CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/2026, n. 19340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19340 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 26867/2021 R.G. proposto da: SPAGNA COSTRUZIONI S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Treppiedi e dall’avv. Francesco Pappalardo;
-ricorrente- contro D’TO OS, D’TO NA, rappresentate e difese dall’avv. Domenico Chinnici;
-controricorrenti- avverso la sentenza n. 1339/2021 della Corte d’Appello di Palermo, depositata il 18-8-2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21-5- 2026 dal Consigliere IS CA;
udito il Sostituto Procuratore Generale Carmelo Celentano, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
OGGETTO: appalto RG. 26867/2021 P.U. 21-5-2026 Civile Sent. Sez. 2 Num. 19340 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 11/06/2026 2 udito l’avv. Francesco Pappalardo per parte ricorrente e l’avv. Ernesto Mocci, in sostituzione dell’avv. Domenico Chinnici, per le controricorrenti. FATTI DI CAUSA 1. Spagna Costruzioni s.a.s. evocò, avanti il Tribunale di Palermo, OS e TO D’AM, esponendo di avere concluso con loro, in data 13-1-2012, contratto di appalto per l’esecuzione di opere di manutenzione di immobile di proprietà delle convenute, sito a Misilmeri in via Lincoln, e chiedendo il pagamento del corrispettivo per i lavori non ancora saldati per euro 40.557,00. Si costituirono le convenute OS e TO D’AM, contestando la domanda e spiegando in via riconvenzionale la richiesta di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della società appaltatrice con la restituzione delle somme pagate, oltre il risarcimento del danno. Assunte prove testimoniali e disposta consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2778/2018, rigettò la domanda attorea e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarò risolto il contratto di appalto, con condanna della società attrice a restituire la somma di euro 41.180,13. Spagna Costruzioni s.a.s. propose appello, che la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1339/2021 depositata il 18-8-2021, ha accolto parzialmente, dichiarando inammissibili le domande riconvenzionali, in quanto proposte tardivamente dalle consorti D’AM; rigettata la domanda formulata dalla società, ha compensato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti. Per quanto interessa in relazione ai motivi di ricorso proposti, la sentenza ha dichiarato che il secondo e il terzo motivo di appello erano nuovi e carenti dei requisiti di cui all’art. 342 cod. proc. civ. Ha accolto il primo motivo di appello e perciò ha dichiarato inammissibili, in quanto 3 tardivamente proposte, le domande riconvenzionali delle convenute, di risoluzione per inadempimento e di restituzione delle somme pagate in eccedenza per le opere extracontratto. In ordine alla domanda riproposta dalla società appellante, per ottenere il pagamento di euro 40.557,00, la sentenza ha considerato che le parti avevano concluso contratto di appalto a misura, per il corrispettivo di euro 135.276,46, poi diminuito a euro 127.319,00; ha considerato che le committenti avevano contestato l’entità del credito, la contabilità di cui ai SAL e i lavori extracontratto, in quanto mai commissionati;
ha considerato che erano stati eseguiti pagamenti per euro 97.449,00, che il teste AT aveva dichiarato che era stata comunicata l’esecuzione di lavori extracontratto ma non erano stati comunicati i costi, che la consulenza aveva accertato anomalie e irregolarità, con aumento esponenziale dei costi senza preventivo accordo e netta incongruenza nel calcolo delle demolizioni;
ha considerato che l’art. 4 del contratto imponeva all’appaltatrice di non eseguire opere non previste senza preventiva comunicazione, che non risultava eseguita, e che il c.t.u. aveva accertato opere extracapitolato per l’importo complessivo di euro 36.360,56, mai concordato né autorizzato. Posto che, in caso di contestazione del committente è in capo all’appaltatore l’onere della prova dell’entità e della natura dei lavori, la sentenza ha concluso che la domanda di pagamento doveva essere rigettata, in quanto era stata acquisita la prova documentale del pagamento di euro 97.449,00 e non vi era prova di maggiori lavori eseguiti in conformità delle previsioni contrattuali. 2. Avverso la sentenza Spagna Costruzioni s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi. OS D’AM e TO D’AM hanno resistito con controricorso. 4 Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 21-5-2026 e nel termine di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni. Nel relativo termine, hanno depositato memoria illustrativa entrambe le parti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, intitolato “motivazione apparente – violazione art. 111 Cost. – art. 360 comma 1 n. 4 in relazione all’art. 132 comma 4 – 342 comma 1 c.p.c. – 345 c.p.c. 360 n. 4 c.p.c. – nullità della sentenza”, la società ricorrente lamenta che siano stati dichiarati inammissibili i suoi motivi di appello, secondo e terzo, in quanto involgenti questioni nuove;
evidenzia che nella motivazione non è specificamente indicato, e neppure si comprende, quali siano le questioni nuove e perciò sostiene che la motivazione sia apparente, essendo inidonea a fare conoscere il ragionamento del giudicante. 