Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2006, n. 7348
CASS
Sentenza 5 dicembre 2006

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In base alla formulazione letterale dell'art. 2, comma quinto della L. n. 207 del 2003, sono configurabili in via tassativa solo due cause tipiche di revoca della sospensione dell'esecuzione della pena: la sopravvenuta condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi per un delitto non colposo e l'ingiustificata violazione delle prescrizioni indicate nell'art. 4, mentre non è possibile disporre la revoca del cosiddetto "indultino" quando la prosecuzione appaia incompatibile per non meritevolezza del comportamento del soggetto, analogamente a quanto previsto per l'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto tale specifica disciplina è solo parzialmente richiamata dall'art. 4, comma secondo, "in quanto applicabile".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2006, n. 7348
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7348
    Data del deposito : 5 dicembre 2006

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