Sentenza 19 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi dell'art. 4 d.p.r. n. 547 del 1955, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/1998, n. 3948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3948 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. EP Viola Presidente del 19/2/1998
1. Dott. Paolo Fattori Consigliere SENTENZA
2. " Mauro D. Losapio " N. 454
3. " Matteo Iacubino " REGISTRO GENERALE
4. " AR TI " N. 26752/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LU SS, nato a [...] il [...] avverso la sentenza 30/1/1997 (n.489) della Corte di Appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Fattori Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Fulvio Uccello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Aldo Bissi, che ha invece concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LU ES è stato chiamato a rispondere di questo reato:
- articoli 590, commi 1^ e 3^, e 583, comma 1^, nn. 1 e 2, c.p., in relaz. all'art. 68 D.P.R. 164/1956, per avere cagionato nella qualità di responsabile del cantiere sito in via Cagnola 9, e in particolare quale responsabile delle opere eseguite all'interno dell'unità abitativa di proprietà di AG Santos, a AN EP lesioni personali dalle quali derivava una malattia guarita in tempo superiore a quaranta gg., con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per eguale periodo di tempo, consistite in ferita lacero-contusa del cranio e frattura bifocale scomposta femore sin., dalle quali derivava indebolimento permanente dell'organo della deambulazione, per colpa, consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e inosservanza della normativa di prevenzione degli infortuni e in particolare dell'art. 68 del D.P.R. 164/1956, per avere consentito e comunque non impedito che l'apertura praticata nel pavimento della mansarda di proprietà dello AG non fosse (stata) coperta con tavolato solidamente fissato e con resistenza adeguata a sostenere il peso di una persona (in conseguenza di tale omissione il Giarmanà, che aveva avuto l'incarico di procedere alla piastrellatura della mansarda, precipitava nel piano sottostante a causa del cedimento di un pannello di carton gesso che copriva l'apertura di una botola, riportando le lesioni di cui sopra); in Milano, il 27.10.1990.
Il OR di quella città, con sentenza, del 12.4.1996, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato a lui ascritto, e, concesse le -attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestati, lo ha condannato, con i benefici di legge, alla pena di due mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.
Su appello del ES, la Corte di Milano, con la sentenza n. 499 del 30.1.1997, ha confermato la decisione di primo grado, pur disponendo in trasmissione di copia degli atti alla Procura della Repubblica presso la Pretura per quanto di competenza in ordine alla posizione di SO PI (per costui, vedi appresso). Le modalità dell'incidente che ha dato origine al processo risultano dal capo d'imputazione sopra riportato.
La sentenza d'appello, dopo aver rammentato che il primo giudice ha ritenuto provata la violazione dell'art. 68 del D.P.R. n. 164 del 1956 e provata altresì la riconducibilità di tale violazione all'imputato, o, in relazione alle funzioni di capo cantiere, da quello, pur se solo di fatto, esercitate, osserva:
Rilevanza determinante assumono l'accertamento della chiusura o meno del cantiere all'epoca dell'infortunio e l'individuazione del responsabile effettivo del cantiere in via Cagnola, all'epoca dell'infortunio subito da AN EP.
Per quanto attiene al primo punto risulta accertato che, all'epoca dell'infortunio, il ES era il responsabile della ditta EL che eseguiva i lavori di finitura nelle parti comuni dello stabile in via Cagnola e che tali lavori erano ancora in corso (lo stesso imputato, in sede di confronto, ha precisato:" facevamo ormai opera di finitura. . . ", "stavamo facendo le fognatura. . . ", (frasi) che confermano quanto riferito da AN IL, secondo il quale i lavori non erano stati ultimati).
È stato anche accertato che i lavori affidati ai AN, nell'appartamento dello AG, erano stati da questo commissionati al CENTRO SERVIZI LARIO, di cui era responsabile il SO;
che la botola era stata realizzata dall'EURIDIL, ma era stata vista dal ES, il quale ha dichiarato di aver visionato l'appartamento dello AG e di aver certamente visto il vano aperto nello stesso. Pure accertata la circostanza secondo la quale l'appartamento dello AG era aperto: il teste La Scala ha riferito che l'appartamento dello AG era aperto, perché lo stesso aveva rimosso la porta per sostituirla. . .
Quanto al secondo punto, pur prendendo atto che le risultanze istruttorie inducono ad escludere che, al tempo dell'infortunio, vi fosse una formale attribuzione della qualità di responsabile del cantiere ancora in opera, occorre esaminare se le acquisizioni processuali consentano di individuare un responsabile di fatto e se tale fosse il ES.
