Sentenza 9 dicembre 2008
Massime • 1
Non è ammissibile la revoca della sospensione condizionata della pena, concessa ai sensi della L. n. 207 del 2003, in caso di non meritevolezza del comportamento del soggetto analogamente a quanto è previsto per l'affidamento in prova al servizio sociale, perché tale specifica disciplina è solo parzialmente richiamata, "in quanto applicabile", dalla L. 207 del 2003.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2008, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 09/12/2008
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 3479
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 024376/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LI HE N. IL 25/04/1980;
avverso ORDINANZA del 10/06/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
La Corte:
OSSERVA
Con ordinanza del 10.06.2008 il Tribunale di Sorveglianza di Bari revocava la sospensione condizionata a suo tempo concessa a LI MI ai sensi della L. n. 207 del 2003, sul rilievo che il predetto "risultava gravato da precedenti di polizia e da un procedimento pendente, sebbene di non rilevante gravità" e che ciò evidenziava la incompatibilità dei comportamenti tenuti dall'interessato con la prosecuzione della misura e con essa la non meritevolezza, nel caso concreto, del concesso beneficio, secondo la lettura data della normativa applicata dal giudice delle leggi (C. Cost.
4.07.2006. n. 255).
Propone ricorso per cassazione LI MI, chiedendo l'annullamento di tale provvedimento giacche inficiato, a suo avviso, da violazione di legge.
Lamenta in particolare il ricorrente che la norma di riferimento contempla due sole cause di revoca del beneficio, tassativamente indicate, e che nessuna di esse ricorre nel caso di specie. Il P.G. in sede depositava articolata requisitoria scritta insistendo per l'accoglimento del gravame.
Il ricorso è fondato.
Nel caso di specie il giudice a quo ha provveduto alla revoca della sospensione condizionata della pena concessa al ricorrente, revoca contemplata e disciplinata dalla L. 1 agosto 2003, n. 207, art. 2, comma 5 il quale, testualmente, recita: "La sospensione della esecuzione della pena può essere revocata se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni dell'art. 4 o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi".
Il tenore letterale della norma rende evidente la volontà legislativa di ridurre ad ipotesi tassativamente indicate la possibilità di provvedimenti contrari al beneficio già concesso, ipotesi limitate alla violazione delle due prescrizioni di cui all'art. 4 della legge in commento, la prima relativa all'obbligo di presentazione agli uffici di P.S. nei giorni ed alle ore indicate dal magistrato di sorveglianza e la seconda relativa all'obbligo di non allontanarsi dal comune di abituale dimora ovvero di lavoro, ed alla consumazione, nel quinquennio successivo alla concessione del beneficio, di un delitto non colposo per il quale intervenga una pena detentiva quantificata dal giudice in termini temporali non inferiore a mesi sei.
Nessuna di tali condizioni negative risulta non solo realizzatasi, ma neppure contestata al ricorrente.
Secondo avviso del giudice a quo al caso in esame troverebbe applicazione il principio affermato dal giudice delle leggi con la nota sentenza 255 del 4 luglio 2006, la quale dichiarò, come è noto, la non conformità alla legge suprema dello Stato dell'art. 1, comma 1 della legge introduttiva del c.d. "indultino" nella parte in cui la concessione del beneficio risultava connessa ad automatismo applicativo ricorrendone i requisiti minimi, in assenza di una valutazione giudiziale circa l'adeguatezza della misura, contrastando ciò con le finalità costituzionali di cui all'art. 27 Cost., comma 3. Il criterio della meritevolezza del beneficio, in tali termini ha ragionato il giudice territoriale, così come necessario al momento della sua concessione, può legittimamente tornare in considerazione quale causa giustificativa della revoca.
La tesi esposta è contraria alla legge.
La pronuncia dei giudice territoriale trova conforto giurisprudenziale in alcune pronunce di questa Corte, che hanno ragionato sul richiamo operato dall'art. 4, comma 2 legge in commento all'istituto dell'affidamento in prova, alla competenza riconosciuta dall'art. 2 alla magistratura di sorveglianza, al criterio di meritevolezza sempre assunto da tale giudice nell'applicazione delle misure di sua competenza (Cass. pen. Sez. 1^, 20/09/2006, n. 35708;
Cass. pen. Sez. 1^ 07/04/2005, a 15308; Cass. pen. Sez. 1^, 23/11/2004, n. 365). In contrasto con tale indirizzo interpretativo e, quindi, con i principi di diritto affermati dal provvedimento di cui al presente gravame, appare maggioritariamente affermato che, in base alla formulazione letterale della L. n. 207 del 2003, art. 2, comma 5 sono configurabili in via tassativa solo due cause tipiche di revoca della sospensione dell'esecuzione della pena: la sopravvenuta condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi per un delitto non colposo e l'ingiustificata violazione delle prescrizioni indicate nell'art. 4, mentre non è possibile disporre la revoca del cosiddetto "indultino" quando la prosecuzione appaia incompatibile per non meritevolezza del comportamento del soggetto, analogamente a quanto previsto per l'affidamento in prova al servizio sociale, giacché tale specifica disciplina è solo parzialmente richiamata dall'art. 4, comma 2, attraverso l'inciso: "in quanto applicabile". (Cass. pen., Sez. 1^, 05/12/2006, n. 7348, conformi Cass. pen. Sez. 1^, 30/05/2007, n. 28202; Cass. pen. Sez. 1^, 25/05/2005, n. 23105; Cass. pen. Sez. 1^, 17/05/2005, n. 19053; Cass. pen. Sez. 1^, 27/04/2005, n. 23968). A tale conclusione, fatta propria dal collegio, si perviene sul rilievo che il legislatore non ha contemplato le circostanze di fatto lamentate dal giudice di prime cure come causa di conseguenze negative;
che le stesse non rientrano fra le cause di revoca (attesa la sottolineata tassatività di esse); che non è più suscettibile di disamina ai fini della oramai avvenuta applicazione del beneficio (non potendo, con tutta evidenza, la statuizione applicativa essere assoggettata a non previste modifiche in conseguenza di elementi, fatti e circostanze non sussistenti al momento della decisione), e che, infine, non è estensibile in materia, in ossequio al divieto di applicazione analogica, il disposto di cui all'art. 51 bis Ord. Pen. regolante istituti diversi da quello in esame.
Alla stregua di quanto sopra si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone comunicazione al P.G. presso la Corte di Appello di Bari. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009