Sentenza 30 maggio 2007
Massime • 1
La sospensione condizionata della pena può essere revocata solo in presenza di una delle due cause tassativamente previste dall'art. 2, comma quinto, L. 1 agosto 2003 n. 207, sicchè la revoca non può essere disposta per il sopravvenire, durante l'applicazione del beneficio, di un nuovo titolo esecutivo per fatti anteriormente commessi, anche se comportante, cumulandosi la pena relativa a detto titolo con quella residua da scontare, il superamento dei limiti previsti dall'art. 1 L. n. 207 del 2003. (In motivazione, la S.C. ha precisato che non è formulabile una distinzione tra "cessazione" e "revoca" della sospensione condizionata della pena, essendo previsto in entrambi i casi il venir meno del beneficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2007, n. 28202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28202 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 30/05/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 2207
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 018825/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA NT N. IL 28/02/1958;
avverso ORDINANZA del 02/03/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CONSOLO Santi che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 2/3/2006 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha dichiarato cessato il beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena, già applicato in favore di NI IA con ordinanza 11/10/2005 del Magistrato di Sorveglianza di Foggia, perché sopravvenuta altra condanna alla pena di anni tre di reclusione, divenuta peraltro irrevocabile dopo il 22/8/03. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge. Il ricorrente ha in particolare rilevato che la sopravvenienza di altro titolo detentivo non rientra tra le ipotesi tassativamente indicate per la revoca del beneficio de quo.
Il ricorso merita accoglimento.
Premesso che non è formulabile una distinzione tra "cessazione" del beneficio previsto dalla L. n. 207 del 2003 e "revoca" del medesimo beneficio, in entrambi i casi prevedendosi il venir meno della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena (tanto più che la normativa in questione contempla esclusivamente le modalità di applicazione e di revoca del beneficio), deve sottolinearsi che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, legge citata, la revoca della sospensione dell'esecuzione della pena è possibile solo in presenza di una delle due cause tassativamente previste da tale disposizione, e cioè: la ingiustificata inottemperanza alle prescrizioni congiuntamente applicate con il provvedimento sospensivo, ovvero la sopravvenuta condanna definitiva, a pena detentiva non inferiore a mesi sei, per delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo all'applicazione del beneficio (cfr, Cass. sent. n. 19053/2005). Da ciò consegue che nessun rilievo può attribuirsi al sopravvenire, in costanza di applicazione del beneficio de quo, di un nuovo titolo esecutivo per fatti anteriormente commessi (seppure comportante, ove cumulata la pena in esso contemplata alla precedente pena residua da scontare, il superamento dei limiti previsti dalla L. n. 207 del 2003, art. 1), non avendo il legislatore considerato siffatta circostanza foriera di conseguenze;
e ciò sia perché non rientrante fra le cause di revoca (attesa la sottolineata tassatività di tali cause), sia perché non più suscettibile di disamina ai fini della oramai avvenuta applicazione del beneficio (non potendo, con tutta evidenza, la statuizione applicativa essere assoggettata a non previste modifiche in conseguenza di elementi, fatti e circostanze non sussistenti al momento della decisione), sia perché non estensibile in materia, in ossequio al divieto di applicazione analogica, il disposto di cui all'art. 51 bis Ord. Pen. regolante istituti diversi da quello in esame.
Alla stregua di quanto sopra si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
deve, conseguentemente, disporsi la scarcerazione di NI IA se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bari. Dispone la scarcerazione di IA NI, nato a [...] il [...], se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al P.G. presso la Corte di Appello di Bari. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2007