Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2014, n. 49446
CASS
Sentenza 7 novembre 2014

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In tema di riabilitazione, l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, o comunque l'attivarsi del condannato al fine di eliminare tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dal reato, costituisce condizione imprescindibile per la concessione del beneficio anche quando sia mancata nel processo la costituzione di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso la riabilitazione all'imputato senza che ricorresse la prova dell'adempimento degli oneri contributivi, il cui precedente omesso pagamento aveva integrato il reato per il quale era stata chiesta l'applicazione del beneficio).

Commentario1

  • 1Art. 179 - Condizioni per la riabilitazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2014, n. 49446
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49446
Data del deposito : 7 novembre 2014

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