Sentenza 31 marzo 2015
Massime • 1
È nulla la notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato detenuto, il cui sopravvenuto stato di detenzione sia noto al giudice procedente. (Fattispecie relativa alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in cui risultava dagli atti lo stato detentivo per altra causa dell'imputato, il quale aveva anche avuto cura di comunicarlo all'Autorità procedente).
Commentari • 7
- 1. Art. 156 - Notificazioni all’imputato detenutohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Alle SU una questione sulle modalità di notifica del decreto di giudizio immediatohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. III, ord. 28 novembre 2019 (dep. 13 dicembre 2019), n. 50429, Pres. Izzo, Rel. Semeraro, Ric. Speranza Cass. ord. 50429/19 1. Il 13 dicembre 2019 la terza sezione della Cassazione ha depositato l'ordinanza con la quale ha investito le Sezioni Unite del seguente quesito: "se la notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia debba essere effettuata ex art. 156 comma 1 cod. proc. pen. o presso il domicilio eletto". Nel caso di specie il decreto di giudizio era stato notificato in cancelleria “a mani” all'avvocato di fiducia presso il quale l'imputato – in stato di detenzione per i fatti di cui era a …
Leggi di più… - 3. Alle SU una questione sulle modalità di notifica del decreto di giudizio immediatohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. III, ord. 28 novembre 2019 (dep. 13 dicembre 2019), n. 50429, Pres. Izzo, Rel. Semeraro, Ric. Speranza 1. Il 13 dicembre 2019 la terza sezione della Cassazione ha depositato l'ordinanza con la quale ha investito le Sezioni Unite del seguente quesito: "se la notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia debba essere effettuata ex art. 156 comma 1 cod. proc. pen. o presso il domicilio eletto". Nel caso di specie il decreto di giudizio era stato notificato in cancelleria “a mani” all'avvocato di fiducia presso il quale l'imputato – in stato di detenzione per i fatti di cui era a processo – aveva …
Leggi di più… - 4. Alle SU una questione sulle modalità di notifica del decreto di giudizio immediatohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. III, ord. 28 novembre 2019 (dep. 13 dicembre 2019), n. 50429, Pres. Izzo, Rel. Semeraro, Ric. Speranza 1. Il 13 dicembre 2019 la terza sezione della Cassazione ha depositato l'ordinanza con la quale ha investito le Sezioni Unite del seguente quesito: "se la notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia debba essere effettuata ex art. 156 comma 1 cod. proc. pen. o presso il domicilio eletto". Nel caso di specie il decreto di giudizio era stato notificato in cancelleria “a mani” all'avvocato di fiducia presso il quale l'imputato – in stato di detenzione per i fatti di cui era a processo – aveva …
Leggi di più… - 5. Alle SU una questione sulle modalità di notifica del decreto di giudizio immediatohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. III, ord. 28 novembre 2019 (dep. 13 dicembre 2019), n. 50429, Pres. Izzo, Rel. Semeraro, Ric. Speranza Cass. ord. 50429/19 1. Il 13 dicembre 2019 la terza sezione della Cassazione ha depositato l'ordinanza con la quale ha investito le Sezioni Unite del seguente quesito: "se la notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia debba essere effettuata ex art. 156 comma 1 cod. proc. pen. o presso il domicilio eletto". Nel caso di specie il decreto di giudizio era stato notificato in cancelleria “a mani” all'avvocato di fiducia presso il quale l'imputato – in stato di detenzione per i fatti di cui era a …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/2015, n. 18628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18628 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 31/03/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 475
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 50725/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
El OI MI, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza in data 4-7-14 della Corte di Appello di Bologna, sezione 3 penale;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita la relazione fatta dal consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. El OI MI ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 4-7-14, la Corte di Appello di Bologna, sezione 3 penale, ha confermato la condanna, con attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato di cui all'art. 337 c.p., commesso in Bologna il 27-4-08.
Il ricorrente deduce in primo luogo violazione di legge, sostenendo la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. effettuata al domicilio precedentemente eletto nonostante risultasse agli atti il successivo stato di detenzione dell'imputato per altra causa.
In secondo luogo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte ha già chiarito che a norma dell'art. 156 c.p.p. la notifica del decreto di citazione all'imputato detenuto deve avvenire nel luogo di detenzione, anche quando la causa di restrizione sia diversa dal procedimento in corso cui si riferisce la notifica e vi sia stata una precedente elezione di domicilio mai revocata, in quanto l'ufficio giudiziario procedente, prima di effettuare la prima notificazione, deve svolgere le dovute ricerche in ordine allo status libertatis alla data della notifica del decreto (Sez. 5, Sentenza n. 37135 del 10/06/2003, Rv. 226664, Bevilacqua) Inoltre è stato chiarito che è onere dell'imputato, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. e non diversamente dal mutamento di residenza o della diversa elezione di domicilio, comunicare al giudice del gravame il proprio stato di detenzione per altra causa ai fini delle occorrende notificazioni. In difetto di tale comunicazione, la notificazione a mani di persona capace e convivente nella residenza risultante dagli atti del processo o comunque dichiarata, così come nel domicilio eletto, è validamente eseguita. (Sez. 1, Sentenza n. 11543 del 01/03/2005, Rv. 231496, D'Ambrogio). Nel caso di specie risultava dagli atti lo stato di detenzione per altra causa e l'imputato aveva avuto cura di comunicarlo all'Autorità procedente. Nonostante ciò, la notifica è stata effettuata al domicilio eletto. Ne discende la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. effettuata al domicilio eletto, nonostante risultasse agli atti lo stato di detenzione dell'imputato per altra causa.
3. Per le considerazioni sopra svolte la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio unitamente a quella di primo grado con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché la sentenza in data 3-1-1-2009 del Tribunale di Bologna e dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2015