Sentenza 24 gennaio 2017
Massime • 1
Ai fini del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di benefici penitenziari stabilite - per determinati reati - dal combinato disposto degli artt. 4-bis e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 della legge 12 luglio 1991, n. 203, grava sul condannato l'onere di delineare nell'istanza elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione, così da consentire l'esame delle relative richieste nel merito.
Commentari • 4
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Cass., Sez. I, sent. 14 luglio 2021 (dep. 10 settembre 2021), n. 33743, Pres. Iasillo, est. Magi Cass. 33743/2021 1. Il 10 settembre 2021 è stata depositata dalla Corte di cassazione, I sez. penale, la sentenza n. 33743, che prende significativamente posizione sul complesso tema degli oneri di allegazione gravanti sul condannato per un delitto compreso nel disposto dell'art. 4-bis co. 1 ord. penit., nel caso che intenda richiedere un permesso premio pur non avendo collaborato con la giustizia. L'occasione è fornita dal ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna, che, ad avviso della Suprema Corte, aveva confermato senza adeguata argomentazione, invece …
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Cass., Sez. I, sent. 14 luglio 2021 (dep. 10 settembre 2021), n. 33743, Pres. Iasillo, est. Magi 1. Il 10 settembre 2021 è stata depositata dalla Corte di cassazione, I sez. penale, la sentenza n. 33743, che prende significativamente posizione sul complesso tema degli oneri di allegazione gravanti sul condannato per un delitto compreso nel disposto dell'art. 4-bis co. 1 ord. penit., nel caso che intenda richiedere un permesso premio pur non avendo collaborato con la giustizia. L'occasione è fornita dal ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna, che, ad avviso della Suprema Corte, aveva confermato senza adeguata argomentazione, invece necessaria a fronte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2017, n. 47044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47044 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2017 |
Testo completo
47 044-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 275/2017 Massimo Vecchio CC 24/01/2017- Adet Toni Novik Angela Tardio R.G.N. 14669/2016 Relatore - Palma Talerico Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SO EL, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 16/09/2015 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli ли visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con le conseguenze di legge. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso il 16 settembre 2015 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, in relazione all'art. 678 cod. proc. pen., l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà e della detenzione domiciliare, presentata, ai sensi degli artt. 47, 50 e 47-ter Ord. pen., da SO EL, detenuto presso la Casa circondariale di Avellino, rilevando che l'istante era detenuto per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e nulla aveva dedotto e documentato sulla impossibilità della collaborazione con l'Autorità giudiziaria né aveva chiesto l'accertamento ex art. 58 Ord. pen.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. Vincenzo Sguera, l'interessato SO, che ne ha chiesto l'annullamento, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art.
4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. e dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione.
2.1. Secondo il ricorrente, la condanna per uno dei delitti previsti dall'art.
4- bis Ord. pen. costituisce una causa relativamente ostativa alla concessione di benefici, poiché per i reati di cui al primo comma, tra i quali la violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, è possibile la concessione dei benefici a coloro che non abbiano collaborato con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen., se siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e se sia accertata la impossibilità di una utile collaborazione, ponendosi primo requisito come preliminare e preclusivo rispetto al secondo.
2.2. Nella istanza egli aveva rappresentato e adeguatamente dimostrato di non avere collegamenti con la criminalità organizzata e di trovarsi nella impossibilità di prestare utile collaborazione, enunciando specifici elementi (come la disposta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. b, ovvero и comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; la delimitazione temporale della condotta л ascrittagli al capo A;
la limitata durata della sua custodia cautelare;
il comportamento immune da censure tenuto in stato di libertà; l'assenza di carichi pendenti;
la mancanza di segnalazioni a suo carico per collegamenti con la criminalità organizzata;
la sua espressa negazione di appartenenza all'associazione facente capo a PI AR ovvero di agevolazione della stessa), del tutto trascurati nel provvedimento impugnato, che, omettendo di motivare, si è limitato a rilevare de plano, in contrasto con le disposizioni normative che prevedono tale procedura, la inclusione del titolo del reato, per il quale egli aveva riportato condanna, nell'elenco dei delitti ostativi di cui all'art.
4-bis Ord. pen.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, stante la fondatezza del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Questa Corte ha precisato da tempo il condivisibile principio secondo cui, al fine del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di determinati benefici (nella specie affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà) stabilite dal combinato disposto degli artt.
4-bis e 58-ter Ord. pen. e 2 legge n. 203 del 1991, «[...] è necessario che nell'istanza il condannato prospetti, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione tanto da consentire il superamento delle condizioni ostative all'esame del merito alla luce dei principi espressi nelle sentenze n. 306 del 1993, 357 del 1994 e 68 del 1995 della Corte costituzionale, non essendovi dubbio che solo in tal caso sia possibile valutare se la collaborazione del condannato sia impossibile perché fatti e responsabilità sono già stati completamente acclarati, O irrilevante perché la posizione marginale nell'organizzazione criminale non consente di conoscere fatti e compartecipi pertinenti a livello superiore» (tra le altre, Sez. 1, n. 3034 del 18/5/1995, Zito, Rv. 202082; Sez. 1, n. 2923 del 19/05/1998, Di Quarto, Rv. 210868; Sez. 1, n. 39795 del 26/09/2007, Gioco, Rv. 237741; Sez. 1, n. 18658 del 12/02/2008, Sanfilippo, Rv. 240177; Sez. 1, n. 10427 del 24/02/2010, P.M. in proc. C., Rv. 246397; Sez. 1, n. 29217 del 06/06/2013, Imparato, Rv. 256796). ли 3. Il decreto impugnato, in coerenza con tali principi, ha dato conto, in termini congruenti, delle ragioni che non consentivano di ritenere superata la preclusione normativa di cui all'art.
4-bis Ord. Pen., poiché -posto il titolo del reato (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) ostativo alla concessione all'istante degli invocati benefici- ha rilevato, sotto concorrenti profili fattuali, che l'istante né aveva chiesto l'accertamento della sua collaborazione con la giustizia, né aveva dedotto e documentato l'impossibilità o l'irrilevanza della sua prestazione, e ha ritenuto che dette circostanze negative, tratte dalla istanza introduttiva apprezzata nel suo contenuto, integrassero una causa assorbente d'inammissibilità dell'istanza proposta. La decisione, correttamente adottata ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 678 cod. proc. pen., resiste alle censure del ricorrente, che, infondatamente assumendo che il Tribunale avrebbe dovuto trarre il convincimento circa l'impossibilità di prestazione da parte sua di un'utile collaborazione, comunque sub valente rispetto alla sempre negata sussistenza di 3 collegamenti con la criminalità organizzata, dagli elementi di fatto enunciati (sintetizzati sub 2.2. del "ritenuto in fatto"), e genericamente opponendo l'omesso valutazione delle proprie deduzioni, neppure rappresenta, in correlazione con il decreto impugnato, di avere fatto oggetto di espressa e motivata richiesta l'accertamento della collaborazione ovvero della impossibilità di qualsiasi contributo conoscitivo da parte sua, mediante pertinenti, specifiche میل allegazioni e ponettazioni.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/01/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Scanmovecchio Angela Tardio Massimo Vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 OTT 2017 IL CANCELLIERE Stefania PAIELLA 4