Ora, considerato che i lavori nelle parti comuni non erano stati ultimati, nel momento in cui l'EURIDIL cessò l'attività subappaltata dall'immobiliare BELLUNO e che a tale ditta è subentrata la EL, per conto della quale il ES non rivestiva soltanto la qualità di amministratore unico, ma era presente in cantiere, come si desume dalle stesse dichiarazioni dell'imputato (oltre a quelle sopra riportate, si richiamano le dichiarazioni rese sempre in sede di confronto: "Probabilmente per la parte sotto se posso aver avuto dei rapporti li ho avuti nel senso .... siccome io ero lì, giravo anche, non è che stavo solo a guardare quello che stavamo facendo giù, magari posso avergli dato ...."- al SO -"... dei consigli ...") e, poiché sicuramente il ES non svolgeva mansioni esecutive dei lavori, la sua presenza si spiega soltanto qualora gli si attribuiscano le funzioni di direzioni e controllo dei lavori nelle parti comuni, funzioni che caratterizzano il ruolo del responsabile del cantiere, in concreto. L'esistenza di materiale, come sabbia e cemento, nel cantiere, ammessa indirettamente dallo stesso imputato, doveva sicuramente comportare il possesso di chiavi o altri sistemi che precludessero l'accesso dei non addetti ai lavori, circostanza che spiega quanto riferito conformemente dal SO e da AN IL, relativamente alla telefonata al ES per chiedergli se potesse assicurare l'assistenza il sabato in cui dovevano lavorare i AN, con la risposta positiva del ES.
La concordanza delle dichiarazioni anzidette appare sufficiente ad escludere dubbi sulla loro attendibilità, nonostante il possibile interesse del SO e la non precisa testimonianza del AN S. per quanto concerne le altre circostanze riferite (il SO in sede di confronto, ha riferito "qualche giorno prima poi ho chiamato per telefono il AN e gli ho detto sabato mattina puoi andare perché ti viene aperto il cantiere e c'è ES LU"). Il teste AN S., peraltro, non è portatore di un interesse atto ad inficiare la sua deposizione, anche perché l'azione civile del fratello infortunato è stata esperita nei confronti dello AG. Le considerazioni che precedono consentono di confermare il giudizio del OR, anche alla luce dell'indirizzo della S.C., secondo il quale l'ambiente di lavoro deve essere reso sicuro in tutti i luoghi nei quali chi è chiamato ad operare possa comunque accedere, per qualsiasi motivo .....
Il ES ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello e i motivi dell'impugnazione deducono:
1) Manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo del travisamento dei fatti: si fa rilevare che il travisamento consiste in ciò, che, vuoi nella sentenza di primo che in quella di secondo grado, è stato affermato che il ES fu responsabile del cantiere fino al giugno del 1990, mentre lo fu solo fino al 15 aprile 1988,. rientrando in cantiere, quale titolare della EL, cui era stato affidato l'incarico di completare le parti comuni, nel luglio 1990. 2) Mancanza di motivazione su un punto decisivo: ci si duole qui del fatto che la Corte di merito non abbia esaminata la questione dell'effettiva durata dell'incarico ricoperto dall'imputato. 3) Carenza o insufficienza o illogicità della motivazione in ordine alla valutazione circa l'attendibilità dei testimoni: la censura è basata sulla circostanza che - così si assume - la sentenza di secondo grado ha ignorato le molteplici contestazioni relative alla credibilità dei testimoni mosse con i motivi di gravame ed ha inoltre affermato che S. AN non ha interesse a mentire perché l'azione civile è stata esercitata, dal fratello infortunato, nei confronti dello AG, mentre poi EP AN si è costituito parte civile in questo processo.
4) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale;
difetto di motivazione: ci si duole qui della circostanza che la Corte di merito non abbia motivato sul punto se nell'appartamento dello AG fosse stato costituito un sub-cantiere, ne' comunque in base a quali elementi abbia ritenuto l'odierno ricorrente responsabile del sub-cantiere AG;
a tutto concedere -viene fatto rilevare- poiché l'effettivo appaltatore delle opere, commissionate da quest'ultimo e in relazione alle quali si verificò l'infortunio, era il SO, responsabile esclusivo dell'infortunio stesso dovrebbe essere riconosciuto costui.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita di essere accolto, e ciò per le considerazioni qui di seguito svolte.