1.1. Il motivo è infondato. È acquisito il principio secondo il quale, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto, in via generale, dall’art. 111 Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, co.2, n. 4 cod. proc. civ.; il sindacato di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale e tale obbligo è violato, concretandosi nullità processuale deducibile ex art. 360, co. 1, n.4 cod. proc. civ., qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso 5 esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa ricostruzione della controversia (Cass., Sez. Un., 7-4-2014 n. 8053; Cass. Sez. 3, 12-10- 2017 n. 23940; Cass. Sez. 6-3, 25-9-2018 n. 22598, per tutte). In particolare, la motivazione è apparente quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, in quanto rechi argomentazioni obiettivamente inidonee a fare conoscere il ragionamento eseguito dal giudice per la formazione del suo convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-1, 1-3-2022 n. 6758; Cass., Sez. Un., 30-1-2023 n. 2767, in motivazione a pag.10 e precedenti ivi richiamati). Nella fattispecie la sentenza impugnata, dopo avere premesso che sono inammissibili in appello i motivi nuovi, ha dichiarato che i motivi di appello contrassegnati dai numeri 2 e 3 involgevano questioni del tutto nuove e mai dedotte in primo grado. La motivazione è concreta e perfettamente comprensibile, perché si esclude, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, che la sentenza, al fine del rispetto del minimo costituzionale entro il quale è circoscritto il sindacato di legittimità, dovesse elencare i profili di novità: secondo quanto esposto in sentenza, erano il secondo e il terzo motivo nel loro complesso a essere nuovi e perciò inammissibili, in quanto per la prima volta veniva dedotto che il pagamento dell’importo richiesto di euro 40.557,00 non costituiva il saldo del prezzo, e al contrario si faceva riferimento all’art. 8 del contratto rispetto ai SAL, chiedendo l’applicazione dell’art. 1665 cod. civ. (motivo n.2), e si faceva riferimento alla circostanza dell’accettazione tacita dell’esecuzione delle opere extracontratto non concordate (motivo n.3), pure non specificate nell’atto introduttivo del giudizio. 6 Per completezza si osserva, altresì, che si deve escludere che ricorrano i presupposti per esaminare le deduzioni come svolte al fine di fare emergere l’error in procedendo nel quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata, nel dichiarare l’inammissibilità dei motivi di appello in mancanza dei relativi presupposti. A ciò osta il modo di formulazione del motivo di ricorso, svolto senza specifico riferimento al contenuto dei motivi di appello in relazione alle prime difese, e ciò al fine di dimostrarne la proposizione nel rispetto dell’art. 342 cod. proc. civ.: l’error in procedendo consente al giudice di legittimità di procedere al diretto esame degli atti del giudizio a condizione che la censura sia stata formulata nel rispetto delle norme di contenuto-forma del ricorso. Specificamente, la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass., Sez. Un., 25 luglio 2019, n. 20181): la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude che preliminare a ogni altro esame sia quello concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto;
con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l'ammissibilità, diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali (Cass. 13 marzo 2018, n. 6014; cfr. altresì: Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410). In particolare, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello 7 e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria a evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 7-6-2023 n. 16028; Cass. Sez.
6-L, 19-8- 2020 n. 17268; Cass. n. 22880/2017 cit.; Cass. Sez. 6-3, 28-11-2014 n. 25308; Cass., Sez. Un., 22-5-2012 n. 8077; Cass. 20 settembre 2006, n. 20405). Nella fattispecie, invece, il mezzo di censura si risolve in stringati rimandi all'atto di appello, i quali non consentono di apprezzare la reale consistenza della doglianza rispetto alla decisione di primo grado. 2. Con il secondo motivo di ricorso, intitolato “violazione art. 183 – 342 – 345 c.p.c. in relaz. all’art. 360 n. 4 c.p.c. sul secondo motivo di appello”, la ricorrente sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata che aveva fatto riferimento alla domanda come volta a ottenere il saldo del prezzo, la società aveva chiesto il pagamento di acconto;
quindi, non costituiva questione nuova avere invocato l’articolo 8 del contratto, che prevedeva il pagamento delle somme entro dieci giorni dalla maturazione di ciascun SAL;
aggiunge che l’appellante non aveva apportato alcun mutamento del petitum o della causa petendi, né aveva proposto nuove eccezioni, né sollevato nuove contestazioni, perché già nell’atto di citazione aveva sostenuto l’applicabilità dell’art. 8 del contratto riguardante gli acconti. Aggiunge che è erronea anche la pronuncia sul difetto di specificità e inammissibilità del terzo motivo di appello, in quanto pure il tema dell’accettazione tacita delle opere era già stato sviscerato in corso di causa ed esaminato dalla sentenza di primo grado;
quindi, sostiene che con il terzo motivo di appello, erroneamente dichiarato inammissibile, non aveva introdotto alcuna questione nuova, ma si era limitato a censurare l’applicazione dell’art. 1665 cod. civ. eseguita dal Tribunale. 2.1. Il motivo è infondato. 8 In primo luogo, si esclude che la domanda, come proposta dalla società appaltatrice, potesse avere a oggetto il pagamento di acconti, al fine di invocare l’applicazione dell’articolo 8 del contratto. All’evidenza, nel momento in cui la società ha agito per ottenere il pagamento dell’importo di euro 40.557,00, quale corrispettivo delle opere eseguite e non pagate dalle committenti, senza dedurre di avere diritto a ulteriori corrispettivi non ancora pagati e neppure compresi nella domanda, la causa aveva a oggetto l’accertamento della spettanza del corrispettivo richiesto, in quanto residuo rispetto al corrispettivo complessivo di cui al contratto;
ciò, sulla base dei lavori eseguiti e degli accordi intercorsi tra le parti, rimanendo superate tutte le questioni relative alle scadenze contrattuali di pagamento degli acconti. In altri termini, non poteva l’appaltatrice invocare la previsione contrattuale in ordine al diritto al pagamento degli importi degli stati di avanzamento lavori già emessi, nel momento in cui le committenti contestavano di essere obbligate al pagamento in ragione dei pagamenti già eseguiti, in relazione all’entità dei lavori svolti e agli accordi intercorsi tra le parti. Si rammenta che in tema di appalto, nel caso in cui il contratto preveda il diritto dell’appaltatore al pagamento di acconti sul corrispettivo e la periodica esigibilità degli acconti sulla base delle risultanze del certificato sullo stato di avanzamento lavori, tale certificato non è idoneo in nessun caso a integrare e sostituire la verifica dell’opera che, ai sensi dell’art. 1665 cod. civ., il committente ha il diritto di eseguire dopo l’ultimazione dei lavori;
