma lo consenso- stesso non può disporsi, analogicamente, per la indisponibilità dello strumento tecnico. Indisponibilità che non può addebitarsi certamente al detenuto. Deve affermarsi sul punto il seguente principio di diritto: "L'indisponibilità del braccialetto elettronico non comporta automaticamente l'applicazione della custodia cautelare in carcere, come previsto invece dall'art 275 bis, comma 1, cod. proc. pen. per la negazione del consenso, perché è preliminare la valutazione dell'idoneità dei domiciliari alla tutela delle esigenze cautelari, e il braccialetto elettronico è solo una misura esecutiva dei domiciliari, che agevola il controllo. L' eventuale indisponibilità del braccialetto non può comportare conseguenze negative sull'arrestato poiché non dipende da un suo comportamento".
4. Gli altri motivi di ricorso sono infondati e devono rigettarsi. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico dell'arrestato; del resto la considerevole grandezza della serra sotterranea (enorme, circa 180 mq, con idonei strumenti industriali per gestirla, impianto di illuminazione e di climatizzazione ecc., e scavi considerevoli per realizzarla) e la presenza del RE AL intento a confezionare dosi di stupefacente, rendono inverosimile la ritenuta non conoscenza della serra (mancanza di dolo per l'aggravante dell'art. 80 del T. U. stup.). Il RE è inoltre titolare del contratto di affitto, come evidenziato dal Tribunale di Cagliari nell'ordinanza, ed egli era in possesso di arma (irrilevante e non determinante risulta la circostanza della scoperta successiva solo dopo l'arresto). La titolarità del contratto di affitto e la conduzione del terreno evidenziano anche i gravi indizi, come adeguatamente ed esaurientemente motivato nell'ordinanza impugnata, sul furto di energia elettrica per il funzionamento della serra. 5 Ang Mart-Sa
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'adeguatezza della misura, con rinvio al tribunale di Cagliari. Rigetta nel resto il ricorso. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto Penitenziario competente, a norma dell'art. 94 comma 1 ter Disp. Att. c.p.p. Così deciso il 1/12/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Silvio Amoresano Angelo Matteo SOCCI АФульман» буде DEPOSITATA IN C it 20 GEN 39 ANCELLIBRE Luana Adriani 6