Sentenza 25 giugno 2008
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, la prova costante ed effettiva di buona condotta, necessaria per la concessione della riabilitazione, implica una valutazione della personalità sulla base non già della mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma di fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero dell'interessato ad un corretto modello di vita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/06/2008, n. 35545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35545 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
35545 /08 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
45 UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 25/06/2008
SENTENZA
1.1.009/08 N.
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. RIZZO ALDO SEBASTIANO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. CASUCCI GIULIANO CONSIGLIERE FI N. 042394/2007 2. Dott. ZAPPIA PIETRO
" 3. Dott. CURZIO PIETRO
" 4. Dott.DAVIGO PIERCAMILLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE D'APPELLO di PALERMO
nei confronti di:
N. IL 21/08/1958 1) GU ANTONINO avverso ORDINANZA del 31/10/2007
CORTE APPELLO di PALERMO
sentita la relazione fatta dal Consigliere ZAPPIA PIETROlette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Gialamella che ha chiesto l'annullamento del porredimento in редито Com 2155 esame -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 31.10.2007 la Corte di Appello di
Palermo, in accoglimento della richiesta didi riabilitazione presentata da CI NI, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza applicatagli dal Tribunale di Trapani per la durata di anni due ai sensi della legge 575/65 con decreto del 6.4.1999, dichiarava l'interessato riabilitato dalla suddetta misura di prevenzione.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, lamentando violazione dell'art. 15 della legge n. 327 del 1988.
Osserva in particolare il Procuratore ricorrente che in sede di pronuncia sulla domanda di riabilitazione occorre procedere ad una valutazione globale della personalità del richiedente, al fine di rinvenire non tanto una assenza di ulteriori elementi negativi bensì
l'esistenza di prove effettive e costanti buona condotta;
e pertanto, non evidenziando il provvedimento impugnato la presenza di elementi positivi in tal senso, si impone l'annullamento dello stesso, con la adozione delle consequenziali statuizioni.
Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, con nota a firma del dott. Antonio Gialanella, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato.
Sul punto occorre innanzi tutto evidenziare che nel procedimento di prevenzione, e quindi anche nel procedimento per riabilitazione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte di Appello è ammesso solo per;
violazione di legge, in forza della disposizione di cui all'art. 4, CO. 3
11, legge n. 1423/56, alla quale rinvia espressamente l'art. 3 ter co. 2 della legge n. 575/65. Ne consegue che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che essa non sia totalmente carente ovvero sia puramente apparente, essendo il giudice di merito venuto meno all'obbligo di provvedere, con decreto motivato, in ordine ad un provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione personale e patrimoniale (Cass. sez. II, 10.3.2000, n. 703; Cass. sez. VI,
17.12.2003 n. 15107).
Pertanto, il sindacato devoluto alla Corte di Cassazione ha un ambito di applicazione più ristretto rispetto a quello di cui all'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p.; ne consegue che, in sede di ricorso alla corte di legittimità avverso i provvedimenti di cui sopra, la motivazione deve ritenersi censurabile soltanto quando essa non presenti i caratteri minimi di coerenza, di completezza e logicità richiesti, perché assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico attraverso il quale il giudice di merito è pervenuto alla conclusione adottata, ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici, in maniera tale da far risultare oscure le ragioni che avevano giustificato il provvedimento medesimo.
Fatta tale premessa, rileva il Collegio che nel caso di specie il provvedimento impugnato, sostanzialmente disattendendo le previsioni di cui all'art. 15 delle legge 3.8.1988 n. 327 che fa riferimento alla esistenza di prove costanti ed effettive di buona condotta, con motivazione apodittica che non consente di ricostruire l'iter logico che ha portato alla decisione adottata, e che pertanto è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, ha ritenuto che l'istanza dell'interessato fosse suscettibile di accoglimento.
Osserva in proposito il Collegio che ai fini della riabilitazione da misura di prevenzione la valutazione della personalità dell'istante va effettuata sulla base non già della mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato, sibbene della istaurazione e del mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati (Cass. sez. I, 3.12.2002 n. 196), attraverso la acquisizione di indici che abbiano un significato univoco di recupero del soggetto ad un corretto modello di vita. Ed
a tal fine è necessaria la dimostrazione di fatti o di comportamenti sintomatici in chiave positiva atti a costituire prova idonea, come richiesto dal legislatore, di una condotta improntata, con effettività
e costanza, al rispetto delle regole della convivenza sociale. :
Siffatta valutazione non si riscontra nel provvedimento impugnato la cui motivazione si esaurisce nella affermazione che, successivamente alla espiazione della misura di prevenzione, il
CI non risultava essersi evidenziato negativamente con la sua condotta in genere, siccome risultante tra l'altro dalla assenza di annotazioni nel certificato dei carichi pendenti;
e pertanto il giudizio prognostico sulla non pericolosità sociale del ricorrente viene, in violazione della precisa disposizione normativa sul punto, ancorato alla assenza di ulteriori elementi negativi senza alcuna verifica in ordine alla effettiva e concreta sussistenza, in positivo, di prove di buona condotta.
Deve ritenersi pertanto che l'obbligo di motivazione da parte del giudice che ha accolto la richiesta di riabilitazione non è
$ soddisfatto essendosi egli limitato a prendere in considerazione l'assenza di ulteriori elementi negativi. Va di conseguenza disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di
Palermo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di
Appello di Palermo.
Roma, 25.6.2008
Il Consigliere estensore
Vietas Laffia est- Il Presidente
DEPOCIATO IN CANCELLERIA
17 SET 2008
IL CANCELLERE
Piera Esposito