Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2003, n. 5194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5194 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
ENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 с.с. 66288 N. 131 TAB. ALL. & N. MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Composta dagli Ill.mi Si05-194 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Dott. Enrico R.G.N. 19509/99 IERI Presidente Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Cron. 11518 Dott. Vittorio RAGONESI Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE 04.07/06/02 Consigliere Dott. Achille MELONCELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE 1 S ENTENZA N. 66298 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD AVEZZANO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOCHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
RT EN;
- intimato avvorpo la sentenza n. 112/98 della Commissione tributaria regionale di L'AQUIJA, depositata il2002 2529 27/10/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. - - Svolgimento del processo Con auto depositato in data 3.3.1998, TI RE proponeva appello avverso la sentenza in data 28.11.97 della Commissione Tributaria Provinciale dell'Aquila, con la quale era stato rigettato il ricorso dal medesimo proposto contro l'avviso di accertamento n. 5161003654 RFEF 92, emesso dall'Ufficio Imposte Dirette di Avezzano per omessa dichiarazione dei redditi di impresa anno 1992. L'appellante esponeva come motivi di gravame: l'erroneità. nella individuazione della sua persona quale reale gestore del "Circolo parrocchiale ricreativo culturale Mons.Mari", con sede in Trasacco;
l' erroneità nella attribuzione di natura commerciale alla attività svolta dal Circolo;
l'arbitrarietà nella ricostruzione dei ricavi e degli acquisti del bar del Circolo;
il mancato riconoscimento nel processo tributario di primo grado della efficacia probatoria dei fatti materiali accertati nel giudizio penale a suo carico conclusosi con assoluzione dal reato ascrittogli per totale insussistenza del fatto contestato. L'Ufficio finanziario si costituiva in giudizio. La Commissione tributaria regionale accoglieva l'appello ritenendo che i fatti accertati in sede penale costituivano elementi indiziari di cui non poteva non tenersi conto nel contenzioso in esame in assenza di elementi diversi e contrastanti. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per 9079 cassazione l'amministrazione finanziaria affidato ad un unico motivo. Il contribuente non si è costituito in giudizio Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'amministrazione ricorrente deduce che il giudice di merito può apprezzare le prove raccolte in un diverso giudizio ma ciò deve essere fatto in piena autonomia di giudizio e sulla base di una nuova rivalutazione di quelle prove: circostanza quest'ultima che non si sarebbe verificata nel caso in esame poiché la sentenza impugnata si sarebbe limitata a fare acriticamente proprie le risultanze del processo penale senza sottoporle ad una autonoma falutazione. Il ricorso è infondato. L'amministrazione ricorrente non contesta la possibilità da parte del giudice tributario di trarre clementi di prova dalla sentenza penale emessa a carico del contribuente in relazione a ipotesi di reato derivanti da infrazioni tributarie. In tal senso del resto ha già avuto occasione di pronunciarsi questa Corte (Cass 516/02) e su tale punto non merita quindi soffermarsi ulteriormente. 5La censura dell'amministrazione involge invece l'asscrita assunzione acritica del giudicato penale da parte del giudice di secondo grado senza esercizio del potere di autonomo apprezzamento. Tale censura non trova riscontro nella motivazione della sentenza impugnata. Quest'ultima, infatti, dà puntualmente atto di quanto accertato dal giudice penale,e,cioè, che l'attività preminentemente commerciale del circolo non era stata dimostrata poiché,a fronte dell'elevato acquisto di merci, non era stato individuato il numero dei soci né sc l'accesso al circolo fosse riservato ai soli soci o a chiunque. Tali risultanze vengono fatte implicitamente proprie dalla commissione tributaria regionale che, nel raffrontarle a quelle acquisite in atti, constata come non siano riscontrabili nuovi ed ulteriori elementi idonei a smentire le risultanze del processo penale, che vengono, quindi,poste a base della decisione. Il procedimento seguito dal giudice tributario si è dunque basato su un riscontro critico delle risultanze del processo penale poste in riferimento a quelle dell'accertamento tributario ed appare, quindi, idonco ad avere determinato quel libero convincimento del giudice di cui è stata data in sentenza ampia e congrua motivazione. Il ricorso va pertanto rigettato. Non avendo il contribuente svolto attività difensiva non si procede delle spese di giudizio alla liquidazione
PQM
Rigetta ricorso. Roma 07-06.02 Il cons.est Il Presidente RIA Ашовов моло CANCELLIERE C1 DEPOS ADO CANC -3 APR. 2003 IL CANCELLE Oggi