Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2008, n. 39809
CASS
Sentenza 2 ottobre 2008

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Ai fini della riabilitazione da misura di prevenzione, il giudice deve accertare non tanto l'assenza di ulteriori elementi negativi, bensì prove effettive e costanti di buona condotta; ne consegue che, mentre il totale silenzio sulla condotta dell'istante risulta insufficiente a fornire prove effettive e costanti di buona condotta, qualsiasi nota negativa in ordine al suo comportamento costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore. (Fattispecie relativa ad istanza di riabilitazione, in relazione a misura di prevenzione, presentata da persona nei cui confronti era intervenuta una sentenza di condanna per abusi edilizi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2008, n. 39809
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39809
    Data del deposito : 2 ottobre 2008

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