Sentenza 19 giugno 2015
Massime • 1
In tema di arresti domiciliari con la prescrizione dell'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico", qualora il giudice - ritenendo che tale strumento di controllo sia nel caso concreto una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari necessaria ed idonea per fronteggiare le esigenze cautelari - non accolga un'istanza di sostituzione della custodia in carcere, a causa della indisponibilità di "braccialetti" da parte della P.G., non sussiste alcun "vulnus" ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost., perché la impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende pur sempre dalla intensità delle esigenze cautelari e, pertanto, è ascrivibile alla persona dell'indagato. (Conf. Sez. 1, n. 520 del 2015, non massimata).
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Esercitare liberamente il proprio ingegno, ecco la vera felicità. Aristotele, La politica Premessa Questo scritto analizza gli attuali orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità nel settore penale. Ci interessavano le opinioni di dettaglio ma ancor più la visione generale di cui sono espressione, insomma il modo in cui gli artefici del cosiddetto diritto vivente guardano alle norme ed alla società per la quale sono state concepite. Il nostro scopo finale era di comprendere in che modo i giudici cui spetta l'ultima parola sui processi considerano il proprio ruolo e qual è la parte che si assegnano nel sempre più complesso e movimentato equilibrio tra i poteri …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/2015, n. 28115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28115 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2015 |
Testo completo
28 1 1 5 / 1 5 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da Sent. n. sez. 1303 Presidente dott. MA Gentile CCPU 19/6/2015 dott. EN Gallo Relatore dott. Marco Maria Alma dott. Sergio Beltrani R.G.N. 12887/2015 dott. Fabrizio Di Marzio ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da NAPOLI il 10.2.1983 ND LV, nata in [...] il [...] avverso la ordinanza 12/1/2015 del Tribunale per il riesame di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EN Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Piero Gaeta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 18/2/2015, Il Tribunale per il riesame di Bologna, respingeva l'appello proposto nell'interesse di ND LV, avverso l'ordinanza del Gip di Rimini, emessa in data 16/1/2015, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con le modalità di cui all'art. 275 bis cod. pen., osservando che l'indisponibilità del c.d. "braccialetto elettronico" nella zona di Napoli impediva la sostituzione della 1 misura di massimo rigore. 1 где 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 275 bis cod. proc. pen. e vizio della motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. In punto di diritto questa Corte, con valutazione condivisa da questo collegio, ha già chiarito che: in tema di misure cautelari personali, la previsione di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen., introdotta dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 16, conv. dalla L. 19 gennaio 2001, n.
4 - stabilendo che il giudice nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare possa prescrivere, in considerazione della natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, l'adozione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo - non introduce una misura coercitiva ulteriore, rispetto a quelle elencate negli artt. 281 ss. cod. proc. pen., ma unicamente una condizione sospensiva della custodia in carcere, la cui applicazione viene disposta dal giudice contestualmente agli arresti domiciliari e subordinatamente al consenso dell'indagato all'adozione dello strumento elettronico. Ne deriva che il suddetto braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene necessario, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione ma ai fini del giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni. (Cass. N. 47413/2003 rv 227582; Cass. n. 40680 del 2012 rv 253716).
3. Nel caso in esame il Tribunale per il riesame ha specificamente motivato sulla non adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, in presenza dell'impossibilità di applicare all'interessato il c.d. "braccialetto elettronico", osservando che: il ND è soggetto connotato da una spiccatissima propensione al crimine e alla violenza, univocamente dimostrate: } • dalle caratteristiche oggettive della vicenda per la quale si procede, 2 Адам sostanziatasi in una rapina pluriaggravata commessa da più persone riunite, in trasferta, con modalità professionali ed organizzate;
dalla personalità estremamente proclive al crimine del prevenuto, il quale • ha dimostrato di essere connotato da un'indole prevaricatrice, aggressiva e incline alla violenza (gli autori della rapina hanno provocato lesioni, anche se lievi, alla vittima); dalle molteplici condanne riportate, nonostante la giovane età (..)>>. Stante questa situazione, come definita dai giudici del merito, di 4. particolare pericolosità sociale del prevenuto, nessuna censura può essere mossa al provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L'impossibilità di effettuare il controllo elettronico a distanza per carenza degli strumenti tecnici, costituisce una circostanza di fatto che, seppure non ascrivibile all'indagato, deve essere valutata ai fini del giudizio di adeguatezza della misura degli arresti domiciliari.
5. Può quindi essere affermato il seguente principio di diritto: qualora il giudice reputi che il c.d. "braccialetto elettronico" sia una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari necessaria ai fini della concedibilità della misura e, tuttavia, tale misura non possa essere concessa per la concreta mancanza di tale strumento di controllo da parte della PG o dell'Amministrazione penitenziaria, non sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e 13 della Costituzione, né alcuna violazione dei diritti della difesa, perchè l'impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende pur sempre dall'intensità delle esigenze cautelari e pertanto è ascrivibile alla persona dell'indagato>>.
6. Di conseguenza il ricorso deve essere respinto, con la condanna del ND al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione 7. in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1 - ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria di provvedere a norma dell'art. 94 Disp. Att. Cod. proc. pen. Così deciso, il 19 giugno 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr.Ir. MA Gentile) (dr. EN Gallo)NG Gull MA GE DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 2 LUG 2015) IL MA DI C A IL CANCELLIERE E R P U Claudia Pianelli E T R O N E Z I O C * 4