Sentenza 21 marzo 2003
Massime • 1
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui pone una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui è presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente va ricercato con riferimento al momento in cui l'interessato abbia avuto consapevolezza dell'esistenza della malattia indennizzabile, potendo a tal fine assumere rilievo l'esistenza di eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli art. 2727 e 2729 cod. civ., quali la domanda amministrativa, certificati medici che attestino l'esistenza della malattia al momento della certificazione od altri fatti noti dai quali sia possibile trarre presunzioni gravi, precise e concordanti (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ai fini della decorrenza della prescrizione, aveva ritenuto la sussistenza della consapevolezza della malattia, da parte dell'assicurato, al momento della presentazione della domanda amministrativa, corredata da certificato medico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4181 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI NO, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO VEDRANI, giusta delega in atti:
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, EMILIA FAVATA, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA, del 29/11/00, rep. 55624;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 79/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 19/05/00 R.G.N. 30/00 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato DE FERRÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Lucca in data 19.10.95 TI MA, premesso di aver contratto sordità da rumore lavorando quale operaio per oltre 20 anni a partire dal 1963 alle dipendenze di imprese edili;
che l'IMAIL in via amministrativa aveva respinto la domanda volta a conseguire la relativa rendita;
tanto premesso, chiedeva il riconoscimento giudiziario del diritto, con ogni consequenziale pronuncia.
Con sentenza del 12.01.99 il Pretore di Lucca, pur riconoscendo l'esposizione del ricorrente al rumore nell'espletamento del suo lavoro in base alle risultanze della prova testimoniale, nonché una percentuale di inabilità da ipoacusia professionale del 16,4%;
all'esito della consulenza medica espletata, respingeva la domanda accogliendo l'eccezione di prescrizione dell'Inail. In proposito il primo giudice rilevava che, essendo il TI già titolare di rendita INAIL del 30%, allorché ebbe a presentare la domanda amministrativa in data 4.7.1986, corredata da un esame audiometrico del Dr. Bruno Fattori del 27.6.1986, sussistevano già tutti i presupposti di ragionevole conoscenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto alla rendita. Poiché dal luglio 1986 il primo atto interruttivo era costituito dal deposito del ricorso giudiziario in data 19.10.95, il termine prescrizionale era ampiamente maturato.
Avverso la sentenza ha proposto appello il TI, rilevando che l'eccezione di prescrizione era stata genericamente proposta in violazione dell'art. 416 c.p.c. senza fare nessun preciso e doveroso riferimento a date e documenti.
L'appello del TI è stato respinto dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza 9/19 maggio 2000 n. 79, che ha ritenuto l'eccezione di prescrizione chiaramente e tempestivamente proposta dalla difesa dell'INAIL fin dalla memoria di costituzione in giudizio del 01.12.95. Nel merito dell'eccezione, la Corte d'Appello ha rilevato che il ctu Dr. Alberto Mandoli, rispondendo ai quesiti postigli dal Pretore, ha accertato la misura dell'ipoacusia di origine professionale nella misura del 16,4% ed ha ritenuto verosimile che il superamento del limite indennizzabile fosse avvenuto da oltre 10 anni, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa che il TI ha cessato nel 1986. Poiché il ricorso giudiziario è stato presentato in data 19.10.95 e non risultano precedenti atti interruttivi, il giudice d'appello ha ritenuto ampiamente maturato il termine prescrizionale di 3 anni e 150 giorni.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione di TI, con unico motivo.
L'intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato ammissibile, perché il vizio di notifica, per essere stata questa effettuata presso la sede dell'Inail anziché presso il suo procuratore costituito, è stato sanato dalla tempestiva costituzione dell'Istituto.
Esso va però rigettato nel merito. Infatti il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 416 c.p.c. e 2697 c.c., ripropone la doglianza che l'Inail non ha dedotto il dies a quo della prescrizione. Il motivo non è fondato.