né tale certificato costituisce prova legale, a favore dell’appaltatore, del diritto al corrispettivo maturato sulla base dei conteggi eseguiti, con la conseguenza che l’appaltatore, in caso di contestazione da parte del committente delle risultanze degli stati di avanzamento, non è esonerato dal provare il suo diritto al corrispettivo (Cass. Sez. 2, 4-1- 2011 n. 106; Cass. Sez. 3, 21-5-1999 n. 4955). 9 In ordine all’accettazione tacita delle opere, la sentenza ha accertato (pag. 13) che, con la clausola 4 del contratto, le parti avevano pattuito che l’impresa appaltatrice non poteva effettuare opere non previste senza la preventiva comunicazione e accettazione delle committenti, prova che non risultava essere stata fornita dall’impresa; eseguito tale accertamento in fatto, all’evidenza, la sentenza non aveva neppure ragione di esaminare la questione dell’avvenuta accettazione tacita delle opere, che era incompatibile con la previsione contrattuale. 3. Con il terzo motivo, intitolato “violazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – nullità della sentenza”, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello, senza considerare che il motivo era stato proposto subordinandolo al mancato accoglimento del primo motivo, che era stato accolto;
quindi rileva che il motivo doveva essere ritenuto assorbito e non dichiarato inammissibile. 3.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Anche nel giudizio di cassazione, l’interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire un risultato pratico favorevole (Cass. Sez. 2, 19-7-2023 n. 21230; Cass. Sez. 3, 8-6-2017 n. 14279); nella fattispecie il risultato pratico è il medesimo, sia a fronte di dichiarazione di inammissibilità del motivo che la ricorrente assume erroneamente eseguita, sia a fronte dell’assorbimento del motivo che la ricorrente sostiene avrebbe dovuto essere pronunciata. Non è ipotizzabile una qualche incidenza neppure sul riparto delle spese di lite, perché le spese sono state integralmente compensate dalla Corte d’appello e la pronuncia di assorbimento, anziché di inammissibilità, di un motivo di appello non avrebbe comportato alcuna reale diversità di esito neppure nel riparto delle spese di lite. 10 4. Con il quarto motivo, intitolato “violazione art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 167 – 112 – 345 – 1460 – nullità della sentenza – violazione art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.”, la ricorrente lamenta che sia stata rigettata la domanda di pagamento proposta dalla società accogliendo le eccezioni sollevate tardivamente dalle committenti, con la comparsa di costituzione di primo grado tardivamente depositata, con riferimento al fatto che le variazioni di progetto non erano state approvate per iscritto dalla committenza ex art. 1667 cod. civ. e con riguardo al fatto che le opere erano state arbitrariamente eseguite e non approvate dalla committenza ai sensi dell’art. 4 del contratto;
sostiene che si trattasse di eccezione ex art. 1460 cod. civ. e perciò di eccezione in senso proprio, per cui la Corte d’appello, nell’accoglierla nonostante fosse stata tardivamente proposta, ha violato gli artt. 167, 345 e 112 cod. proc. civ. 4.1. Il motivo è infondato. Pur vero che vi è indirizzo che qualifica l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. quale eccezione in senso stretto (Cass. Sez. 2, 16-7-2025 n. 19753; Cass. Sez. 2, 5-8-2002 n. 11728; Cass. Sez. 2, 29-9-1999 n. 10764, sulla base dell’assunto che tale eccezione consiste nell’allegazione di un fatto impeditivo e nell’esercizio del potere unilaterale della parte di attribuire rilevanza giuridica a quel dato, nel senso di paralizzare la pretesa della controparte), nella fattispecie la questione non si pone. Ciò perché le deduzioni in ordine al fatto che le opere non erano state approvate dalla committenza, né secondo le previsioni del codice, né secondo il contratto, erano esclusivamente finalizzate a contestare l’insorgenza del diritto al compenso;
perciò, si trattava di mere difese, proponibili anche in appello, non rientrando nel campo di applicazione dell’art. 345, co. 2, cod. proc. civ., in quanto erano volte a contrastare la pretesa avversa, senza tradursi nell’allegazione di fatto impeditivo, modificativo o 11 estintivo, ed erano fondate su dati di fatto già acquisiti in causa (Cass. Sez. 3, 6-5-2020 n. 8525; Cass. Sez. 2, 28-5-2019 n. 14515; Cass. Sez. 6-1, 1-10-2018 n. 23796; Cass. Sez. 3, 12-9-2005 n. 18096; Cass. Sez. 3, 19-7-2005 n. 15211). 5. Con il quinto motivo, intitolato “violazione art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione art. 2697 c.c. Violazione art. 360 n. 3 in relazione all’art. 1667 c.c.”, la ricorrente sostiene che la Corte d’appello, ritenendo erroneamente che l’eccezione di inadempimento fosse stata ritualmente sollevata, abbia erroneamente posto a carico dell’appaltatore l’onere di provare il corretto adempimento delle sue obbligazioni;
ciò in quanto tale onere sorgeva a carico dell’appaltatore solo in caso di eccezione di inadempimento ritualmente proposta e non in caso di mera contestazione della controparte. 5.1. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale il creditore deve provare i fatti costitutivi del suo diritto e perciò anche l’esecuzione delle prestazioni delle quali chiede il pagamento, nel caso in cui le prestazioni siano contestate e non solo nel caso in cui sia sollevata l’eccezione di inadempimento. Infatti, l’applicazione all’appalto del principio generale che governa la condanna all’adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive comporta che l’appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo abbia l’onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione (Cass. Sez. 2, 13-9-2016 n. 17959; Cass. Sez. 2, 13-2-2008 n. 3472). Si rammenta, come già esposto al punto 2.1., che neppure le risultanze degli stati di avanzamento dei lavori, in caso di contestazione, esonerano l’appaltatore dall’onere di provare il fondamento del suo diritto al corrispettivo nella misura da lui richiesta. 6. Con il sesto motivo, intitolato “violazione art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. violazione art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. 12 in relazione all’art. 1460 c.c.”, la ricorrente evidenzia che aveva dedotto con il proprio appello che, nel caso in cui il contratto preveda pagamenti di acconti con termini determinati come nella fattispecie, il committente non può avvalersi dell’eccezione di inadempimento, in quanto in questa ipotesi l’art. 1460 cod. civ. non può applicarsi. 6.1. Il motivo è infondato. Come già esposto, non si poneva in causa questione di pagamento di acconti e non si poneva neppure questione di eccezione di inadempimento;
