Sentenza 2 ottobre 2008
Massime • 1
Ai fini della riabilitazione da misura di prevenzione, il giudice deve accertare non tanto l'assenza di ulteriori elementi negativi, bensì prove effettive e costanti di buona condotta; ne consegue che, mentre il totale silenzio sulla condotta dell'istante risulta insufficiente a fornire prove effettive e costanti di buona condotta, qualsiasi nota negativa in ordine al suo comportamento costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore. (Fattispecie relativa ad istanza di riabilitazione, in relazione a misura di prevenzione, presentata da persona nei cui confronti era intervenuta una sentenza di condanna per abusi edilizi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2008, n. 39809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39809 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 02/10/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2474
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 006093/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DO TO, N. IL 03/02/1944;
avverso ORDINANZA del 19/11/2007 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 19 novembre 2007 la Corte d'appello di Palermo, sezione quinta penale, rigettava l'istanza di riabilitazione formulata da LV RD, nei cui confronti il Tribunale di Palermo, il 31 maggio 1990, aveva revocato la misura di prevenzione sul rilievo che il proposto aveva espiato una lunga pena detentiva in relazione a violazioni della legge in tema di stupefacenti. La Corte riteneva ostativa all'accoglimento della domanda la circostanza che nei confronti di RD fosse stata pronunziata una sentenza di condanna per la realizzazione, nel 2003, di una piattaforma di conglomerato cementizio di duecento metri, previo sbancamento, in assenza delle prescritte autorizzazioni (D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, art. 3, lett. e, artt. 10, 29 e 31 e art. 44, lett. b).
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, RD, il quale denuncia violazione di legge (L. n. 327 del 1988, art. 15) e vizio di motivazione, avendo la Corte omesso di valutare adeguatamente una circostanza rilevante, quale l'intervenuta revoca della misura di prevenzione a suo tempo disposta e attribuito, invece, rilievo, ai fini del rigetto dell'istanza, ad un fatto di modesta entità, non ancora accertato con sentenza definitiva.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Occorre premettere che, la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, recante "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza (e per la pubblica moralità), "limita alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione ed esclude la ricorribilità in Cassazione per vizio di illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confortato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 321 del 2004), in tema di misure di prevenzione non è, pertanto, deducibile il vizio di manifesta illogicità della motivazione, ma solo quello di mancanza di motivazione, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10 (Cass., Sez. 6, 17 dicembre 2003, n. 15107, rv. 229305;
Cass., 26 giugno 2002, n. 28837, rv. 222754; Cass., Sez. 2, 6 maggio 1999, n. 2181, rv. 213852). Alla mancanza di motivazione è, peraltro, equiparata l'ipotesi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Cass., Sez. Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, rv. 224611; Cass., Sez. 1, 9 novembre 2004, Santapaola, rv. 230203). E, quindi, da escludere, in materia di misure di prevenzione, la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che quest'ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi.
Benché nei motivi di ricorso la difesa non abbia mai fatto riferimento al vizio di manifesta illogicità della motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la maggior parte delle censure mosse contro il provvedimento impugnato attiene, in realtà, alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione impugnata e all'adeguatezza logica del ragionamento seguito dalla Corte d'appello nella valutazione degli indizi, nell'accertamento della pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura e dell'attualità della stessa.
2. Tanto premesso, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato, contenente un esauriente e logico sviluppo argomentativo, ha correttamente evidenziato che il requisito della "buona condotta", richiesto dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, art. 15 ai fini della riabilitazione da condanna penale, non consiste soltanto nella mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato, ma richiede l'instaurazione e il mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati, pur quando le stesse non siano penalmente sanzionate o siano, addirittura, imposte soltanto (senza la previsione di alcun genere di sanzione giuridica) da quelle elementari e generalmente condivise esigenze di reciproca affidabilità che sono alla base di ogni ordinata e proficua convivenza sociale (Cass., Sez. 1, 3 dicembre 2002, n. 196, rv. 223027).
Nell'ambito di tale valutazione globale bisogna, quindi, ricercare e trovare non tanto un'assenza di ulteriori elementi negativi, bensì prove effettive e costanti di buona condotta. Ne consegue che, mentre il totale silenzio sulla condotta dell'istante risulta insufficiente a fornire prove effettive e costanti di buona condotta, qualsiasi nota negativa in ordine al suo comportamento costituisce una prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore in tema di buona condotta, idonea a cancellare gli effetti penali di precedenti condanne (Cass., Sez. 1, 7 dicembre 2001, n. 5944, rv. 220691). Nel caso in esame i giudici di merito, con puntuale richiamo alle circostanze di fatto - in quanto tali insindacabili in sede di legittimità - hanno argomentato che l'intervenuta condanna del ricorrente per il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art.3, lett. e), artt. 10, 29 e 31, e art. 44, lett. b), impedisce di ritenere sussistente il requisito della buona condotta, non potendosi ragionevolmente trascurare - nella prospettiva segnata dalla L. n.327 del 1988 - una violazione di legge, penalmente sanzionata, e non apparendo legittima l'attribuzione di una soglia di rilevanza limitata a violazioni in qualche modo espressive del medesimo tipo di pericolosità sociale accertato in occasione dell'applicazione della misura di prevenzione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2008