Sentenza 24 giugno 2015
Massime • 1
In tema di reati concernenti la prostituzione, l'aggravante del fatto commesso in danno di più persone, di cui art. 4, n. 7, legge n. 75 del 1958, è applicabile a tutte le fattispecie criminose tipizzate dalla disposizione di cui all'articolo 3 della predetta legge. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse applicato l'aggravante in questione in relazione a condotte di favoreggiamento della prostituzione di più donne).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2015, n. 37367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37367 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2015 |
Testo completo
37 36 7/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N. 2756/2015 Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - Dott. LORENZO ORILIA REGISTRO GENERALE N. 31256/2014 - Consigliere - Dott. VITO DI NICOLA - Rel. Consigliere - Dott. ELISABETTA ROSI - Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SB ES N. IL 29/08/1983 avverso la sentenza n. 11413/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 19/02/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI PedetUdito il Procuratore Gengrale in persona del Dott P che ha concluso per i престо del nosso lipp Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 29 marzo 2013, ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Nola in data 26 aprile 2012, aggiungendo l'applicazione delle pene accessorie della interdizione temporanea degli uffici pubblici per la durata di anni due e l'interdizione dall'esercizio della tutela e curate a parziale riforma della stessa · alla pena di anni due e mesi tre di reclusione ed euro 700,00 di multa, nei confronti di OL HA, per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e agli artt. 3, n. 8 e 4, n. 7 legge 75/58, perché con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, accompagnando tre donne allo stato non identificiate perché datesi alla fuga, con la vettura Ford Escor taragata AR883CH nel luogo ove le stesse svolgevano l'attività di meretricio, favoriva la prostituzione delle predette, in Acerra, loc. Ponte dei Cani il 13-15 maggio 2009. I giudici di merito avevano ritenuto la sussistenza di elementi probatori nelle risultanze degli appostamenti effettuati nei giorni indicati da parte della polizia giudiziaria, attivatasi dopo le segnalazioni da parte della polizia municipale che aveva già notato la autovettura accompagnare e riprendere le prostitute dalla via pressoché quotidianamente, elementi dai quali era emersa con chiarezza la riconducibilità dei fatti delittuosi di favoreggiamento della prostituzione di più persone all'imputato. La Corte di appello aveva confermato la corretta qualificazione giuridica del fatto in puntuale risposta delle doglianze difensive avanzate con l'atto di appello.
2. Il ricorrente ha proposto, per tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, lett.c c.p.p., per omessa citazione dell'imputato detenuto in grado di appello, come anche avvenuto con la notifica della sentenza di primo grado, creando un vulnus ai diritti di difesa di ricorrente;
la Corte di Cassazione deve esaminare tutte le precedenti notifiche effettuate in quanto risulta evidente che, all'atto della scarcerazione, dopo l'arresto, il OL aveva indicato un altro domicilio e poi lo stesso era mutato, per cui sono da verificare le notifiche effettuate ad un domicilio diverso;
2) Violazione ex art. 606, lett. b) c.p.p. dell'art. 4, n. 7 legge n. 75/1958 e rideterminazione della pena, attesto che l'aggravante in questione non può essere ravvisata nei casi di favoreggiamento. La disposizione prevede un aggravamento quando lo sfruttamento è posto in essere in danno di più persone, ma il OL risponde di favoreggiamento e pertanto la fattispecie è incompatibile con tale aggravante;
3) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai parametri dell'art. 133 c.p., per il diniego delle circostanze euts attenuanti generiche nella massima estensione e il mancato accogli della richiesta del minimo della pena. 2 Croi CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Va innanzitutto premesso che la conoscenza, da parte del giudice, di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato, nella specie lo stato di detenzione per altro procedimento penale, ne precluderebbe la dichiarazione di contumacia, a meno che l'imputato stesso non acconsenta alla celebrazione dell'udienza in sua assenza o, se detenuto, rifiuti di assistervi (principio desumibile da SSUU, n.37483 del 26/09/2006, Arena Rv. 234599), ma, per quanto attiene alla notifica del decreto di citazione per l'udienza dibattimentale ad imputato detenuto per altro procedimento, argomentando "a contrariis" da un consolidato principio affermato da questa Corte (ex multiis, Sez. 6, n. 18628 del 31/3/2015, El Cherquoi, Rv. 263483), non è nulla la notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato detenuto, il cui sopravvenuto stato di detenzione non sia noto al giudice procedente.
