Sentenza 16 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, la prova costante ed effettiva di buona condotta, necessaria per la concessione della riabilitazione, implica una valutazione della personalità sulla base non già della mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma di fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero dell'interessato ad un corretto modello di vita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2014, n. 5164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5164 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 16/01/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - rel. Consigliere - N. 81
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 15395/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR HE, nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza 11 dicembre 2012 della Corte di appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi. Vista la richiesta del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. la Corte di appello di Napoli, con ordinanza 11 dicembre 2012, ha rigettato la richiesta di AR HE di riabilitazione dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre, irrogatagli dal Tribunale di Napoli con decreto n. 554/2001 del 19 novembre 2001, confermato dalla Corte di Appello di Napoli con decreto del 24 aprile 2001. 2. Dalla informativa della Questura di Napoli risulta che nel corso della misura di prevenzione il richiedente: a) è stato tratto in arresto in data 16 maggio 2003 per falsificazione di "c.d." e falsi senza marchi SIAE e in data 17 maggio 2003 con sentenza n. 615/2003 del Tribunale di Nola è stato condannato alla pena di mesi 5 di reclusione e scarcerato per concessione della sospensione condizionale della pena;
b) è stato denunciato il 23 agosto 2007 per violazione dell'art. 116 T.U. norme sulla circolazione stradale perché alla guida di autoveicolo con patente revocata;
c) il 6 ottobre 2007 è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di truffa aggravata e scarcerato il 21 dicembre 2007; d) il 23 giugno 2006 è stato controllato in Cicciano in compagnia di LL AN, persona pluripregiudicata nonché di AR RI, persona condannata per rapina (in realtà figlio del ricorrente); e) ha lavorato dall'agosto del 2005 al novembre 2006 e dall'agosto 2011 al gennaio 2012.
3. La corte distrettuale, premesso che ciò che rileva ai fini dell'accoglimento della riabilitazione non è tanto un'assenza di ulteriori elementi negativi, bensì prove effettive e costanti di buona condotta, ha rilevato come il AR HE, pur svolgendo attività lavorativa (molto saltuaria), sia incorso in reiterate violazioni delle leggi penali, sia in costanza della misura di prevenzione, sia successivamente alla cessazione della misura stessa, ha negato la chiesta riabilitazione.
4. Contro tale decisione ricorre personalmente l'interessato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, il AR, dopo aver chiarito che uno dei pregiudicati assieme al quale è stato trovato, AR RI, è suo figlio, ha contestato la sua responsabilità per l'accusa di truffa, ancora sub judice;
ha spiegato che, per la violazione dell'art. 116 T.U. norme sulla circolazione stradale, ha pagato la relativa ammenda e che per la violazione del diritto di autore la pena è stata interamente espiata.
In ogni caso, si tratterebbe di fatti minimi risalenti nel tempo, inidonei ad escludere la chiesta riabilitazione, considerato che pur potendo avanzare la richiesta di riabilitazione dopo tre anni, egli ha atteso ben nove anni di cui cinque trascorsi senza nessuna violazione e che ha prestato attività lavorativa dal 2005 al 26 settembre 2012, data in cui è stato licenziato per "crisi produttiva".
5. Le doglianze, come illustrate personalmente dal ricorrente, non superano il vaglio dell'ammissibilità, attesa la loro palese infondatezza, laddove correlate alla corretta giustificazione proposta dai giudici di merito.
5.1. In tema di riabilitazione relativa a misura di prevenzione e per l'accoglimento della relativa domanda, il Supremo collegio ha fissato una serie di parametri valutativi (tutti rispettati nel provvedimento impugnato) che hanno in comune la circostanza che, pur non essendo richiesta la sussistenza di fatti positivi che dimostrino la redenzione ed il riscatto del soggetto dal passato, è necessario un comportamento che denoti il ravvedimento e l'adozione di un sistema di vita improntato al rispetto della legge e delle regole comuni di convivenza (Cass. pen. sez. 6^, 29077/2001 Rv. 220715). Inoltre, la prova costante ed effettiva di buona condotta implica una valutazione della personalità sulla base, non già della mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma di fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero dell'interessato ad un corretto modello di vita (Cass. pen. sez. 2^, 35545/2008 Rv. 240660). Orbene, nella vicenda non sono stati acquisiti indici positivi che abbiano un significato univoco di recupero del condannato ad un corretto, anche se non esemplare, modello di vita, mentre invece - al contrario - si sono verificate ulteriori ed accertate violazioni alle norme della convivenza civile (esclusa ovviamente la frequentazione del figlio pregiudicato), segni questi giustamente valorizzati nel loro complesso come incompatibili con la proposta domanda di riabilitazione.
5.2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014