Sentenza 27 gennaio 1999
Massime • 1
il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione del diritto alla rendita per inabilità permanente dev'essere individuato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988, con riferimento al momento in cui l'assicurato abbia consapevolezza della malattia e della sua incidenza sull'attitudine lavorativa. Tale consapevolezza si deve presumere sussistente alla data della domanda presentata in via amministrativa per il conseguimento della rendita, a meno che l'INAIL, eccependo la prescrizione, dimostri che l'assicurato ha avuto consapevolezza della sussistenza della malattia in data anteriore alla presentazione della domanda amministrativa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/1999, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Mario PUTATURO DONATI - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UT NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso gli avvocati ANTONINO CATANIA, NICOLA D'ANGELO, PASQUALE VARONE, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale per atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 1/7/96 rep. n. 44009;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 175/96 del Tribunale di RIMINI, depositata il 26/03/96 R.G.N. 85/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/6/98 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito l'avvocato D'ANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14 marzo 1996 / 26 marzo 1996 il Tribunale di Rimini rigettava l'appello proposto da ST MB nei confronti dell'Inail avverso la sentenza del Pretore di Rimini in data 15 settembre 1996. Il Tribunale osserva che non meritava censura la sentenza pretorile impugnata, la quale aveva accolto la eccezione di prescrizione triennale sollevata dall'Inail ai sensi dell'art. 112 T.U. n. 1124 del 1965 in ordine al chiesto riconoscimento della rendita da inabilità permanente per malattia professionale.
Infatti il MB, nel presentare all'Istituto la domanda amministrativa diretta al riconoscimento della rendita, aveva fatto riferimento a un certificato medico contestualmente presentato e dal quale si evinceva - in relazione alla data della certificazione dell'eseguita visita - che la denunciata malattia professionale si era manifestata in data 26.9.1991 e cioè in data antecedente a quella della spedizione all'INAIL della domanda amministrativa (11.10.1991), con conseguente decorso del termine triennale di prescrizione computando come "dies a quo" la data del certificato medico.
Contro la suindicata sentenza il MB propone ricorso per cassazione con unico articolato motivo.
Resiste l'Inail con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proposto ricorso il MB denunziando violazione degli artt. 112 e 135 T.U. n. 1124 del 1965 in relazione dell'art. 104 dello stesso T.U., nonché insufficienza e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta l'erroneità della decisione dei giudici di merito che avevano collegato il "dies a quo" del termine triennale di prescrizione alla data del certificato medico anziché a quello del manifestarsi della malattia professionale, in conformità a quanto statuito dalla Corte Costituzione con la sentenza n. 206 del 25 febbraio 1988, con onere della dimostrazione di tale manifestarsi incombente sull'Inail che eccepiva la prescrizione. In particolare il ricorrente rileva che essendo la malattia professionale denunciata non tabellata, non poteva farsi coincidere la consapevolezza della natura professionale dell'infermità con la data del certificato medico prodotto. Peraltro l'Inail aveva respinto in via amministrativa la domanda dell'assicurato con la giustificazione che non era esistente una malattia professionale indennizzabile.
Ciò, secondo il ricorrente, sarebbe sufficiente ad escludere che l'assicurato potesse avere la consapevolezza di una malattia professionale in data addirittura antecedente alla presentazione della domanda amministrativa.
Con il controricorso l'Inail controdeduce che la consapevolezza della esistenza della malattia professionale era stata acquisita dall'assicurato al momento dell'accertamento medico documentato dalla data del precedente certificato medico e non già dal successivo momento dell'invio della domanda amministrativa. Pertanto correttamente il Tribunale di Rimini aveva ritenuto, in armonia con il consolidato insegnamento della Corte Costituzionale e di questa Suprema corte, che era decorso dalla data del prodotto certificato medico il termine triennale di prescrizione per la denuncia della malattia professionale.
Il proposto ricorso va accolto.
Come già altre volte ha avuto occasione questa Corte di statuire, il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'Inail la rendita per inabilità permanente deve essere individuato, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 1988, con riferimento al momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza dell'esistenza dello stato morboso e della sua consapevolezza da parte dell'assicurato. Ciò generalmente coincide con l'accertamento medico di postumi inabilitanti e definitivi dell'attitudine al lavoro in riferimento alla sua eziologia professionale, presunta per le malattie tabellate, e al raggiungimento della misura minima indennizzabile. La consapevolezza da parte dell'assicurato dell'esistenza della malattia e della sua incidenza sull'attitudine lavorativa si deve presumere sussistente dalla data della domanda presentata in via amministrativa per il conseguimento della rendita. Da tale data, pertanto, decorre il termine prescrizionale a meno che la parte che vi abbia interesse non dimostri l'esistenza di altri elementi dai quali possa desumersi - in relazione alla sussistenza dei requisiti minimi richiesti per il riconoscimento del diritto alla rendita - un diverso termine iniziale di decorrenza della prescrizione, fermo restando che incombe sull'Istituto che eccepisce la prescrizione dimostrare che - a prescindere dall'avvenuta presentazione del certificato medico e della denuncia di malattia, l'assicurato abbia avuto la consapevolezza della sussistenza della malattia indennizzabile in data anteriore alla presentazione della domanda amministrativa.
Il proposto ricorso, pertanto, in applicazione dei suesposti principi va accolto.
Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Forlì.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Forlì.
Così deciso in Roma il 26 giugno 1998.