Sentenza 14 settembre 2016
Massime • 1
In tema di riabilitazione del condannato per fatti di criminalità organizzata, la frequentazione da parte dello stesso di soggetti pregiudicati e di persone inserite negli ambienti della criminalità organizzata, è incompatibile con l'accertamento della buona condotta, richiesto quale presupposto per l'accoglimento dell'istanza.
Commentario • 1
- 1. Art. 179 - Condizioni per la riabilitazionehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/09/2016, n. 52493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52493 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2016 |
Testo completo
52493 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 2740/2016 MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. Presidente SENTENZA - Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO N. 20954/2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MONICA BONI Dott. - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ME FI N. IL 08/05/1964 avverso l'ordinanza n. 1112/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA, del 17/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Roberto Anielle the chies it rigetts del ripto Udit i difensor Avv.; лов Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 17 marzo 2015 il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria rigettava l'opposizione proposta da FI ME avverso il provvedimento col quale il medesimo Tribunale in data 30 settembre 2014 aveva respinto la sua istanza di riabilitazione in ragione del mancato versamento delle spese processuali, già quantificate e quindi esigibili e della riferita frequentazione con soggetti pregiudicati e gravitanti nel contesto dell'organizzazione di stampo mafioso, alla quale il ME era risultato intraneo.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: a) violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 179 cod. pen., per avere il Tribunale di sorveglianza ritenuto assente il requisito della buona condotta in base a mere frequentazioni con soggetti d'interesse investigativo, riferita in annotazione di polizia, contestata in ogni suo aspetto dalla difesa, così recependo un orientamento minoritario della giurisprudenza di legittimità, mentre per l'interpretazione più accreditata anche le denunce e le condanne successive alla sentenza rispetto alla quale si è chiesta la riabilitazione non sono ostative all'accesso al beneficio, pur essendo valutabili in un giudizio globale relativo al comportamento del condannato;
b) violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione per non avere il Tribunale di sorveglianza considerato la documentazione prodotta, attestante l'impegno lavorativo del ricorrente sin da quando aveva quindici anni, il puntuale rispetto delle prescrizioni relative alla misura di prevenzione personale cui era stato sottoposto, il contatto con soggetti sospetti legato soltanto alla propria professione di medico, tanto che: il paziente NO ME era stato accompagnato a Milano per visita cardiologica, cui anch'egli si era sottoposto;
NI PE, proprio cognato, è stato accompagnato presso varie strutture sanitarie per problemi di salute, come già riconosciuto in precedente provvedimento;
NI TI, IC TI e NO CA, propri parenti, sono incensurati;
AN PE non è soggetto assiduamente frequentato, ma paziente visitato in via occasionale. Inoltre, il medesimo Tribunale in precedenza aveva deciso di non applicare al ricorrente la misura di sicurezza della libertà vigilata nella ritenuta insussistenza della sua pericolosità per avere egli svolto attività lavorativa e di volontariato e dimostrato l'intenzione di conformarsi alle regole del vivere civile e la meritevolezza del beneficio invocato, negato in modo contraddittorio rispetto alla precedente decisione favorevole. c) Violazione di legge per mancanza o apparenza di motivazione quanto all'affermata sussistenza dell'obbligo di pagamento delle spese processuali, rimasto inadempiuto: in realtà tale assunto è frutto di grossolano errore, poiché il 1 certificato dell'ufficio recupero crediti della Corte di appello di Reggio Calabria attesta il contrario, ossia che le spese di cui agli artt. 10385 e 10387 di campione penale sono state rimesse con provvedimento dell'Ufficio di sorveglianza di Ancona con ordinanza del 27/5/2003; in ogni caso, eventuali spese ancora dovute non risultano essere mai state richieste in pagamento al ME e, essendo maturato il relativo obbligo prima della legge n. 69/2009 che ha modificato l'art. 205 del T.U. sulle spese di giustizia, prevedendo che l'importo complessivo sia ripartito pro- quota tra tutti i condannati senza vincolo di solidarietà, deve ritenersi siano state richieste e corrisposte per intero da altro obbligato. Infine, va considerato che il relativo credito dello Stato risulta ormai estinto per prescrizione.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Roberto Aniello, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.