A norma dell'art. 112 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 l'azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di tre anni, decorrente dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.
L'art. 135 del medesimo t.u. definiva poi la nozione di manifestazione disponendo che questa si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia;
se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico. Tale quadro normativo è improntato all'esigenza della certezza giuridica, e pertanto la manifestazione della malattia è collocata in un evento esterno, e per ciò stesso oggettivamente incontrovertibile e nello stesso tempo soggettivamente percepibile, quali l'astensione dal lavoro o la domanda amministrativa, i quali costituiscono fatti noti, cui la legge (art. 135 in esame) collegava la presunzione assoluta (art. 2727 cod. civ.) di manifestazione della malattia professionale.
Il problema della individuazione del momento di manifestazione della malattia professionale nasce per il carattere, lento, della causa. Tale problema non si pone con carattere di generalità per gli infortuni sul lavoro, nei quali il carattere violento della causa cagiona in genere una lesione che coincide temporalmente o segue immediatamente l'azione della causa violenta. Esso può nascere per le malattie-infortunio, in cui vi può essere uno iato cronologico tra penetrazione dell'agente infettivo e sua moltiplicazione nell'organismo, e per gli infortuni derivati da una serie causale complessa (come ad es. nel caso del crollo di una galleria), cui fa seguito, eventualmente a distanza di giorni, la morte per asfissia dei lavoratori. In tali casi rileva, come momento iniziale del termine della prescrizione, la manifestazione del danno, come per le malattie professionali, e non il momento del verificarsi dalla causa prima (Corte cost. sent. 23-7-1986, n. 129; Cass. 6-4-1990 n. 2891). Nelle malattie professionali, invece, la causa è per definizione lenta e spesso subdola. Per esse non rileva l'insorgenza, il momento in cui vengono contratte, ma la manifestazione, e cioè quando raggiungono una gravita tale, per superamento della soglia di inabilità, da divenire giuridicamente rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto alla prestazione e della relativa prescrizione.
La serie di interventi della giurisprudenza costituzionale (3 luglio 1969 n. 116, 21 maggio 1986, n. 129, 11/25 febbraio 1988 n. 206, 17/24 gennaio 1991 n. 31) sul tema della prescrizione dei diritti dell'assicurato si collocano in un dichiarato intento di eliminazione degli ostacoli alla piena tutela delle malattie professionali che erano stati addebitati al sistema presuntivo dell'art. 133 t.u. 1124.
Tali interventi lasciano in vita l'art. 112 t.u., che fa decorrere la prescrizione del diritto dalla manifestazione della malattia, e non incidono sulla norma codicistica che esige comunque l'esistenza di un fatto noto, come base del ragionamento deduttivo comune sia alle presunzioni legali (svolto preventivamente ed imperativamente dal legislatore) sia a quelle semplici, svolto dal giudice. Nell'individuare una nozione attuale di manifestazione coerente con il sistema residuato dagli interventi della Corte, non si può prescindere ne' dallo scopo stesso, dichiarato, di tali interventi, che è quello di configurare una interpretazione sistematica della normativa complessiva secondo un criterio di ragionevole favore del lavoratore (Corte cost. 19-12-1990, n. 544), ne' dal sistema codicistico. Già con la sent. 8 luglio 1969 n. 116 la Corte aveva escluso che la nozione di manifestazione della malattia potesse essere integrata da sintomi che non raggiungessero il minimo indennizzabile.
