Sentenza 23 novembre 2004
Massime • 1
È legittima la revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena (cosiddetto "indultino", introdotto dalla Legge n. 207 del 2003) anche fuori dai casi espressamente previsti, quando ne risulti incompatibile la prosecuzione in relazione ai parametri fissati per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione dalla legge sull'Ordinamento penitenziario, atteso che la citata Legge n. 207 all'art. 4 fa esplicito rinvio alle disposizione regolatrici dell'affidamento in prova di cui all'ordinamento penitenziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2004, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2004 |
Testo completo
65
3 65 /05 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 23/11/2004
SENTENZA
N.4588 104 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. SOSSI MARIO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. MOCALI PIERO 11 N. 014980/2004 2. Dott.SILVESTRI GIOVANNI
11 3. Dott. GIRONI EMILIO
11 4. Dott. PEPINO LIVIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 02/08/1980 1) GUIDA VITO
avverso ORDINANZA del 24/02/2004
TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
SILVESTRI GIOVANNI МичаA. Muza dudu haha chiesto lette/sentite-le conclusioni del P.G. Dr. il sigettsjuto del ricorso;
Con ordinanza del 24.2.2004, il Tribunale di Sorveglianza di Torino disponeva la revoca la revoca della sospensione condizionata della pena applicata, a norma della 1. n. 207 del 2003, a Guida Vito in data 14.1.2004, in quanto il condannato era stato denunciato per concorso nel delitto di rapina.
Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione denunciando erronea applicazione della legge penale, in riferimento all'art. 2 della 1. n. 207 del 2003, sull'assunto che la revoca non avrebbe potuto essere disposta senza che fosse previamente intervenuta la condanna per il fatto di reato.
Il ricorso non ha fondamento.
Tenuto conto anche del richiamo contenuto nell'art. 4, comma 2, alle disposizioni regolatrici dell'affidamento in prova, il tribunale ha ritenuto che l'istituto in esame sia modellato sulla figura dell'affidamento in prova e delle altre misure alternative, di talchè inerisce alla disciplina dello "indultino" la possibilità di disporne la revoca quando ne risulti incompatibile la prosecuzione, anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
La soluzione accolta con l'ordinanza impugnata merita consenso in quanto -come ha riconosciuto anche il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta è sorretta da univoci elementi interprativi di ordine logico e sistematico desunti dalla funzione dell'istituto.
Pertanto, poiché il tribunale ha adeguatamente motivato sulla gravità del fatto di reato, sulla commissione dello stesso da parte del condannato e sulla incompatibilità di esso con la concessione del beneficio, deve pronunciarsi il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2004.
Il Presidente Il Consigliere estensore Som Vilm ey DEPOSITATA IN CANCELLERIA
13 GEN 2005
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IL CANCELLIERE R
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Rosanna Pa T
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