1.Va premesso che l'ordinanza impugnata ha respinto l'opposizione proposta dal ME sulla base di due distinti rilievi negativi, già evidenziati nel provvedimento investito dalle contestazioni dell'interessato, costituiti dall'inadempimento all'obbligo del pagamento delle spese processuali relative al giudizio definito con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 21/10/1999, per il quale egli aveva riportato condanna e dalla mancata dimostrazione del mantenimento di buona condotta.
1.1 La decisione assunta rispetta puntualmente il dettato normativo dell'art. 179 cod. pen. secondo il quale per accordare la riabilitazione, istituto annoverato tra le cause estintive del reato con effetto di eliminazione delle conseguenze penali della condanna e di piena reintegrazione della capacità giuridica del condannato, si richiede la dimostrazione del ravvedimento del richiedente, desumibile dai comportamenti regolari tenuti nel periodo minimo previsto dalla legge e sino alla data della decisione sull'istanza, nonché dalla sua attivazione per l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli, derivate dalla condotta criminosa, condizione pretesa dalla norma anche nei casi in cui nel procedimento di cognizione sia mancata la costituzione di parte civile e quindi non sia stata resa alcuna statuizione sulle obbligazioni civili, scaturenti dall'illecito penale (Cass. sez. 1, n. 49446 del 07/11/2014, P.G. in proc. Zurita Ramirez, rv. 261276; sez. 1, n. 7752 del 16/11/2011, Liberatore, rv. 252412; sez. 1, n. 48148 del 18/11/2008, Maggi, rv. 242809). Nella riflessione teorica condotta dalla giurisprudenza di legittimità e nelle applicazioni pratiche è costante il rilievo, per il quale, ai fini dell'accertamento della buona condotta, non è sufficiente il mancato accertamento di elementi negativi attinenti al comportamento del condannato, ma è richiesta l'emergenza positiva di "prove effettive e costanti" di fatti sintomatici dell'avvenuto recupero del 2 soggetto ad un corretto modello di vita;
in altri termini, non assume rilievo la mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato, quanto "l'instaurazione e il mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati, pur quando le stesse non siano penalmente sanzionate o siano, addirittura, imposte soltanto da quelle elementari e generalmente condivise esigenze di reciproca affidabilità che sono alla base di ogni ordinata e proficua convivenza sociale" (Cass., sez. 1, n. 196 del 3/12/2002, Rega, rv. 223027; sez. 2 n. 35545 del 25/6/2008 P.G. in proc. Gucciardi, rv. 240660; sez. 1, n. 39809 del 2/10/2008, Lombardo, rv. 241652; sez. 6, n. 5164 del 16/01/2014, Marigliano, rv. 258572).
2. Orbene, nella vicenda specifica i giudici di merito hanno escluso l'acquisizione di indici positivi dall'univoco significato dimostrativo del recupero del condannato ad un corretto modulo comportamentale, poiché, sebbene non coinvolto in altre indagini o in procedimenti penali, sul presupposto della sua pericolosità sociale era stato sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni con aggravamento per un anno ulteriore, e, nel periodo compreso tra 2010 e 2014 era risultato in rapporti di frequentazione con soggetti pregiudicati e inseriti nella criminalità organizzata, specie in quella di stampo mafioso, in assenza di una giustificazione legata a stretti vincoli familiari o all'esercizio della professione medica poiché i contatti accertati erano avvenuti in luoghi pubblici al di fuori dello svolgimento di prestazioni sanitarie.
2.1 Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente e logicamente apprezzato tali emergenze, con puntuale richiamo alle circostanze di fatto esposte nell'informativa di polizia, come incompatibili con la buona condotta pretesa per accordare la chiesta riabilitazione per avere inteso le accertate relazioni personali, protratte nel tempo in contesti non legati all'attività sanitaria, indicative della vicinanza a personaggi pregiudicati di elevato spessore criminale che, sebbene avvenute in centri di ridotte dimensioni, suggeriscono continuità personale e solidarietà in contrasto con le regole di corretto comportamento. Nell'avvalorare l'interpretazione della nozione di buona condotta già richiamata non s'intende certo negare al soggetto già condannato la possibilità di una vita di relazione in ambito familiare e sociale, quanto stigmatizzare che il mantenimento di rapporti con persone di elevata pericolosità e di accertata appartenenza a formazioni di tipo mafioso nell'ambito delle quali il soggetto aveva perpetrato i gravi delitti accertati a suo carico prova l'intenzione di non rifuggire da concezioni di vita irregolari, di cui tali personaggi sono portatori e che sono state alla base della dedizione al crimine.