Con la sent. 11/25 febbraio 1988 n. 206 la Corte ha inteso evitare che una denuncia tardiva, successiva al periodo di indennizzabilità massima di cui alla tab. n. 4, potesse privare il lavoratore del diritto alle prestazioni previdenziali. Tale intervento si colloca in una logica non dissimile da quella che consente la revisione della rendita in un momento successivo al termine, decennale (art. 83 t.u.) o quindicennale (art. 137 t.u.), che costituisce il periodo temporale di rilevanza delle modifiche dello stato invalidante (Cass. sent. n. 10030 del 24-07-2001). Nel ricostruire una nozione di manifestazione della malattia che tenga conto di tali esigenze, occorre perciò un equilibrato rilievo dell'elemento oggettivo della manifestazione, e della sua consapevolezza soggettiva da parte del lavoratore, che non frustri lo scopo degli interventi della giurisprudenza costituzionale. Per tali motivi la giurisprudenza di questa Come, specie quella più recente, ha recuperato il valore della domanda amministrativa quale fatto noto per presumere la conoscenza della malattia professionale (Cass 11-7-2001 n. 9383; 13-7-2001 n. 9563; 6-3-2001 n. 3220; 16-11- 2000 n. 148935; 27-1-1999 n. 726; 3-6-1997 n. 4916), nonché della diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia obiettivamente riconoscibile per l'assicurato (Cass. 3-1-1996 n. 63). Inoltre, mentre la giurisprudenza più antica riteneva sufficiente la normale conoscibilità dei sintomi della malattia da parte dell'assicurato, con onere della prova però a carico dell'Inail (Cass. 29-9-1993 n. 9723), quella più recente sottolinea la esigenza di fatti e segni esterni ed oggettivi dai quali desumere la consapevolezza, ciò che generalmente coincide con l'accertamento medico dei postumi consolidati e definitivi della incapacità lavorativa (Cass. 6844/1999 invocata dal ricorrente;
Cass. 14.4.1998 n. 3765; Cass. 5090/2001 cit., la quale, in applicazione di tali principi, ha cassato la sentenza d'appello che aveva tratto la prova della conoscenza da parte dell'assicurato dal parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio in primo grado;
Cass. 24-5-2000 n. 6828). Infine questa Corte, precisando la nozione di "fatti" di cui alla giurisprudenza citata, ha chiaramente ricondotto il problema della individuazione della consapevolezza, la quale costituisce un dato psicologico interno alla persona del lavoratore, al regime delle presunzioni semplici. Ha quindi statuito che per risalire alla consapevolezza, occorrono eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli art. 2727 e 2729 cod. civ., quali la domanda amministrativa, certificati medici che attestino l'esistenza della malattia al momento della certificazione od altri fatti noti dai quali sia possibile trarre presunzioni gravi, precise e concordanti (da ultimo Cass.
6.11.2002 n. 15598, che ha annullato la sentenza di merito la quale, ai fini della decorrenza della prescrizione, aveva ritenuto la sussistenza della consapevolezza della malattia, da parte dell'assicurato, sulla base di una consulenza tecnica espletata in giudizio, la quale aveva desunto tale consapevolezza unicamente dalla gravita della stessa accertata in sede peritale).
La sentenza impugnata si è attenuta al principio sopra enunciato, desumendo la piena consapevolezza della malattia professionale dalla denuncia amministrativa corredata da certificato medico. È corretta altresì, e non costituisce violazione dell'art. 80 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come lamentato dal ricorrente, l'affermazione della sentenza impugnata che il TI godeva già di rendita nella misura del 30% al momento della domanda amministrativa di ipoacusia, e pertanto era fin da allora in grado di far valere le conseguenze della sordità con i criteri del cumulo di cui al T.U. n. 1124/1965, anche nel caso che la sordità non raggiungesse la soglia minima indennizzabile dell'11%. Poiché nella specie non ricorreva tale ipotesi, la frase riportata intendeva semplicemente affermare la consapevolezza soggettiva e la possibilità giuridica di far valere il diritto alla tutela della ipoacusia.
Infine la valutazione del giudice del merito circa la idoneità della eccezione di prescrizione costituisce valutazione di fatto a lui demandata;
nella specie la sufficienza degli elementi valutati risulta confortata dalla successiva sentenza di questa Corte a Sezioni Unite 25.7.2002 n. 10955. Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Nulla per le spese, a norma dell'art. 152 d.a.c.p.c.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 14 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2003