Sentenza 6 dicembre 2007
Massime • 1
L'incertezza nell'individuazione anagrafica dell'imputato, derivante dall'avere egli fornito generalità diverse in distinte occasioni, è suscettibile di rettificazione mediante procedura di correzione dell'errore materiale, quando non vi sia dubbio sulla sua identificazione (nella specie, risultante dai rilievi dattiloscopici che non lasciavano dubbi sulla sua identità personale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2007, n. 3949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3949 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 06/12/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 3881
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 017701/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA CE, N. IL 18/02/1965;
avverso ORDINANZA del 28/02/2007 TRIBUNALE di RIMINI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza in data 28.2.2007, per quanto qui interessa, il Tribunale di Rimini, quale giudice dell'esecuzione, investito dalla richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto, ai sensi degli artt.130 e 665 c.p.p., la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 1622/02 in data 19.8.2002 del Tribunale di Rimini, irrevocabile il 5.11.2002, nel senso che le generalità dell'imputato, indicato nella sentenza come LI TO, dovevano intendersi attribuite a "LA NC nato a [...] il [...]", con la conseguenza che la sentenza doveva essere iscritta anche nel casellario giudiziale a nome di LA NC. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che il soggetto tratto in arresto in data 18 agosto 2002 dai Carabinieri della Stazione di Cattolica in flagranza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e che aveva dichiarato di chiamarsi LI OR, nato a
Napoli il 2.8.1965, sedicente sottoposto comunque in quella sede a rilievi fotodattiloscopici in atti e che era stato quindi immediatamente portato a giudizio direttissimo nel corso del quale aveva chiesto ed ottenuto di definire la sua posizione con sentenza di patteggiamento in data 19.8.2002 in realtà aveva dichiarato false generalità poiché i successivi accertamenti svolti dai Carabinieri presso la banca data del casellario di identità avevano consentito di appurare che ai trattava di LA CE, nato a [...] il [...], già denunciato e sottoposto altre volte a segnalazione fotodattiloscopica con le vere generalità.
Il giudice dell'esecuzione ha quindi ritenuto che, essendo certa la identificazione dell'imputato nei cui confronti era stata emessa la sentenza, in quanto lo stesso era stato regolarmente citato, si versava in una ipotesi di correzione delle generalità dell'imputato e non invece di revisione ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c).
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa di LA NC lamentando violazione dell'art. 668 c.p.p., poiché il giudice dell'esecuzione poteva provvedere alla correzione dell'errore di nome contenuto nella sentenza, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., soltanto nel caso la persona nei cui confronti era stata emessa la sentenza, con un nome diverso, fosse stata regolarmente citata, sia pure sotto altro nome, mentre invece nel caso di specie lo LA non risultava citato per cui si doveva disporre l'invio degli atti alla Corte di Appello per il giudizio di revisione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è in effetti manifestamente infondato e deve essere, come tale, dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Non vi è dubbio nel caso in esame sulla identità fisica dell'imputato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 66 e 68 c.p.p., poiché per tale deve intendersi la certezza di identità fra la persona nei cui confronti è stato instaurato il processo e quella che si giudica (v. Cass. 16.1.1995, Liti;
Cass. 5.4.1996, Oumasalem), che nel caso in esame non è posta in discussione in quanto l'imputato era stato tratto in arresto in flagranza di reato ed era stato identificato fisicamente attraverso i rilievi dattiloscopici che avrebbero consentito in qualsiasi momento, anche in sede di esecuzione, di acquisire la certezza della persona contro cui si procedeva;
mentre la incertezza nella individuazione anagrafica (che ricorre nel caso in esame poiché l'imputato ha dato generalità diverse in diverse occasioni, pur essendo certo che si trattava della stessa persona in base ai rilievi fotodattiloscopici, come emergente dal provvedimento impugnato) è irrilevante sia in sede di cognizione che in sede di esecuzione, essendo sempre possibile procedere alla rettifica delle generalità dell'imputato, erroneamente attribuite, nelle forme di cui all'art. 130 c.p.p., (v,. per tutte Cass.5.2.1999, Nghiae, rv. 212623).
Non è poi vero che lo TO non fosse stato citato nel giudizio di cognizione come imputato sia pure con altro nome, poiché era stato tratto in arresto in flagranza di reato ed era stato presentato per la convalida dell'arresto e per il giudizio direttissimo ed era addirittura presente in sede di patteggiamento, come risulta dalla sentenza 19.8.2002. Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile;
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2008