Sentenza 7 novembre 2014
Massime • 1
In tema di riabilitazione, l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, o comunque l'attivarsi del condannato al fine di eliminare tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dal reato, costituisce condizione imprescindibile per la concessione del beneficio anche quando sia mancata nel processo la costituzione di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso la riabilitazione all'imputato senza che ricorresse la prova dell'adempimento degli oneri contributivi, il cui precedente omesso pagamento aveva integrato il reato per il quale era stata chiesta l'applicazione del beneficio).
Commentario • 1
- 1. Art. 179 - Condizioni per la riabilitazionehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2014, n. 49446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49446 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 07/11/2014
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3170
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - rel. Consigliere - N. 14932/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
RI RA NU EN N. IL 16/12/1949;
avverso l'ordinanza n. 3294/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE, del 07/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette le conclusioni del PG di annullamento della ordinanza. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7.11.2013, il Tribunale di sorveglianza di Firenze concedeva a RI RE MA NT la riabilitazione in relazione alle condanne riportate con decreti gip Tribunale di Grosseto 30.1.2002, gip Tribunale di Lucca 8.2.2002, gip Tribunale di Grosseto 24.7.2002, sul presupposto che era decorso il tempo previsto dall'art. 179 c.p., che nel frattempo il prevenuto aveva dato segni di buona condotta e che non perduravano obbligazioni di carattere civile.
2. Avverso tale decisione, interponeva ricorso il Procuratore Generale presso la corte d'appello di Firenze per dedurre che in relazione ai due decreti del gip del Tribunale di Grosseto, emessi per violazione della L. n. 638 del 1983, art. 2, ovverosia per omesso versamento di contributo previdenziali ed assistenziali, non era stata fornita la prova dell'adempimento.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato.
4. È stata depositata memoria con cui sono stati allegati documenti che attesterebbero il pagamento delle somme dovute in base ai due decreti penali indicati nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve infatti essere ricordato che i presupposti per ottenere la riabilitazioni sono il decorso del tempo (ed in particolare di anni cinque - o dieci per i recidivi - dal giorno dell'esecuzione della pena principale, ovvero dall'estinzione della stessa) e la prova di buona condotta. L'art. 179 c.p., u.c., prevede però anche che il benefici non possa essere concesso ove il condannato non abbia provveduto all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal reato. La doglianza avanzata dal PG ricorrente è quindi fondata, atteso che la riabilitazione è stata disposta senza che ricorresse la prova dell'intervenuto pagamento delle ritenute previdenziali il cui omesso pagamento costituiva il titolo della contravvenzione per cui furono emessi due decreti penali dal gip di Grosseto, nelle date del 30.2.2002 e del 24.7.2002. È infatti principio affermato con continuità da questa Corte che l'attivarsi del condannato al fine dell'eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta integrante reato costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio anche nel caso in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile e non vi sia stata, quindi, alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (Sez. 1, 18.11.2008, m. 48148, rv 242809).
È quindi fondata la doglianza del ricorrente che ha ricordato, in linea con quanto sopra evidenziato, come nel concetto di obbligazioni civili derivanti dal reato vadano ricomprese non solo le obbligazioni civili contenute nella sentenza, bensì anche le obbligazioni derivanti dal reato, che nel caso di specie andavano ad identificarsi nell'adempimento contributivo a suo tempo non ottemperato. L'ordinanza impugnata, laddove è stata scritto che l'interessato non aveva obbligazioni civili da adempiere, è viziata da un'errata interpretazione del dictum normativo e va quindi annullata. La documentazione che è stata trasmessa a questa Corte, con memoria del 22.10.2014, sembra comprovare l'intervenuto pagamento, ma non essendo stata indicata la data dei versamenti (che deve essere anteriore al provvedimento impugnato per comprovare l'assunto dell'ordinanza), dovrà essere valutata in sede di rinvio, con la precisazione che ove i pagamenti dovessero risultare successivi al provvedimento di riabilitazione impugnato, potranno supportare una nuova istanza.
L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2014