Sentenza 9 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di misure cautelari, il Tribunale del riesame, nel valutare la inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto al pericolo di recidivanza deve adeguatamente motivare le ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere tutelate con l'impiego del cosiddetto "braccialetto elettronico" che consente di monitorare continuamente la presenza dell'indagato nel perimetro entro il quale gli è consentito di muoversi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2014, n. 52747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52747 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 09/12/2014
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 2385
Dott. ALMA Marco Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 38321/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI IK IO, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza n. 476/14 in data 4/4/2014 del Tribunale di Torino in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. STABILE Carmine, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4/4/2014, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Torino ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città in data 25/3/2014 con la quale è stata applicata nei confronti di HI IK IO la misura cautelare personale della custodia in carcere per un tentativo di rapina aggravata consumata a Torino il 22/3/2014 e per altre tre rapine aggravate consumate sempre in Torino il 25/1/2014, il 6/3/2014 ed il 19/3/2014.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza l'indagato personalmente, deducendo con un unico motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in quanto l'applicazione della misura della custodia in carcere non appare proporzionata rispetto alla esigenza cautelare da fronteggiare sussistendo in concreto le condizioni per applicare misure meno afflittive (arresti domiciliari) e tali da adeguatamente scongiurare ogni pericolo di recidivanza anche in relazione agli specifici parametri di pericolosità e personalità per come previsti ai sensi dell'art. 275 c.p.p., lett. c). Evidenzia al riguardo il ricorrente di avere ammesso ogni addebito in relazione ai fatti per i quali è stato applicato il provvedimento restrittivo e di avere anche spontaneamente confessato altre sei rapine indicando i nomi dei complici ed i contributi di ciascuno di essi nella consumazione dei delitti.
Aggiunge il ricorrente che non corrisponde al vero quanto affermato dal Tribunale del riesame che egli abbia sottovalutato la gravità dei fatti che stava commettendo, che si trovava in stato di indigenza, che avrebbe utilizzato i proventi delle rapine per l'effettuazione di spese voluttuarie.
In ogni caso il Tribunale del riesame avrebbe omesso in concreto di motivare sulle ragioni per le quali non siano concedibili ad esso ricorrente gli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale del riesame di Torino non risulta avere adeguatamente considerato la possibilità di concedere all'indagato la misura degli arresti domiciliari in virtù della "novità" normativa dell'applicazione del cd. "braccialetto elettronico" introdotta dall'art. 275-bis cod. proc. pen., novità che consente una nuova valutazione sull'adeguatezza della suddetta misura rispetto al pericolo di recidiva in relazione ai pur gravi reati per i quali il ricorrente è indagato. Sul punto, in conformità ad un recentissimo orientamento giurisprudenziale di questa Sezione (cfr. sent. 26/11/2014 nel proc. R.G. 36711/14 c/LIBRIZZI ed altro), è da ritenersi che a fronte di una laconica ed apodittica motivazione sull'elevato rischio di recidivanza, il Tribunale non ha spiegato le ragioni per le quali il suddetto pericolo deve ritenersi sussistente pur con il "braccialetto elettronico" che consente di monitorare continuamente la presenza dell'indagato nel perimetro entro il quale gli è consentito di muoversi.
L'ordinanza, pertanto, sul punto va annullata e gli atti rimessi al Tribunale di Torino per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014