si poneva questione esclusivamente di accertamento del diritto della società appaltatrice di ottenere il pagamento del compenso residuo richiesto, a fronte del già ricevuto pagamento di euro 97.449,00 e dell’effettiva entità dei lavori eseguiti, con il conseguente onere della prova a carico della stessa appaltatrice in ordine all’esistenza del diritto al corrispettivo. 7. Con il settimo motivo, “violazione art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.”, la ricorrente, premesso che diverse sono le ragioni poste a base della decisione di primo grado e di quella di secondo grado, sostiene che la sentenza impugnata abbia omesso l’esame di fatti di carattere decisivo: le somme richieste riguardavano il quinto e sesto SAL, comprendenti solo opere contrattuali, il primo SAL era stato emesso con riguardo al primo contratto e in esso erano inseriti solo i lavori di demolizione effettuati al primo computo metrico, interamente pagati;
dopo la stipula del nuovo contratto, erano stati emessi altri quattro SAL, comprendenti sia opere di natura contrattuale che opere extracontratto;
era stato concluso uno specifico accordo relativo alle opere extracontratto e le committenti avevano dato incarico al direttore dei lavori di concordare le opere extracontratto, che erano state eseguite secondo le direttive del direttore dei lavori e poi accettate dalla committenza. 13 7.1. Il motivo, anche a recepire le deduzioni della ricorrente in ordine alla diversità delle ragioni poste a fondamento della decisione nei due gradi, è manifestamente infondato. In linea generale, l’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. nella formulazione attuale prevede il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, e cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;
pertanto l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche se la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2, 29-10-2018 n. 27415; Cass., Sez. Un., 7-4- 2014 n. 8053, per tutte). Nella fattispecie la ricorrente non individua fatti decisivi dei quali sia stato omesso l’esame, ma propone una complessiva ricostruzione dei fatti, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità. La sentenza impugnata (pag. 12) ha accertato in fatto, recependo le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, una serie di anomalie nel conteggio delle spettanze dell’appaltatrice, che avevano determinato in primo luogo una netta incongruenza nel calcolo dei corrispettivi delle demolizioni, che il c.t.u. aveva determinato nell’importo di euro 19.026,04, di gran lunga inferiore rispetto alla somma di euro 62.716,34 conteggiata dalla società nei SAL da 1 a 6. L’affermazione della ricorrente secondo la quale le opere di demolizione erano state interamente pagate non ha, all’evidenza, il significato di ritenere che l’appaltatrice avesse dimostrato il diritto al pagamento dell’importo per le demolizioni ritenuto ingiustificato dal c.t.u.; con la conseguenza che anche soltanto la differenza tra la somma pretesa dall’impresa per le demolizioni (euro 62.716,34) rispetto a quella a 14 essa spettante a tale titolo (euro 19.026,04) - secondo l’accertamento svolto dalla sentenza impugnata e non contestato in termini ammissibili dalla ricorrente - conferma la correttezza del rigetto della domanda dell’appaltatrice (in quanto volta a ottenere il pagamento di euro 40.557,00); con l’ulteriore conseguente irrilevanza in concreto di ogni altra questione proposta dall’appaltatrice. 8. Con l’ottavo motivo, “violazione art. 360 n. 4 in relazione all’art. 115 c.p.c. travisamento della prova – nullità della sentenza”, la ricorrente sostiene che l’informazione probatoria tratta dalle dichiarazioni dei testi AT e BE e dalla c.t.u., in ordine al fatto che erano stati eseguiti lavori extracontratto, è contraddetta da altre emergenze processuali, che sono state travisate;
rileva che dalle dichiarazioni dei testimoni AT e BE risulta che le somme richieste erano relative al quinto e al sesto SAL, relativo solo a opere contrattuali. 8.1. Dalle ragioni già esposte consegue l’infondatezza anche dell’ottavo motivo di ricorso. La sentenza impugnata, con motivazione ampiamente rispettosa del minimo costituzionale entro il quale è circoscritto il sindacato di legittimità, ha quantificato i corrispettivi spettanti all’appaltatrice in base all’indagine svolta dal consulente d’ufficio e agli accordi intercorsi tra le parti;
quindi, logicamente ha escluso che l’appaltatrice potesse avere diritto al pagamento degli importi di cui al quinto e al sesto SAL, a fronte delle anomalie e irregolarità, in forza della quali aveva ricevuto per le demolizioni di cui al primo SAL pagamenti di importi ben superiori a quelli spettanti. 9. Con il nono motivo, “violazione art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 – 167 c.p.c.”, la ricorrente lamenta che sia stata accolta l’eccezione fondata sull’articolo 4 del contratto di appalto, secondo la quale l’appaltatrice non poteva eseguire opere non previste senza 15 autorizzazione, in quanto si trattava di eccezione tardivamente proposta in primo grado. 9.1. Il motivo è infondato. Come già esposto, non si trattava di eccezione, ma di deduzione difensiva, svolta al fine di contestare l’insorgenza del diritto dell’appaltatrice al compenso;
la difesa poteva essere eseguita senza preclusioni, in quanto fondata sul contenuto del contratto, in ordine alla cui tempestiva produzione in causa la ricorrente non lamenta alcunché. 10. In conclusione il ricorso è interamente rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.
1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione a favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.