2.2 Per contrastare la logicità e la coerenza argomentativa di tali rilievi la difesa oppone circostanze non dirimenti o, al contrario, persino di valenza opposta a quanto preteso, poiché invoca l'obbligo giuridico di erogare prestazioni sanitarie 3 ai propri assistiti, ma si diffonde ad illustrare modalità dell'assistenza prestata che trascendono in sé l'impegno usualmente profuso da un medico di base verso i pazienti, tanto da averli accompagnati in costose trasferte presso ospedali del Nord Italia o da aver assistito all'effettuazione di esami strumentali, il che postula proprio quella condivisione di vita e quella vicinanza che il Tribunale ha censurato come contraria alla buona condotta. Che poi lo stesso ufficio giudiziario abbia ritenuto di non dover fare applicazione al ME della misura di sicurezza della libertà vigilata non supera le pertinenti e motivate osservazioni critiche esposte nell'ordinanza in verifica, essendo le due decisioni ancorate a presupposti distinti, ben potendo il soggetto non pericoloso non avere tenuto quella regolare e costante condotta richiesta nei termini sopra enunciati per conseguire la riabilitazione.
3.Quanto al diverso profilo valutato in merito alla perdurante debenza delle spese processuali relative al procedimento sub 2), le partite di credito, che si assume essere state rimesse dall'ufficio di sorveglianza di Ancona, sarebbero oggetto di un provvedimento che non è stato prodotto in allegato, né trascritto nel contesto dell'impugnazione, che ha sottratto a questa Corte per difetto di autosufficienza la possibilità di verificare ed avvalorare la deduzione difensiva.
3.1 Non ha pregio nemmeno l'obiezione che assume non essere mai pervenuta richiesta al ricorrente del pagamento delle predette spese giudiziali: la relativa obbligazione civile, discendente dalla condotta criminosa e conseguente all'irrevocabilità della sentenza di condanna, se adempiuta riveste rilievo anche quale prova concreta dell'emenda e della positiva condotta successiva alla condanna. E' dunque onere dell'istante allegare la sussistenza delle condizioni pretese dall'ordinamento per l'ammissione alla riabilitazione e, in caso deduca l'impossibilità di provvedere all'adempimento delle obbligazioni civili, per impossidenza economica o per altro impedimento, gli compete un vero e proprio onere della prova, impostogli dalla disposizione di cui all'art. 179 cod. pen., comma 4, secondo la quale "la riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato non abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle", dimostrazione che comunque può essere offerta con ogni mezzo idoneo ed utile. A tal fine, l'istante deve offrire elementi oggettivi di valutazione, senza limitarsi ad allegazioni generiche: per quanto in ossequio ai principi generali, valevoli per gli incidenti di esecuzione, spetti all'autorità giudiziaria, a fronte dell'allegazione di circostanze specifiche da parte dell'interessato, condurre le opportune indagini per verificare le sue reali condizioni economiche e patrimoniali, è sempre sul richiedente che spetta fornire qualche elemento conoscitivo, indicativo del suo sforzo e della buona condotta tenuta. Pertanto, non può rivestire rilievo decisivo la circostanza che il pagamento delle spese processuali non sia mai stato richiesto al ME, ben potendo lo stesso attivarsi per conoscere la loro quantificazione e provvedere al pagamento dei termini di legge.
3.2 Né può trovare accoglimento la conclusiva osservazione per la quale, 4 stante la ripartizione "pro-quota" senza vincolo di solidarietà dell'obbligo che si assume inadempiuto, "è lecito ritenere che il pagamento delle spese di giustizia della sentenza summenzionata sia stato richiesto ed ottenuto per intero da altri" coimputati (pag. 7 ricorso): non soltanto quella espressa è una mera congettura, priva di riscontro documentale, ma la stessa è priva di plausibilità logica, poiché non si comprende per quale ragione, se l'obbligazione non è solidale, altri avrebbero dovuto corrispondere l'intero importo anche per la quota di spettanza del ME. Per le considerazioni esposte, il ricorso va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Cristina SottoCristing Monica Boni Monigan DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 DIC 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA