Sentenza 5 dicembre 2006
Massime • 1
In base alla formulazione letterale dell'art. 2, comma quinto della L. n. 207 del 2003, sono configurabili in via tassativa solo due cause tipiche di revoca della sospensione dell'esecuzione della pena: la sopravvenuta condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi per un delitto non colposo e l'ingiustificata violazione delle prescrizioni indicate nell'art. 4, mentre non è possibile disporre la revoca del cosiddetto "indultino" quando la prosecuzione appaia incompatibile per non meritevolezza del comportamento del soggetto, analogamente a quanto previsto per l'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto tale specifica disciplina è solo parzialmente richiamata dall'art. 4, comma secondo, "in quanto applicabile".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2006, n. 7348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7348 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 05/12/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3637
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 19046/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PR AF, N. IL 24/10/1963;
avverso ORDINANZA del 07/03/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Baglione Tindari, (annullamento con rinvio).
OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Bari disponeva la revoca "ex nunc" della sospensione condizionata della pena concessa a PR FF in data 5.8.2005, ravvisando l'ipotesi prevista dalla L. 1 agosto 2003, n. 207, art. 2, comma 5, nel fatto che il condannato era stato arrestato il 17.2.2006 in flagranza di violazione della normativa sugli stupefacenti. Il difensore ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando l'erronea applicazione della legge penale in riferimento alla L. n. 207 del 2003, art. 2, comma 5, sul duplice assunto che la revoca non avrebbe potuto essere disposta senza che fosse previamente intervenuta la condanna irrevocabile per il reato successivamente commesso e che era arbitraria l'ipotesi del Tribunale della destinazione (anche) ad uso personale dello stupefacente sequestrato nell'abitazione del ricorrente.
Il gravame è fondato. Ritiene il Collegio che, alla stregua della chiara formulazione letterale della L. n. 207 del 2003, art. 2, comma 5, sono configurabili, in via tassativa e non meramente esemplificativa, soltanto due cause, specifiche e tipiche, di revoca della sospensione dell'esecuzione della pena: la sopravvenuta "condanna" (tradizionalmente e pacificamente intesa come condanna irrevocabile e definitiva) a pena detentiva non inferiore a sei mesi per un delitto non colposo e l'ingiustificata violazione delle "prescrizioni" elencate nell'art.
4. Pertanto non è dato evincere dal dato normativo, neppure nella sua lettura logico-sistematica, l'esistenza di un'ulteriore ragione di revoca, non espressamente prevista seppure ispirata al generale e astratto principio di "meritevolezza" e di "compatibilita" del beneficio, proprio delle misure alternative;
con il corollario che non risulta attribuita al Tribunale di sorveglianza la potestà di valutare discrezionalmente, ai fini della revoca, le condotte illecite o criminose realizzate dal condannato nel corso dell'applicazione del beneficio (cfr. Cass., Sez. 1^, 11/23.11.2004, Berardi;
27.4/24.6.2005, Milano;
17/19.5.2005, Onofri;
25.5/17.6.2005, Di Bari;
27.9/11.10.2005, Ciriello). Nè appare condivisibile la tesi interpretativa sostenuta in passato da questa Corte (Sez. 1^ 23.11.2004/13.1.2005, Guida), secondo cui l'istituto in esame sarebbe modellato sullo schema dell'affidamento in prova e delle altre misure alternative, onde inerirebbe alla disciplina dell'"indultino" la possibilità di disporne la revoca quando ne risulti incompatibile la prosecuzione, anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Infatti, anche il richiamo contenuto nella L. n. 207 del 2003, art.4, comma 2, alle disposizioni regolatrici dell'affidamento in prova al servizio sociale è espressamente limitato, ed "in quanto applicabili", alla sola L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 mentre non risulta affatto richiamato il comma 11 della medesima norma, che consente la revoca dell'affidamento "qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova". Pertanto, poiché è pacifico che non è intervenuta condanna definitiva, ne' si afferma che il condannato abbia violato alcuna delle specifiche prescrizioni impartite col provvedimento applicativo della sospensione dell'esecuzione della pena, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2007