Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 1
La circostanza aggravante del fatto commesso in danno di più persone, prevista dall'art. 4, n. 7 della L. 20 febbraio 1958, n. 75, si applica alle fattispecie di sfruttamento e di favoreggiamento della prostituzione. (In motivazione la Corte ha precisato che non si ravvisano ragioni giuridiche che impongano di circoscriverla al solo delitto di sfruttamento).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2009, n. 46456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46456 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 22/10/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1806
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 21433/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ED OS, nato il [...];
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Milano, emessa il 18/02/09;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 18/02/09, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, in data 13/08/08, appellata da ED OS - imputato del reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 8, e art. 4, n. 7, e condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione Euro 400,00 di multa - assolveva l'imputato del reato di sfruttamento della prostituzione perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa;
confermava nel resto.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie non si applicava l'aggravante d cui alla L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 7;
trattandosi dell'ipotesi criminosa del favoreggiamento della prostituzione e non quella dello sfruttamento della prostituzione. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla citata aggravante.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 22/10/09, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le censure dedotte nel ricorso sono circoscritte alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 7, (ossia fatto commesso in danno di più persone, come contestato in atti). Tanto premesso, va disatteso l'assunto difensivo secondo cui la citata aggravante si applica alla sola fattispecie criminosa dello sfruttamento della prostituzione, con conseguente esclusione della stessa aggravante nell'ipotesi del favoreggiamento della prostituzione.
Trattasi di assunto difensivo in netto contrasto con la summenzionata previsione legislativa, la quale letteralmente statuisce che la pena prevista per tutti i reati di cui al precedente art. 3 (ivi compresa l'ipotesi di cui al n. 8) è raddoppiata se il reato è commesso in danno di più persone, senza effettuare alcuna distinzione tra sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Nè sussistono ragioni giuridiche inerenti alla ratio della citata aggravante, che consentono di circoscrivere la stessa alla sola previsione legislativa dello sfruttamento della prostituzione. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da ED OS, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2009