1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, il 21-5-2026. Consigliere estensore Presidente IS CA LE AL
-ricorrente- contro D’TO OS, D’TO NA, rappresentate e difese dall’avv. Domenico Chinnici;
-controricorrenti- avverso la sentenza n. 1339/2021 della Corte d’Appello di Palermo, depositata il 18-8-2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21-5- 2026 dal Consigliere IS CA;
udito il Sostituto Procuratore Generale Carmelo Celentano, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
OGGETTO: appalto RG. 26867/2021 P.U. 21-5-2026 Civile Sent. Sez. 2 Num. 19340 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 11/06/2026 2 udito l’avv. Francesco Pappalardo per parte ricorrente e l’avv. Ernesto Mocci, in sostituzione dell’avv. Domenico Chinnici, per le controricorrenti. FATTI DI CAUSA 1. Spagna Costruzioni s.a.s. evocò, avanti il Tribunale di Palermo, OS e TO D’AM, esponendo di avere concluso con loro, in data 13-1-2012, contratto di appalto per l’esecuzione di opere di manutenzione di immobile di proprietà delle convenute, sito a Misilmeri in via Lincoln, e chiedendo il pagamento del corrispettivo per i lavori non ancora saldati per euro 40.557,00. Si costituirono le convenute OS e TO D’AM, contestando la domanda e spiegando in via riconvenzionale la richiesta di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della società appaltatrice con la restituzione delle somme pagate, oltre il risarcimento del danno. Assunte prove testimoniali e disposta consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2778/2018, rigettò la domanda attorea e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarò risolto il contratto di appalto, con condanna della società attrice a restituire la somma di euro 41.180,13. Spagna Costruzioni s.a.s. propose appello, che la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1339/2021 depositata il 18-8-2021, ha accolto parzialmente, dichiarando inammissibili le domande riconvenzionali, in quanto proposte tardivamente dalle consorti D’AM; rigettata la domanda formulata dalla società, ha compensato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti. Per quanto interessa in relazione ai motivi di ricorso proposti, la sentenza ha dichiarato che il secondo e il terzo motivo di appello erano nuovi e carenti dei requisiti di cui all’art. 342 cod. proc. civ. Ha accolto il primo motivo di appello e perciò ha dichiarato inammissibili, in quanto 3 tardivamente proposte, le domande riconvenzionali delle convenute, di risoluzione per inadempimento e di restituzione delle somme pagate in eccedenza per le opere extracontratto. In ordine alla domanda riproposta dalla società appellante, per ottenere il pagamento di euro 40.557,00, la sentenza ha considerato che le parti avevano concluso contratto di appalto a misura, per il corrispettivo di euro 135.276,46, poi diminuito a euro 127.319,00; ha considerato che le committenti avevano contestato l’entità del credito, la contabilità di cui ai SAL e i lavori extracontratto, in quanto mai commissionati;
ha considerato che erano stati eseguiti pagamenti per euro 97.449,00, che il teste AT aveva dichiarato che era stata comunicata l’esecuzione di lavori extracontratto ma non erano stati comunicati i costi, che la consulenza aveva accertato anomalie e irregolarità, con aumento esponenziale dei costi senza preventivo accordo e netta incongruenza nel calcolo delle demolizioni;
ha considerato che l’art. 4 del contratto imponeva all’appaltatrice di non eseguire opere non previste senza preventiva comunicazione, che non risultava eseguita, e che il c.t.u. aveva accertato opere extracapitolato per l’importo complessivo di euro 36.360,56, mai concordato né autorizzato. Posto che, in caso di contestazione del committente è in capo all’appaltatore l’onere della prova dell’entità e della natura dei lavori, la sentenza ha concluso che la domanda di pagamento doveva essere rigettata, in quanto era stata acquisita la prova documentale del pagamento di euro 97.449,00 e non vi era prova di maggiori lavori eseguiti in conformità delle previsioni contrattuali. 2. Avverso la sentenza Spagna Costruzioni s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi. OS D’AM e TO D’AM hanno resistito con controricorso. 4 Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 21-5-2026 e nel termine di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni. Nel relativo termine, hanno depositato memoria illustrativa entrambe le parti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, intitolato “motivazione apparente – violazione art. 111 Cost. – art. 360 comma 1 n. 4 in relazione all’art. 132 comma 4 – 342 comma 1 c.p.c. – 345 c.p.c. 360 n. 4 c.p.c. – nullità della sentenza”, la società ricorrente lamenta che siano stati dichiarati inammissibili i suoi motivi di appello, secondo e terzo, in quanto involgenti questioni nuove;
evidenzia che nella motivazione non è specificamente indicato, e neppure si comprende, quali siano le questioni nuove e perciò sostiene che la motivazione sia apparente, essendo inidonea a fare conoscere il ragionamento del giudicante. 1.1. Il motivo è infondato. È acquisito il principio secondo il quale, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto, in via generale, dall’art. 111 Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, co.2, n. 4 cod. proc. civ.; il sindacato di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale e tale obbligo è violato, concretandosi nullità processuale deducibile ex art. 360, co. 1, n.4 cod. proc. civ., qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso 5 esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa ricostruzione della controversia (Cass., Sez. Un., 7-4-2014 n. 8053; Cass. Sez. 3, 12-10- 2017 n. 23940; Cass. Sez. 6-3, 25-9-2018 n. 22598, per tutte). In particolare, la motivazione è apparente quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, in quanto rechi argomentazioni obiettivamente inidonee a fare conoscere il ragionamento eseguito dal giudice per la formazione del suo convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-1, 1-3-2022 n. 6758; Cass., Sez. Un., 30-1-2023 n. 2767, in motivazione a pag.10 e precedenti ivi richiamati). Nella