Sentenza 18 novembre 2008
Massime • 1
Per la concessione della riabilitazione è necessario che il condannato, pur quando sia mancata nel processo la costituzione di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili del reato, abbia adempiuto all'obbligazione risarcitoria, a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione circa la struttura dell'illecito, quale reato di danno o di pericolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2008, n. 48148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48148 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/11/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 3107
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 013390/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GG IG, N. IL 28/10/1937;
avverso ORDINANZA del 22/11/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G., Dr. Consolo S., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 novembre 2008 il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava, non sussistendo tutti i requisiti previsti dalla legge, l'istanza di riabilitazione avanzata da IG GI con riferimento alla sentenza della Pretura di Voghera, sezione distaccata di Stradella, del 4 febbraio 1995 (irrevocabile il 25 febbraio 1995), che lo aveva condannato alla pena di dieci milioni di lire di ammenda (pena sospesa) per violazione delle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (reato L. n. 319 del 1976, ex art. 21, comma 3, commesso il 3 giugno 1992, e al decreto del Tribunale di Voghera del 30 marzo 2002 riguardante il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. a), artt. 2 e 4 consumato il 23 gennaio 2001.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, GI, il quale lamenta: a) l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 179 c.p., atteso che, con riguardo alla prima condanna, non sussiste alcun danno reale derivato dal reato e, relativamente alla seconda, si tratta di una violazione meramente formale;
b) violazione dell'art. 179 c.p. e manifesta illogicità della motivazione per quanto concerne l'esclusione della buona condotta.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. La riabilitazione si caratterizza rispetto alle cause di estinzione di specifico reato o di specifica pena per un connotato di efficacia generale e residuale, in quanto è astrattamente idonea ad estinguere anche ogni ulteriore conseguenza che norme eventualmente sopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla medesima condanna per cui essa è intervenuta. L'istituto ha come risultato la reintegrazione del condannato nella capacità giuridica rimasta menomata, conseguita mediante l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla condanna penale, per cui essa è possibile tutte le volte in cui il condannato abbia mostrato di essersi ravveduto, serbando buona condotta ed astenendosi dal compiere atti riprovevoli, non essendo, invece, necessario che egli ponga in essere comportamenti positivi di valore morale indicativi di volontà di riscatto dal passato.
Ai fini della verifica del requisito della buona condotta, che deve consistere in fatti positivi e costanti di ravvedimento, la valutazione del comportamento tenuto dall'interessato deve comprendere non solo il periodo minimo di tre anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena inflitta, ma anche quello successivo, fino alla data della decisione sull'istanza prodotta (Cass., Sez. 1, 27 febbraio 1996, n. 1274, Politi, rv. 204698).
2. L'attivarsi del reo al fine dell'eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio anche nel caso in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile e non vi sia stata, quindi, alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (Cass., Sez. 5, 27 novembre 1998, n. 6445; Sez. 3, 10.11.1998, n. 2942).
3. Alla luce dei principi in precedenza esposti il provvedimento impugnato è esente dal denunciato vizio di violazione ed erronea applicazione dell'art. 179 c.p. di legge e di carenza, avendo correttamente evidenziato, ai fini del diniego del beneficio, l'omessa attivazione di IG GI per eliminare, per quanto possibile, le conseguenze civili dei reati per i quali sono intervenute le pronunce irrevocabili di condanna, considerato che, ai fini del conseguimento della riabilitazione, l'adempimento dell'obbligazione del risarcimento del danno è condizione prevista dalla legge e discende dal fatto stesso del reato a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazioni circa la struttura dell'illecito quale illecito di danno o di pericolo (Cass., Sez. 5, 8.10.1999, n. 4731, rv. 215748). Con riferimento alle altre doglianze il Collegio osserva che è preclusa al giudice di legittimità - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione adottata, sollecitata nel ricorso, o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2008