Sentenza 4 marzo 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta formulata dalla parte, secondo lo schema procedimentale previsto dagli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., l'esigenza di specificità del discorso giustificativo della ragione di impugnazione deve ritenersi più pregnante rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta dell'impugnante deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte; e ciò anche a scongiurare il pericolo di scarsa serietà e correttezza nella gestione del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/1999, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Camera di consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 4.3.1999
1. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N. 1819
3. " Stefano CAMPO " REGISTRO GENERALE
4. " Emilio GIRONI " N. 42387/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IM ER, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, in data 10.4.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G.
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con la sentenza di cui in epigrafe - resa ai sensi dell'art.444 c.p.p. - il Tribunale applicava all'Imparato la pena di un anno di reclusione e L.
6.000.000 di multa in relazione al reato previsto dall'art.3 c.8 legge n.39/1990. Avverso tale ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, l'Imparato, lamentando la mancata applicazione dell'art.129 c.2 c.p.p., giustificata dalla carenza di elementi di responsabilità e dalla inutilizzabilità di prove a carico.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Come anche recentemente ribadito da questa Corte, al suo massimo livello esegetico, nell'ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta formulata dalla parte, secondo lo schema procedimentale previsto dagli artt.444 e segg. c.p.p. l'esigenza di specificità del discorso giustificativo della ragione di impugnazione deve ritenersi più pregnante rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio dato che la censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta dell'impugnante deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte;
e ciò anche, per scongiurare il pericolo di scarsa serietà e correttezza nella gestione del processo (cfr. Sez.Un.3.11.1998,Verga). La sentenza gravata di ricorso non offre il fianco a censure così generiche come quelle sopra esposte e, d'altra parte, adeguatamente motiva in ordine alla inapplicabilità dell'art.129 c.2 c.p.p., a seguito di una insindacabile valutazione della condotta tenuta dall'Imparato.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso, seguono le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di L.
2.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 1999