fattispecie la sentenza impugnata, dopo avere premesso che sono inammissibili in appello i motivi nuovi, ha dichiarato che i motivi di appello contrassegnati dai numeri 2 e 3 involgevano questioni del tutto nuove e mai dedotte in primo grado. La motivazione è concreta e perfettamente comprensibile, perché si esclude, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, che la sentenza, al fine del rispetto del minimo costituzionale entro il quale è circoscritto il sindacato di legittimità, dovesse elencare i profili di novità: secondo quanto esposto in sentenza, erano il secondo e il terzo motivo nel loro complesso a essere nuovi e perciò inammissibili, in quanto per la prima volta veniva dedotto che il pagamento dell’importo richiesto di euro 40.557,00 non costituiva il saldo del prezzo, e al contrario si faceva riferimento all’art. 8 del contratto rispetto ai SAL, chiedendo l’applicazione dell’art. 1665 cod. civ. (motivo n.2), e si faceva riferimento alla circostanza dell’accettazione tacita dell’esecuzione delle opere extracontratto non concordate (motivo n.3), pure non specificate nell’atto introduttivo del giudizio. 6 Per completezza si osserva, altresì, che si deve escludere che ricorrano i presupposti per esaminare le deduzioni come svolte al fine di fare emergere l’error in procedendo nel quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata, nel dichiarare l’inammissibilità dei motivi di appello in mancanza dei relativi presupposti. A ciò osta il modo di formulazione del motivo di ricorso, svolto senza specifico riferimento al contenuto dei motivi di appello in relazione alle prime difese, e ciò al fine di dimostrarne la proposizione nel rispetto dell’art. 342 cod. proc. civ.: l’error in procedendo consente al giudice di legittimità di procedere al diretto esame degli atti del giudizio a condizione che la censura sia stata formulata nel rispetto delle norme di contenuto-forma del ricorso. Specificamente, la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass., Sez. Un., 25 luglio 2019, n. 20181): la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude che preliminare a ogni altro esame sia quello concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto;
con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l'ammissibilità, diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali (Cass. 13 marzo 2018, n. 6014; cfr. altresì: Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410). In particolare, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello 7 e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria a evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 7-6-2023 n. 16028; Cass. Sez.
6-L, 19-8- 2020 n. 17268; Cass. n. 22880/2017 cit.; Cass. Sez. 6-3, 28-11-2014 n. 25308; Cass., Sez. Un., 22-5-2012 n. 8077; Cass. 20 settembre 2006, n. 20405). Nella fattispecie, invece, il mezzo di censura si risolve in stringati rimandi all'atto di appello, i quali non consentono di apprezzare la reale consistenza della doglianza rispetto alla decisione di primo grado. 2. Con il secondo motivo di ricorso, intitolato “violazione art. 183 – 342 – 345 c.p.c. in relaz. all’art. 360 n. 4 c.p.c. sul secondo motivo di appello”, la ricorrente sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata che aveva fatto riferimento alla domanda come volta a ottenere il saldo del prezzo, la società aveva chiesto il pagamento di acconto;
quindi, non costituiva questione nuova avere invocato l’articolo 8 del contratto, che prevedeva il pagamento delle somme entro dieci giorni dalla maturazione di ciascun SAL;
aggiunge che l’appellante non aveva apportato alcun mutamento del petitum o della causa petendi, né aveva proposto nuove eccezioni, né sollevato nuove contestazioni, perché già nell’atto di citazione aveva sostenuto l’applicabilità dell’art. 8 del contratto riguardante gli acconti. Aggiunge che è erronea anche la pronuncia sul difetto di specificità e inammissibilità del terzo motivo di appello, in quanto pure il tema dell’accettazione tacita delle opere era già stato sviscerato in corso di causa ed esaminato dalla sentenza di primo grado;
quindi, sostiene che con il terzo motivo di appello, erroneamente dichiarato inammissibile, non aveva introdotto alcuna questione nuova, ma si era limitato a censurare l’applicazione dell’art. 1665 cod. civ. eseguita dal Tribunale. 2.1. Il motivo è infondato. 8 In primo luogo, si esclude che la domanda, come proposta dalla società appaltatrice, potesse avere a oggetto il pagamento di acconti, al fine di invocare l’applicazione dell’articolo 8 del contratto. All’evidenza, nel momento in cui la società ha agito per ottenere il pagamento dell’importo di euro 40.557,00, quale corrispettivo delle opere eseguite e non pagate dalle committenti, senza dedurre di avere diritto a ulteriori corrispettivi non ancora pagati e neppure compresi nella domanda, la causa aveva a oggetto l’accertamento della spettanza del corrispettivo richiesto, in quanto residuo rispetto al corrispettivo complessivo di cui al contratto;
ciò, sulla base dei lavori eseguiti e degli accordi intercorsi tra le parti, rimanendo superate tutte le questioni relative alle scadenze contrattuali di pagamento degli acconti. In altri termini, non poteva l’appaltatrice invocare la previsione contrattuale in ordine al diritto al pagamento degli importi degli stati di avanzamento lavori già emessi, nel momento in cui le committenti contestavano di essere obbligate al pagamento in ragione dei pagamenti già eseguiti, in relazione all’entità dei lavori svolti e agli accordi intercorsi tra le parti. Si rammenta che in tema di appalto, nel caso in cui il contratto preveda il diritto dell’appaltatore al pagamento di acconti sul corrispettivo e la periodica esigibilità degli acconti sulla base delle risultanze del certificato sullo stato di avanzamento lavori, tale certificato non è idoneo in nessun caso a integrare e sostituire la verifica dell’opera che, ai sensi dell’art. 1665 cod. civ., il committente ha il diritto di eseguire dopo l’ultimazione dei lavori;
