Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2007, n. 28202
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Sentenza 30 maggio 2007

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La sospensione condizionata della pena può essere revocata solo in presenza di una delle due cause tassativamente previste dall'art. 2, comma quinto, L. 1 agosto 2003 n. 207, sicchè la revoca non può essere disposta per il sopravvenire, durante l'applicazione del beneficio, di un nuovo titolo esecutivo per fatti anteriormente commessi, anche se comportante, cumulandosi la pena relativa a detto titolo con quella residua da scontare, il superamento dei limiti previsti dall'art. 1 L. n. 207 del 2003. (In motivazione, la S.C. ha precisato che non è formulabile una distinzione tra "cessazione" e "revoca" della sospensione condizionata della pena, essendo previsto in entrambi i casi il venir meno del beneficio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2007, n. 28202
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28202
    Data del deposito : 30 maggio 2007

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