2. Nel caso di specie, la notificazione all'imputato dell'udienza in grado di appello del 19 febbraio 2013 è stata eseguita presso il difensore di fiducia Avv. Marco Alois, il quale ebbe ad avanzare istanza di riunione del processo con altro procedimento ed ebbe a nominare, ex art. 102 c.p.p., quale sostituto processuale per l'udienza, l'Avv. Andrea Scordamaglio. Al medesimo difensore di fiducia era stata notificata, del resto, anche la sentenza di primo grado (in data 21 settembre 2012), avverso la quale il predetto aveva interposto rituale appello in data 20 ottobre 2012. All'udienza menzionata, i giudici di appello hanno provveduto a dichiarare la contumacia del OL (e difatti l'imputato risulta in sentenza: "libero contumace"), né la difesa presente a tale udienza ebbe a sollevare eccezione né in merito alla dichiarazione di contumacia, né quanto alla notifica della citazione all'imputato innanzi alla Corte di appello, esplicitando lo stato di detenzione per altro procedimento.
3. Di fatti, è principio consolidato che la lamentata nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello quando la stessa sia stata effettivamente effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, pur in mancanza di un'elezione di domicilio presso il difensore da parte dell'imputato - è da considerare sanata quando risulti provato che «non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 c.p.p.» (in tal senso, ex multiis, Sez. 4, n. 15081 L- del 8/4/2010, Cusmano e altri, Rv. 247033, in conformità alla decisione SSUU, la c.d. sentenza Palumbo, n. 119 del 27/10/2004, ove è stato affermato che in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile 3 ElRos prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p.; conforme anche Sez. U, n. 19602 del 27/3/2008, Micciullo, Rv. 239396).
4. Nel caso di specie, non risulta essersi verificato alcun pregiudizio all'effettività della difesa del ricorrente, assistito nel dibattimento di secondo grado dal sostituto processuale nominato dal proprio difensore di fiducia, il quale, del resto, ha provveduto ad interporre il presente ricorso innanzi a questa Corte. Quanto all'invito della difesa del ricorrente rivolto a questo Collegio ad effettuare una verifica di tutte le notifiche del processo penale svolto nei confronti del OL, esaminando il fascicolo processuale, attesi gli asseriti mutamenti di elezione di domicilio operati dal medesimo nel corso del procedimento, deve essere rilevata la assoluta genericità della richiesta, priva di qualunque specifica allegazione e formulata quale generale esortazione ad un controllo globale della legittimità del giudizio svolto, pertanto non ammissibile, né prevista secondo le regole stabilite dal nostro codice di rito.
5. Anche il secondo motivo non è fondato. L'aggravante di cui all'art. 4, n. 7 della legge n. 75 del 1958 è applicabile a tutte le fattispecie criminose connesse alle condotte di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e le altre tipizzate dalla disposizione di cui all'art. 3 della predetta legge, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso cfr. Sez. 3, n. 46456 del 22/10/2009, Ahmed, Rv. 245617). E' infatti evidente che le donne che esercitano la prostituzione in tali fattispecie criminose rivestono la qualità di persone offese dal reato (e non già di "beneficate", come asserito nel ricorso) anche in riferimento alle condotte di favoreggiamento della prostituzione. Non va poi sottaciuto che scopo delle disposizioni penali in materia di prostituzione è limitare comunque il fenomeno della prostituzione e, di conseguenza, risulta con evidenza percepibile il maggiore disvalore di un comportamento di favoreggiamento esplicato in relazione a più soggetti dediti alla prostituzione, rispetto a quanto non risulterebbe se la condotta favoreggiatrice fosse stata tenuta solo nei confronti di una persona.
6. Infine questo Collegio ritiene manifestamente infondata l'ultima censura, attesa la sufficienza della motivazione della sentenza impugnata in riferimento alla dosimetria della pena, confermativa della valutazione giù espressa dal giudice di primo grado, e rapportata in prossimità del minimo edittale previsto con una motivazione ampiamente esaustiva circa gli elementi ostativi ad un più 4 Roś favorevole esito del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenunanti generiche riconosciute e la contestata aggravante. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il 25 giugno 2015. yconfier onsigliere estensore Il Presidente H ellber Elisabetta Amedeo FrancoFrancoАн ам DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 SET, S IL CANCELLIERE UA MA : : 5