né tale certificato costituisce prova legale, a favore dell’appaltatore, del diritto al corrispettivo maturato sulla base dei conteggi eseguiti, con la conseguenza che l’appaltatore, in caso di contestazione da parte del committente delle risultanze degli stati di avanzamento, non è esonerato dal provare il suo diritto al corrispettivo (Cass. Sez. 2, 4-1- 2011 n. 106; Cass. Sez. 3, 21-5-1999 n. 4955). 9 In ordine all’accettazione tacita delle opere, la sentenza ha accertato (pag. 13) che, con la clausola 4 del contratto, le parti avevano pattuito che l’impresa appaltatrice non poteva effettuare opere non previste senza la preventiva comunicazione e accettazione delle committenti, prova che non risultava essere stata fornita dall’impresa; eseguito tale accertamento in fatto, all’evidenza, la sentenza non aveva neppure ragione di esaminare la questione dell’avvenuta accettazione tacita delle opere, che era incompatibile con la previsione contrattuale. 3. Con il terzo motivo, intitolato “violazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – nullità della sentenza”, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello, senza considerare che il motivo era stato proposto subordinandolo al mancato accoglimento del primo motivo, che era stato accolto;
quindi rileva che il motivo doveva essere ritenuto assorbito e non dichiarato inammissibile. 3.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Anche nel giudizio di cassazione, l’interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire un risultato pratico favorevole (Cass. Sez. 2, 19-7-2023 n. 21230; Cass. Sez. 3, 8-6-2017 n. 14279); nella fattispecie il risultato pratico è il medesimo, sia a fronte di dichiarazione di inammissibilità del motivo che la ricorrente assume erroneamente eseguita, sia a fronte dell’assorbimento del motivo che la ricorrente sostiene avrebbe dovuto essere pronunciata. Non è ipotizzabile una qualche incidenza neppure sul riparto delle spese di lite, perché le spese sono state integralmente compensate dalla Corte d’appello e la pronuncia di assorbimento, anziché di inammissibilità, di un motivo di appello non avrebbe comportato alcuna reale diversità di esito neppure nel riparto delle spese di lite. 10 4. Con il quarto motivo, intitolato “violazione art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 167 – 112 – 345 – 1460 – nullità della sentenza – violazione art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.”, la ricorrente lamenta che sia stata rigettata la domanda di pagamento proposta dalla società accogliendo le eccezioni sollevate tardivamente dalle committenti, con la comparsa di costituzione di primo grado tardivamente depositata, con riferimento al fatto che le variazioni di progetto non erano state approvate per iscritto dalla committenza ex art. 1667 cod. civ. e con riguardo al fatto che le opere erano state arbitrariamente eseguite e non approvate dalla committenza ai sensi dell’art. 4 del contratto;
sostiene che si trattasse di eccezione ex art. 1460 cod. civ. e perciò di eccezione in senso proprio, per cui la Corte d’appello, nell’accoglierla nonostante fosse stata tardivamente proposta, ha violato gli artt. 167, 345 e 112 cod. proc. civ. 4.1. Il motivo è infondato. Pur vero che vi è indirizzo che qualifica l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. quale eccezione in senso stretto (Cass. Sez. 2, 16-7-2025 n. 19753; Cass. Sez. 2, 5-8-2002 n. 11728; Cass. Sez. 2, 29-9-1999 n. 10764, sulla base dell’assunto che tale eccezione consiste nell’allegazione di un fatto impeditivo e nell’esercizio del potere unilaterale della parte di attribuire rilevanza giuridica a quel dato, nel senso di paralizzare la pretesa della controparte), nella fattispecie la questione non si pone. Ciò perché le deduzioni in ordine al fatto che le opere non erano state approvate dalla committenza, né secondo le previsioni del codice, né secondo il contratto, erano esclusivamente finalizzate a contestare l’insorgenza del diritto al compenso;
perciò, si trattava di mere difese, proponibili anche in appello, non rientrando nel campo di applicazione dell’art. 345, co. 2, cod. proc. civ., in quanto erano volte a contrastare la pretesa avversa, senza tradursi nell’allegazione di fatto impeditivo, modificativo o 11 estintivo, ed erano fondate su dati di fatto già acquisiti in causa (Cass. Sez. 3, 6-5-2020 n. 8525; Cass. Sez. 2, 28-5-2019 n. 14515; Cass. Sez. 6-1, 1-10-2018 n. 23796; Cass. Sez. 3, 12-9-2005 n. 18096; Cass. Sez. 3, 19-7-2005 n. 15211). 5. Con il quinto motivo, intitolato “violazione art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione art. 2697 c.c. Violazione art. 360 n. 3 in relazione all’art. 1667 c.c.”, la ricorrente sostiene che la Corte d’appello, ritenendo erroneamente che l’eccezione di inadempimento fosse stata ritualmente sollevata, abbia erroneamente posto a carico dell’appaltatore l’onere di provare il corretto adempimento delle sue obbligazioni;
ciò in quanto tale onere sorgeva a carico dell’appaltatore solo in caso di eccezione di inadempimento ritualmente proposta e non in caso di mera contestazione della controparte. 5.1. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale il creditore deve provare i fatti costitutivi del suo diritto e perciò anche l’esecuzione delle prestazioni delle quali chiede il pagamento, nel caso in cui le prestazioni siano contestate e non solo nel caso in cui sia sollevata l’eccezione di inadempimento. Infatti, l’applicazione all’appalto del principio generale che governa la condanna all’adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive comporta che l’appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo abbia l’onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione (Cass. Sez. 2, 13-9-2016 n. 17959; Cass. Sez. 2, 13-2-2008 n. 3472). Si rammenta, come già esposto al punto 2.1., che neppure le risultanze degli stati di avanzamento dei lavori, in caso di contestazione, esonerano l’appaltatore dall’onere di provare il fondamento del suo diritto al corrispettivo nella misura da lui richiesta. 6. Con il sesto motivo, intitolato “violazione art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. violazione art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. 12 in relazione all’art. 1460 c.c.”, la ricorrente evidenzia che aveva dedotto con il proprio appello che, nel caso in cui il contratto preveda pagamenti di acconti con termini determinati come nella fattispecie, il committente non può avvalersi dell’eccezione di inadempimento, in quanto in questa ipotesi l’art. 1460 cod. civ. non può applicarsi. 6.1. Il motivo è infondato. Come già esposto, non si poneva in causa questione di pagamento di acconti e non si poneva neppure questione di eccezione di inadempimento;
