Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2005, n. 15308
CASS
Sentenza 7 aprile 2005

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È legittima la revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena (cosiddetto "indultino" introdotto dalla l. n. 207 del 2003) anche fuori dei casi espressamente previsti quando ne risulti incompatibile la prosecuzione per violazione del principio di meritevolezza, come ad esempio qualora il condannato venga raggiunto da misura cautelare in carcere per grave reato. Infatti, pur non essendo previsto tale caso tra quelli espressamente indicati dall'art. 2 comma quinto l. cit. come causa di revoca, l'incompatibilità con la prosecuzione della sospensione condizionata della pena discende dal richiamo operato d'art. 4 alle disposizioni regolatrici dell'affidamento in prova al servizio sociale e quindi anche al giudizio del magistrato di sorveglianza che conserva un certo margine di discrezionalità, oltre ai casi di revoca obbligatoria del beneficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2005, n. 15308
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15308
    Data del deposito : 7 aprile 2005

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