Per quanto riguarda, anzi tutto, i due primi motivi, a parte che l'impugnante dovrebbe decidersi se si verta in terna di travisamento del fatto, o di mancanza di motivazione su un punto decisivo, ed a parte ogni osservazione in ordine ai ben limitati poteri del giudice di legittimità (obbligato ad attenersi alla motivazione del provvedimento impugnato: art. 606 lett. e c.p.p.) per quel che concerne il particolare tipo di vizio motivazionale denunciato, è necessario e sufficiente rilevare che la sentenza d'appello, nell'indicare le varie società che ebbero ad operare nel cantiere di via Cagnola 9, si limita a riportare quel che il OR (v. pag. 5 della sentenza di questo) ha ritenuto provato in argomento;
che il primo giudice non ha ignorato il periodo di subappalto della EUREDIL. con affidamento della responsabilità del cantiere a tal Vommaro;
che -infine e soprattutto- poco importa se il ES sia stato formalmente responsabile del cantiere fino al giugno del 1990 o sino all'aprile del 1988, visto che da ciò nessuna conseguenza pratica è stata fatta discendere (è pacifico che, nell'ottobre del 1990, ossia al tempo dell'infortunio di cui si discute, non vi era ufficialmente un capo cantiere e il punto che le sentenze han ritenuto di dover affrontare e risolvere è solo se l'odierno ricorrente rivestisse de facto tale qualifica).
Ciò posto, e prima di proseguire il discorso, è il caso di precisare che la motivazione più succinta, della sentenza della Corte d'Appello può e deve essere integrata da quella, più diffusa, della decisione del OR, essendo le due sentenze omogenee negli accertamenti e nei criteri di valutazione del materiale di prova. Così stando le cose, si deve osservare che:
1) Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito, per adempiere compiutamente l'obbligo della motivazione, non è tenuto a prendere specificamente in esame tutte le risultanze probatorie e tutte le considerazioni (salvo naturalmente quelle di carattere decisivo) indicate o svolte dalla difesa, essendo invece sufficiente che valuti le risultanze e le considerazioni predette nel loro insieme ed esponga, in modo esauriente e non illogico, le ragioni del proprio convincimento, dovendosi così ritenere implicitamente disattesi quegli elementi probatori e quei rilievi difensivi che, pur non essendo stati espressamente valutati, siano incompatibili con la soluzione adottata. Ed allora, per quanto riguarda il problema della credibilità dei testi su cui i giudici han basato il proprio convincimento, basterà osservare che le due sentenze (anche ammettendo che quella d'appello possa aver errato -ma non si tratterebbe certo di errore decisivo- nell'asserire che S. AN - che non è comunque la parte lesa- non ha interesse nella vicenda) hanno formulato, in senso affermativo, un giudizio di fatto che sicuramente non può essere tacciato di illogicità (basandosi esso sul numero dei testi che hanno offerto quella versione cui si presta fede, sulla sostanziale concordanza delle loro deposizioni e sulla costanza con la quale le medesime sono state mantenute ferme, sul riscontro rappresentato da alcune parziali ammissioni dello stesso ES -che per es. ha riconosciuto di essere stato lui a consegnare ai AN l'assegno relativo al pagamento dei lavori effettuati nell'appartamento dello AG: pag. 9 della prima sentenza- ) e che non può dunque essere oggetto di censura in questa sede. 2) I giudici si sono ispirati a principi spesso affermati dalla giurisprudenza della C.S. e che qui non possono che essere ribaditi, e in particolare a quello secondo cui chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 547 del 1955, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo. Si è trattato, in una parola -v. sopra- , di stabilire se, quanto meno de facto, l'odierno ricorrente avesse assunto la funzione di responsabile dei lavori svolti nel l'appartamento dello AG, e alla conclusione positiva le sentenze sono pervenute in maniera non certo irragionevole, e perciò -di nuovo- con una valutazione non censurabile nell'odierna sede di legittimità. percorrendo questa via:
a) muovendo inizialmente dalla considerazione che nel cantiere di -via Cagnola i lavori nelle parti comuni (opere di finitura, approntamento delle fognature) proseguivano ed erano affidati (v. sopra) alla direzione e al controllo del ES (circostanze non essenziali o sufficienti a dimostrare. di per sè sole, che costui dirigesse anche gli autonomi lavori nell'appartamento dello AG, ma idonee a rendere naturale e credibile che così in realtà avvenisse);
b) ricavando dalle testimonianze delle quali si è detto (su ciò, si veda in particolare la prima sentenza, pagg. 7 e segg.) elementi validi per dimostrare che, per l'appunto, l'odierno ricorrente si occupava, con le funzioni anzi dette, pure dei lavori che si svolgevano nell'appartamento (e così la circostanza che questo fu previamente ispezionato, dai AN, insieme col SO e con il ES il quale fece trovare sul posto il materiale e la manovalanza;
il fatto che il SO ebbe ad indicare. ai AN, il ES come capo cantiere e come colui cui si sarebbero dovuti rivolgere in caso di problemi, così come avevano fatto in precedenza per i lavori eseguiti in precedenza in altri appartamenti;
i concreti interventi del ES nell'appartamento AG;
ecc.). L'eventuale, e anzi probabile, responsabilità del SO (nei cui confronti, a quel che pare, l'azione penale è stata promossa con ritardo) non può dunque valere ad escludere quella del ES. In definitiva: l'impugnazione deve essere respinta, con le conseguenze di legge per quel che riguarda le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 1998