si poneva questione esclusivamente di accertamento del diritto della società appaltatrice di ottenere il pagamento del compenso residuo richiesto, a fronte del già ricevuto pagamento di euro 97.449,00 e dell’effettiva entità dei lavori eseguiti, con il conseguente onere della prova a carico della stessa appaltatrice in ordine all’esistenza del diritto al corrispettivo. 7. Con il settimo motivo, “violazione art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.”, la ricorrente, premesso che diverse sono le ragioni poste a base della decisione di primo grado e di quella di secondo grado, sostiene che la sentenza impugnata abbia omesso l’esame di fatti di carattere decisivo: le somme richieste riguardavano il quinto e sesto SAL, comprendenti solo opere contrattuali, il primo SAL era stato emesso con riguardo al primo contratto e in esso erano inseriti solo i lavori di demolizione effettuati al primo computo metrico, interamente pagati;
dopo la stipula del nuovo contratto, erano stati emessi altri quattro SAL, comprendenti sia opere di natura contrattuale che opere extracontratto;
era stato concluso uno specifico accordo relativo alle opere extracontratto e le committenti avevano dato incarico al direttore dei lavori di concordare le opere extracontratto, che erano state eseguite secondo le direttive del direttore dei lavori e poi accettate dalla committenza. 13 7.1. Il motivo, anche a recepire le deduzioni della ricorrente in ordine alla diversità delle ragioni poste a fondamento della decisione nei due gradi, è manifestamente infondato. In linea generale, l’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. nella formulazione attuale prevede il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, e cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;
pertanto l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche se la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2, 29-10-2018 n. 27415; Cass., Sez. Un., 7-4- 2014 n. 8053, per tutte). Nella fattispecie la ricorrente non individua fatti decisivi dei quali sia stato omesso l’esame, ma propone una complessiva ricostruzione dei fatti, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità. La sentenza impugnata (pag. 12) ha accertato in fatto, recependo le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, una serie di anomalie nel conteggio delle spettanze dell’appaltatrice, che avevano determinato in primo luogo una netta incongruenza nel calcolo dei corrispettivi delle demolizioni, che il c.t.u. aveva determinato nell’importo di euro 19.026,04, di gran lunga inferiore rispetto alla somma di euro 62.716,34 conteggiata dalla società nei SAL da 1 a 6. L’affermazione della ricorrente secondo la quale le opere di demolizione erano state interamente pagate non ha, all’evidenza, il significato di ritenere che l’appaltatrice avesse dimostrato il diritto al pagamento dell’importo per le demolizioni ritenuto ingiustificato dal c.t.u.; con la conseguenza che anche soltanto la differenza tra la somma pretesa dall’impresa per le demolizioni (euro 62.716,34) rispetto a quella a 14 essa spettante a tale titolo (euro 19.026,04) - secondo l’accertamento svolto dalla sentenza impugnata e non contestato in termini ammissibili dalla ricorrente - conferma la correttezza del rigetto della domanda dell’appaltatrice (in quanto volta a ottenere il pagamento di euro 40.557,00); con l’ulteriore conseguente irrilevanza in concreto di ogni altra questione proposta dall’appaltatrice. 8. Con l’ottavo motivo, “violazione art. 360 n. 4 in relazione all’art. 115 c.p.c. travisamento della prova – nullità della sentenza”, la ricorrente sostiene che l’informazione probatoria tratta dalle dichiarazioni dei testi AT e BE e dalla c.t.u., in ordine al fatto che erano stati eseguiti lavori extracontratto, è contraddetta da altre emergenze processuali, che sono state travisate;
rileva che dalle dichiarazioni dei testimoni AT e BE risulta che le somme richieste erano relative al quinto e al sesto SAL, relativo solo a opere contrattuali. 8.1. Dalle ragioni già esposte consegue l’infondatezza anche dell’ottavo motivo di ricorso. La sentenza impugnata, con motivazione ampiamente rispettosa del minimo costituzionale entro il quale è circoscritto il sindacato di legittimità, ha quantificato i corrispettivi spettanti all’appaltatrice in base all’indagine svolta dal consulente d’ufficio e agli accordi intercorsi tra le parti;
quindi, logicamente ha escluso che l’appaltatrice potesse avere diritto al pagamento degli importi di cui al quinto e al sesto SAL, a fronte delle anomalie e irregolarità, in forza della quali aveva ricevuto per le demolizioni di cui al primo SAL pagamenti di importi ben superiori a quelli spettanti. 9. Con il nono motivo, “violazione art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 – 167 c.p.c.”, la ricorrente lamenta che sia stata accolta l’eccezione fondata sull’articolo 4 del contratto di appalto, secondo la quale l’appaltatrice non poteva eseguire opere non previste senza 15 autorizzazione, in quanto si trattava di eccezione tardivamente proposta in primo grado. 9.1. Il motivo è infondato. Come già esposto, non si trattava di eccezione, ma di deduzione difensiva, svolta al fine di contestare l’insorgenza del diritto dell’appaltatrice al compenso;
la difesa poteva essere eseguita senza preclusioni, in quanto fondata sul contenuto del contratto, in ordine alla cui tempestiva produzione in causa la ricorrente non lamenta alcunché. 10. In conclusione il ricorso è interamente rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.
1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione a favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.
1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, il 21-5-2026. Consigliere estensore Presidente IS CA LE AL