Sentenza 23 settembre 2014
Massime • 1
La scelta della misura cautelare da applicare deve essere effettuata tra una di quelle tipiche e, qualora le modalità di esecuzione assumano un valore rilevante, l'accertamento della adeguatezza ed efficienza dei supporti tecnici di cui il giudice intende avvalersi (nella specie, braccialetto elettronico), deve essere effettuato preventivamente, senza che la funzionalità dei dispositivi tecnici possa condizionare l'effettività della misura prescelta. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice di merito che aveva subordinato l'applicazione degli arresti domiciliari alla inesistenza di inconvenienti tecnici per l'installazione e il funzionamento del c.d. braccialetto elettronico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2014, n. 50400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50400 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 23/09/2014
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI M.B. - rel. Consigliere - N. 1786
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 19986/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di AN AS, nato il [...];
TT DR nato il [...];
avverso l'ordinanza del 19.3.014 del Tribunale del riesame di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato Di AN, l'avv. Tripodi Mario Giuseppe, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Roma, accogliendo l'appello del P.M. avverso l'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Viterbo, in data 07.02.2014, disponeva l'applicazione della misura della custodia in carcere, per TT DR e Di AN AS ritenendo configurabili gli elementi del reato di tentata rapina aggravata in danno del supermercato PAM di via Villa di Faonte, commesso in Roma 5.2.2014. L'avvocato Giuseppe Mario Tripodi, in difesa di Di AN AS, e TT DR, personalmente, con separati ricorsi aventi i medesimi contenuti, impugnano il provvedimento chiedendone l'annullamento.
1.1 Deducono a motivo che nel valutare la sussistenza del tentativo di rapina, il Tribunale non si è adeguato alla più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale occorre, per aversi l'univocità degli atti del tentativo, che gli atti posti in essere corrispondano in qualche misura, all'esecuzione dello schema legale del reato.
1.2 Con il secondo motivo entrambi i ricorrenti lamentano l'illegittimità dell'imposizione del braccialetto elettronico, che non è giustificata da alcuna specifica esigenza special-preventiva, e, criticando anche la disposizione del ripristino della custodia in carcere in caso di inadeguatezza del dispositivo di sorveglianza, affermano che tale decisione è contraria ai principi ispiratori delle specifiche misure.
1.3 De AN lamenta anche che gli sia stata applicata la medesima misura custodiale del TT, che è più pericoloso, essendo gravato da molteplici precedenti penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
2.1 Il Tribunale, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che questo collegio condivide, ha ritenuto che anche gli atti meramente preparatori possono assurgere ad elementi che qualificano il tentativo ogniqualvolta, tenuto conto delle circostanze spazio temporali in cui si palesano, con un giudizio ex ante facciano fondatamente ritenere che il soggetto commetterà il reato salvo eventi imprevedibili ed indipendenti dalla volontà dell'agente. Il provvedimento del Tribunale, anche per i richiami alla giurisprudenza di legittimità è congruamente motivato e fornisce un esaustivo riscontro alle censure mosse dalla difesa.
2.2 I giudici del Tribunale hanno correttamente affermato che la teoria prospettata dal ricorrente non trova affatto rispondenza nella prevalente e più convincente giurisprudenza di legittimità che non ritiene giustificato lasciare impuniti atti preparatori che per il contesto in cui si sviluppano, sulla base di un giudizio ex ante e indipendentemente dai fattori esterni che determinano il fallimento del progetto, hanno le caratteristiche dell'univocità propria del tentativo. È già stato affermato che: "integra il tentativo di rapina anche il mero possesso di armi, pur se di fatto non utilizzate, in quanto l'univocità della condotta va apprezzata, senza tenere conto della distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi, nelle sue caratteristiche aggettive, così da verificare se sia tale da rivelare le finalità attraverso l'apprezzamento, secondo le regole di comune esperienza, della natura e dell'essenza degli atti compiuti e del contesto in cui si inseriscono" Sentenza n. 40702 del 2009 rv 245123. 2.3 Deve essere accolto, nei limiti più avanti indicatici secondo motivo.
2.4 Rileva innanzitutto che questa Corte, con valutazione condivisa da questo collegio, ha già chiarito che: "In tema di misure cautelari personali, la previsione di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen., introdotta dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 16, conv.
dalla L. 19 gennaio 2001, n.
4 - stabilendo che il giudice nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare possa prescrivere, in considerazione della natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, l'adozione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo - non introduce una misura coercitiva ulteriore, rispetto a quelle elencate negli artt. 281 ss. cod. proc. pen., ma unicamente una condizione sospensiva della custodia in carcere, la cui applicazione viene disposta dal giudice contestualmente agli arresti domiciliari e subordinatamente al consenso dell'indagato all'adozione dello strumento elettronico. Ne deriva che il suddetto braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene necessario, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione ma ai fini del giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni". (Cass. N. 47413/2003 rv 227582;
Cass. n. 40680 del 2012 rv 253716).
2.5 La natura, meramente modale, del congegno elettronico, tuttavia, fa si che non possa essere subordinata alla efficienza di tale congegno la misura custodiale che il giudice ha ritenuto doversi applicare, in ragione della valutazione di merito sulla pericolosità dell'indagato.
2.6 Negli stessi termini va valutata l'adeguatezza del domicilio prescelto per la misura degli arresti domiciliari. L'idoneità del congegno elettronico e l'adeguatezza del domicilio sono accertamenti di fatto che debbono precedere, e comunque, per la loro natura servente non possono condizionare l'effettività della misura prescelta: la scelta della misura pertanto deve essere indirizzata, senza subordinate, ad uno delle figure tipiche di misura e, ove le modalità assumano nel giudizio, valore rilevante, l'adeguatezza ed l'efficienza dei supporti tecnici deve essere oggetto di un accertamento preventivo.
2.7 Ne consegue l'annullamento, per entrambi i ricorrenti, del provvedimento sul punto con rinvio al Tribunale di Roma per nuova delibazione, che tenga conto del principio su enunciato.
2.8 Il motivo del ricorso Di AN relativo al diverso grado di pericolosità è inammissibile perché, oltre ad essere generico, verte sul merito della decisione ed è pertanto inammissibile nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nella parte in cui, senza preventivo accertamento, condiziona l'applicazione degli arresti domiciliari alla idoneità dei domicili indicati o alla inesistenza di problematiche tecniche per l'istallazione o per il corretto funzionamento dello strumento elettronico di sorveglianza, con rinvio al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2014