Sentenza 7 aprile 2005
Massime • 1
È legittima la revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena (cosiddetto "indultino" introdotto dalla l. n. 207 del 2003) anche fuori dei casi espressamente previsti quando ne risulti incompatibile la prosecuzione per violazione del principio di meritevolezza, come ad esempio qualora il condannato venga raggiunto da misura cautelare in carcere per grave reato. Infatti, pur non essendo previsto tale caso tra quelli espressamente indicati dall'art. 2 comma quinto l. cit. come causa di revoca, l'incompatibilità con la prosecuzione della sospensione condizionata della pena discende dal richiamo operato d'art. 4 alle disposizioni regolatrici dell'affidamento in prova al servizio sociale e quindi anche al giudizio del magistrato di sorveglianza che conserva un certo margine di discrezionalità, oltre ai casi di revoca obbligatoria del beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2005, n. 15308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15308 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 07/04/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1471
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 038582/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA NO N. IL 28/01/1966;
avverso ORDINANZA del 25/08/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Santi Consolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
1. Il 5 agosto 2004 il magistrato di sorveglianza di Campobasso disponeva, ai sensi dell'art. 51-fer ord. pen., la sospensione in via cautelativa della sospensione condizionata della pena concessa a IA RU, ordinando la sua permanenza in carcere e la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza della stessa città per le sue definitive statuizioni di merito.
Con l'ordinanza qui impugnata (che è del 25 agosto 2004), il tribunale di sorveglianza di Campobasso - rilevato che nel corso della misura il condannato era stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (e che quindi il disposto stato di privazione della libertà impediva l'esecuzione della sospensione condizionata di pena) - revocava la misura concessagli.
Ricorre per Cassazione il NN a mezzo del suo difensore di fiducia, il quale deduce, sotto il profilo della violazione di legge, che: 1) il tribunale di sorveglianza aveva disposto la trattazione del procedimento durante il periodo feriale, nonostante il difensore avesse dichiarato di non rinunciare alla sospensione feriale di termini, sicché il tribunale non poteva decidere nel merito;
2) l'art. 2 l. n. 203/03 (c.d. indultino) non prevede tra le cause di revoca della sospensione condizionata della pena l'essere stato sottoposto all'applicazione di una misura cautelare coercitiva, ma solo il mancato rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 4 della stessa legge ovvero la commissione da parte sua di una condanna per un delitto non colposo per il quale riporti una pena non inferiore a sei mesi entro cinque anni dall'applicazione della misura.
2. Il ricorso non è fondato.
Per quanto concerne la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, l'istituto è senz'altro di portata generale e si applica anche ai procedimenti di sorveglianza, avuto riguardo alle cadenze temporali che connotano l'istituto della sospensione condizionata della pena, in cui si osservano "in quanto applicabili" le disposizioni degli artt. 51-bis e 51-ter ord. pen. (art. 2 comma 81. n. 207/03).
Sennonché, nel caso in esame, il magistrato di sorveglianza di Campobasso ha disposto il 5 agosto 2004 la provvisoria sospensione della misura concessa al condannato con un provvedimento avente un'efficacia interinale di trenta giorni, ai sensi dell'art. 51-ter. ord. pen., con la conseguenza che il tribunale di sorveglianza era tenuto a provvedere entro un termine che ricadeva inevitabilmente nel periodo feriale, a prescindere da ogni eventuale rinuncia. Non è fondato nemmeno il secondo motivo di rinuncia, perché è senz'altro vero che l'emissione di un'ordinanza cautelare nei confronti del condannato non figura tra le cause di revoca della sospensione condizionata della pena, che sembrerebbe possibile, stando alla lettera dell'art. 2 della legge n. 207/03, solo per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4 di essa ovvero per la commissione entro cinque anni dalla data di sospensione di un delitto non colposo per il quale si riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, e non anche nel caso in cui il condannato sia stato raggiunto da un provvedimento restrittivo della libertà personale, a prescindere dalla concreta possibilità di esecuzione della misura concessa. Sennonché questa Corte ha evidenziato, che, tenuto conto del richiamo contenuto nell'art. 4 comma 2 della legge n. 207/03 alle disposizioni regolatici dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'istituto della sospensione condizionata della pena è modellato sulla figura dell'affidamento in prova al servizio sociale e delle altre misure alternative, per cui inerisce alla disciplina del c.d. "indultino" la possibilità di disporne la revoca quando ne risulti incompatibile la prosecuzione, anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (Cass., Sez. 1^, 23 novembre 2004, n. 4588, Guida). Ed invero la valorizzazione del dato letterale della norma appare incompatibile con il sistema in cui essa è inserita. Deve essere infatti tenuto presente che la concessione della sospensione condizionata della pena non è stata affidata al giudice dell'esecuzione (con applicazione automatica quando siano presenti i presupposti di legge), ma alla magistratura di sorveglianza, la cui attività è sempre caratterizzata dal principio di meritevolezza, e che anche in questo caso conserva un certo margine di discrezionalità (come, ad esempio, la possibilità di imporre l'obbligo di dimora in un diverso comune se quello indicato non sia idoneo, previsto dall'art. 4 comma 1 lett. b) della legge. Tale principio non può venir meno nella fase esecutiva del beneficio e consentire che essa perduri anche in presenza di condotte illecite tali da configurare una radicale incompatibilità con lo stesso, pur se non si siano caratterizzate nelle forme previste dall'art. 2 della legge n. 207/03, le quali comportano la revoca obbligatoria del beneficio ma non esauriscono i casi in cui può essere emessa. Nel caso in esame risulta che il NN, mentre era in corso la sospensione condizionata della pena, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, cioè per un fatto- reato che di per sè appare incompatibile con la prosecuzione del beneficio.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2004